Bilanciamento tra diritto della collettività all’informazione e diritto all’oblio dell’interessato: analitica pronuncia di legittimità

Cass. sez. I del 27/12/2023 n. 36.021, rel. Iofrida.

Premesse:

<<<3.1. Va premesso, richiamandosi quanto sancito da Cass. n. 15160 del 2021, che, nel disegno personalistico – lo Stato è a servizio della persona, non viceversa – e pluralista prefigurato dalla Costituzione, l’art. 2 non può che essere interpretato se non come una norma di apertura, fonte e catalogo – come è stato incisivamente affermato da autorevole dottrina – di una “Costituzione culturale”, e ad essa vanno, pertanto, ricondotti una serie di diritti della persona, sia che essi siano previsti da norme di legge ordinaria, sia che debbano enuclearsi dal sistema, come per i diritti – in considerazione nella vicenda oggetto di esame – all’identità personale ed all’oblio. Al soggetto giuridico, quale destinatario neutro ed indifferenziato della regola giuridica, astratto centro di imputazione di situazioni giuridiche (la capacità giuridica di ciascuno soggetto si acquista con la nascita, recita l’art. 1 c.c.), subentra, dunque, nel sistema, la persona, quale fonte primaria di valori; ma la persona intesa non astrattamente, bensì nella individualità delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. Cass., SU, n. 3677 del 2009, secondo cui nel danno non patrimoniale rientra qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, garantito dall’art. 2 Cost.).

3.1.1. Orbene, la persona si individua, anzitutto, per certe caratteristiche esteriori. Viene, pertanto, in considerazione, in primis, il “diritto all’immagine”, enucleabile dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 Legge sul diritto di autore, che prevedono il diritto al ritratto, che può essere pubblicato solo con consenso della persona ritratta (cfr. Cass. n. 10957 del 2010; Cass. n. 1748 del 2016).

3.1.2. Viene in rilievo, poi, il cd. “diritto all’identità personale”, il cui fondamento normativo è ravvisabile sempre nell’art. 2 Cost., e che risulta costruito – nelle elaborazioni della dottrina e nelle decisioni della giurisprudenza – come immagine sociale del soggetto, e non come idea meramente soggettiva che ciascuno abbia del proprio io; immagine costituita da quel coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) che caratterizzano una determinata persona e che questa non vuole vedere alterato o travisato all’esterno. Tale diritto confluisce (insieme a quelli all’immagine, alla riservatezza, al nome ed alla reputazione) nella previsione dell’art. 2 Cost., ossia nel valore unitario della persona, ed ha il proprio apparato di tutela negli artt. 6,7,10 e 2059 c.c. e nelle previsioni della legge sul diritto di autore, applicabili in via diretta e non analogica, in virtù di un’interpretazione adeguatrice di tali norme al precetto costituzionale (cfr. Cass. n. 16222 del 2015).

3.1.3. Nel valore “persona”, protetto dall’art. 2 Cost., confluisce, quindi, il “diritto alla riservatezza”. Conosciuto dagli ordinamenti anglosassoni da tempo (fin dalla fine dell’800), nella forma della cd. privacy, o right to be let alone, la tutela del riserbo trova oggi un fondamento normativo in un reticolo di testi legislativi nazionali ed internazionali: la L. n. 339 del 1958, art. 6 (obbligo di riservatezza del lavoratore domestico); le L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 6, con riferimento alla riservatezza del lavoratore, e L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 93 e 95 (legge sul diritto di autore), che tutelano l’intimità delle corrispondenze epistolari; la L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 5, con riferimento alla riservatezza della donna in caso di interruzione della gravidanza; l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), che tutela il “rispetto della vita privata e familiare”; gli artt. 2,14 e 15 Cost.; gli artt. 614 c.p. e ss..

3.1.4. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che il problema fondamentale che si pone con riferimento a tali diritti è costituito dal contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., art. 10 CEDU e art. 10 Carta di Nizza) ed il diritto alla privacy ed all’identità personale (art. 2 Cost. ed art. 8 CEDU), poiché vengono in considerazione – al riguardo – atti non ingiuriosi o diffamatori, bensì attività informative che comunque invadono la libertà altrui. Al riguardo, si è affermato che tra il diritto all’informazione ed i diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo, se correlato ad un effettivo interesse pubblico all’informazione, tendenzialmente prevale sui secondi, attesa, ex art. 1 Cost., comma 2, la funzionale correlazione dell’informazione con l’esercizio della sovranità popolare, che solo in presenza di una opinione pubblica compiutamente informata può correttamente dispiegarsi, ed alla luce anche della legislazione ordinaria (in particolare il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12) che, appunto, riconduce reputazione, identità e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio di tutela dell’informazione (cfr. Cass. n. 16236 del 2010).

