Sull’annosa questione si pronuncia l’ordinanza Trib.Trani 30.08.2021 rel. M.A. Guerra, pubblicata in varii siti tra cui ad es. in avvocatoandreani .
La capacità di agire circa la condotta sui social è raggiunta ad anni 16 per il GDPR (art. 89) ma ad anni 14 da noi (art. 2 quinqies cod. priv,. permesso dal GDPR).
Nel caso, la minore aveva nove anni e la foto su TikTok era stata pubblicata dalla sola madre.
Il padre agisce in via cautelare d’urgenza ma il ricorso è rigettato per mancata indicazoine della domanda di merito.
Il padre reclama e ottiene ragione.
Questo il passaggio sul punto di interesse: << Passando all’esame del merito, la domanda proposta in primo grado può trovare accoglimento, sussistendo entrambi i requisiti per la concessione della tutela cautelare. Appare opportuno ribadire,come già precisato da questo Tribunale in analoga fattispecie, che “i requisiti del fumus e delpericulum vengono valutati anche tenendo conto di elementi quali l’a – territorialità della rete, checonsente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immaginie conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con unpubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile” (Trib. Trani, ord. 7.6.2021). Il fattostorico è incontestato, in quanto la stessa Caia, nella comparsa di costituzione e risposta in primogrado (depositata il 4.6.2021) non ha negato di aver postato i video della minore ,,,, sul socialnetwork Tiktok a partire dal maggio 2020. Tale comportamento integra violazione di plurimenorme, nazionali, comunitarie ed internazionali: art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine),artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.1111989 ratificata dall’Italia con L. n.176/1991 (in particolare, l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori dianni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenzearbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza eneppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto allaprotezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”); art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato invigore il 25.5.2018) che considera l’ immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d.Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.Lgs n. 196/20039 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazionedell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, all’art. 2quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a14 anni>>.
Sul periculum in mora bene osserva: <<l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017). Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il provvedimento gravato deve essere integralmente riformato conconseguente accoglimento della domanda cautelare e condanna di Caia alla rimozione dai propriprofili social delle immagini relative alla minore … … ed alla contestuale inibitoria dalla futuradiffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori>>.
Viene impartita la penale per il ridardo: <<Infine, merita accoglimento la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., tenuto conto della necessità, nella vicenda in esame, di tutelare l’integrità della minore e l’interesse ad evitare ladiffusione delle proprie immagini a mezzo web nonchè, in quanto collegato a questo, dell’interessedel genitore a cui spetta pretendere il rispetto degli obblighi sopra sanciti>> pari ad euro 50,00 al giorno (v. dispositivo).