Il Garante privacy (GP) sospende Tik Tok a seguito della nota e triste vicenda della minorenne palermitana.
Si tratta del provvedimento n. 20 reg. provv. del 22.01.2021 [doc. web n. 9524194].
Già erano state contestate nel recente passato violazioni della privacy: v. provvedimento di dicembre 2020.
Nel provvedimento sospensivo del 22 gennaio le norme invoicate sono l’art. 66 (che però ha solo valenza di coordinamento con gli altri Stati), l’art. 58/2 lett. f (potere di emanare il rimedio) e l’art. 25/1 che impone al titolare del trattamento di adottare misure opportune per la protezione dei dati.
Il GP dunque sospende Tik Tok fino a che non predisponga metodi di verifica dell’età degli utenti (da vedere cosa esiste in proposito) e comunque al momento fino al 15 febbraio 2021.
Qui però il problema non è tanto il consapevole o meno consenso al trattamento dati da parte di un minore: v. art. 8 GDPR sul consenso degli infra sedicenni e pure consid. 38, 58 e 75 GDPR.
E’ invece il tipo di comunicazioni che i minori ricevono e cui prendono parte, cioè la consapevolezza della rischiosità: è una questione di capacità di intedere il senso e gl effetti di certi comportamenti. Il problema sussisterebbe anche se la comunicazione sui social avvenisse in forma anonima.