3.1.5. Tuttavia, non si è mancato di osservare che, nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi entrambi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato il cd. criterio di “gerarchia mobile”, dovendo il giudice procedere di volta in volta, ed in considerazione dello specifico thema decidendum, all’individuazione dell’interesse da privilegiare a seguito di un’equilibrata comparazione tra diritti in gioco, diretta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico (cfr. Cass. n. 18279 del 2010).

3.1.6. Sul versante opposto a quello dei diritti di informare e di essere informati (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) in relazione a fatti e notizie di pubblico interesse, si colloca, per vero, già prima dell’avvento delle Costituzioni moderne, il diritto dei singoli al riserbo ed all’oblio per quel che concerne le vicende passate. Sotto tale profilo, la norma dell’art. 2 della nostra Costituzione crea immediatamente, con riferimento alla persona, una distanza da ogni astrazione, propria del soggetto di diritto, per la rilevanza attribuita al legame sociale, alla realtà delle “formazioni sociali” nelle quali si realizza la costruzione della personalità, in modo tale che sia garantita la “pari dignità sociale” della persona ed il suo libero sviluppo, anche in una prospettiva evolutiva. La dignità presuppone, invero, innegabilmente, il rispetto, da parte delle formazioni sociali (prima fra tutte lo Stato), della sfera personale riservata della persona, del diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico, ad essere dimenticato.

3.1.7. Se la nozione giuridica di personalità, implicita nell’art. 2 Cost., dà luogo, dunque, ad un concetto dinamico, è evidente che il diritto all’oblio, strettamente connesso a quello alla riservatezza ed al rispetto della propria identità personale, ma in una prospettiva evolutiva, si traduce nell’esigenza di evitare che la propria persona resti cristallizzata ed immutabile in un’identità legata ad avvenimenti o contesti del passato, che non sono più idonei a definirla in modo autentico o, quanto meno, in modo completo. Il diritto all’oblio “pensato” e definito dalla giurisprudenza come diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità, deve scontare oggi, sul piano applicativo, e segnatamente su quello del bilanciamento degli interessi, la possibilità di conservare in rete notizie, anche risalenti, spesso superate da eventi successivi, e perciò inattuali.

3.1.8. In tal senso, lo strumento della “deindicizzazione” – sul quale si ritornerà – è divenuto, nella prassi giurisprudenziale (oggi espressamente avallata dalla previsione del “diritto alla cancellazione”, denominato nel titolo anche “diritto all’oblio”, previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, non applicabile, tuttavia, ratione temporis alla fattispecie concreta, come si è già anticipato), lo strumento applicabile ogni qual volta l’interesse all’indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale, nel senso dinamico suindicato. In tal modo, viene evitato il rischio di quella che è stata definita in dottrina la “biografia ferita”, ossia il rischio della “cristallizzazione della complessità dell’Io in un dato che lo distorce o non lo rappresenta più”.

3.1.9. Il tutto si gioca, dunque, sul tavolo del bilanciamento tra valori che si fronteggiano. Ed in tale prospettiva di “gerarchia mobile”, che vede – a seconda del contesto fattuale – prevalere ora l’una ora l’altra esigenza di tutela, si è posta, da ultimo, anche autorevole dottrina, che ha elaborato, al riguardo, una quadripartizione di tipi di casi – “una sorta di scansione per Fallgruppen” – evidenziando, del tutto opportunamente, che “la decisione di bilanciamento va presa alla luce di un solerte apprezzamento di tutte le circostanze allo stato significative”. In via di estrema sintesi, si è rilevato che può accadere, in concreto, che: a) in assenza di un interesse pubblico attuale, debba prevalere l’aspirazione del soggetto interessato al controllo dei propri dati personali; b) il conflitto coinvolga, invece, un interesse pubblico specifico ed attuale, ed allora troverà spazio l’opposta soluzione di pubblicare o ripubblicare i dati del soggetto; c) ci si trovi in presenza di un dataset documentario, inteso a raccogliere informazioni a fini di ricerca, per esigenze storiografiche, o altro, ed allora il diritto alla rimozione dei dati diventa recessivo, ma l’interessato avrà a diposizione l’opportunità di coltivare una istanza di contestualizzazione, volta all’aggiornamento del dato; d) la notizia diffusa sia inequivocabilmente falsa (fake news), ed allora – fatta salva in alternativa, ove concretamente percorribile, una possibilità di smentita – la cancellazione dall’archivio informatico potrà essere inevitabile.

