Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, C-740/22:
Domande pregiuizli del giueice finlandese:
«1) Se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, del [RGPD].
2) Se l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nell’articolo 86 del [RGPD], ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.
3) Se, ai fini della risposta alla questione sub 2), acquisti rilevanza il fatto che il richiedente sia una società o una persona fisica».
Risposta in breve:
<<1) L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
devono essere interpretati nel senso che:
la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, che rientra nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi.
2) Le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo,
devono essere interpretate nel senso che:
esse ostano a che i dati relativi a condanne penali di una persona fisica contenuti in un archivio tenuto da un organo giurisdizionale possano essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l’accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che la persona che chiede la comunicazione debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati; il fatto che tale persona sia una società commerciale o un privato non rileva a tale riguardo>>.
Tutto sommato la risposta 2 discende da quella data al quesito 1 (pur se legata a specificità di diritto nazionale.