3.2. Con riguardo, poi, al concreto atteggiarsi del diritto all’oblio nel contesto digitale, con specifico riguardo ai limiti del diritto individuale alla rimozione di taluni contenuti dai risultati forniti da un motore di ricerca a partire dal proprio nome, è opportuno, per il corretto inquadramento della questione, muovere dalla nota sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 13.5.2014- C-131/12, usualmente ricordata come “(Omissis)”.

3.2.1. Secondo questa pronuncia, l’art. 2, lett. b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”, ai sensi del citato art. 2, lett. b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il “responsabile” del trattamento summenzionato, ai sensi dell’art. 2, lett. d), di cui sopra.

3.2.2. Inoltre gli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46 suddetta devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i links verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a quest’ultima anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

3.2.3. Si deve verificare, quindi, in particolare, se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che si palesino a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato.

3.2.4. Quest’ultimo, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli art. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. “Carta di Nizza“), – il primo dei quali, rubricato “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, proclama che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”; il secondo, invece, recante “Protezione dei dati di carattere personale”, afferma che “1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente” – può chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati.

3.2.5. I diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del grande pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Fa eccezione l’ipotesi in cui risulti, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla stessa nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi.

3.3. Infatti, il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato, come si è già anticipato, ai diritti alla riservatezza ed all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai suoi dati personali, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa lederne il diritto a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2893 del 2023; Cass. n. 15160 del 2021). Una tale conclusione – valevole anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 – si spiega proprio perché il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché, nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca (cfr. Cass. n. 9147 del 2020).

3.3.1. Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di interloquire, precisando che la menzione degli elementi identificativi delle persone protagonisti di fatti e vicende del passato è lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (cfr. Cass., SU, n. 19681 del 2019)>>.

Andando al caso sub iudice:

<<3.4. Tanto premesso, la fattispecie oggi all’attenzione del Collegio, sempre più frequentemente sottoposta al vaglio giudiziale, è quella del diritto dell’interessato a richiedere al gestore di un motore di ricerca la rimozione (deindicizzazione) di taluni risultati connessi al proprio nome e concernenti articoli già legittimamente pubblicati nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica per l’interesse pubblico che circondavano alcune vicende che lo avevano interessato: si tratta, cioè, dell’aspirazione di una persona coinvolta in quelle vicende, una volta cessato il clamore e l’interesse pubblico per il decorso del tempo, a non vedersi consegnata al ricordo collettivo in quei termini. Rischio, questo, amplificato dalla potenza evocatrice dei motori di ricerca nell’ambiente internet che, tramite il collegamento alle sue generalità, permette con estrema facilità di rinvenire in rete, anche molti anni dopo, la traccia di quelle notizie e di quegli articoli.

3.4.1. Come opportunamente rimarcatosi in dottrina, peraltro, l’attività dei motori di ricerca si è progressivamente affrancata da schemi di mera intermediazione tecnica e neutrale elencazione delle informazioni reperite online, affiancandovi attività di organizzazione e posizionamento delle informazioni in base a vari criteri, di guida dell’utente, nella navigazione e di generazione di copie (le cache) delle pagine indicizzate, a formare un vero e proprio archivio, più o meno duraturo, dei contenuti della rete. Il gestore del motore di ricerca ha assunto, così, un ruolo sempre meno “passivo” nella erogazione del servizio. Tanto che – come si è già anticipato – l’attività del motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate online da terzi, indicizzarle, memorizzarle temporaneamente e metterle a disposizione degli utenti secondo un ordine di preferenza deve essere qualificata come “trattamento di dati personali” del quale il gestore del search engine è il titolare; trattamento, questo, distinto e diverso da quello posto in essere dal gestore del sito sorgente sul quale il dato è stato originariamente pubblicato. L’intermediazione del motore di ricerca, inoltre, è suscettibile anche di mutare lo stesso contenuto comunicativo delle informazioni fornite all’utente, ottenendo, mediante l’aggregazione di differenti fonti in un unico elenco strutturato, un messaggio complessivo diverso rispetto a quello che sarebbe veicolato dai singoli contenuti ove separatamente consultati accedendo ai relativi siti sorgente. In particolare, come ricordato da Cass. n. 3952 del 2022, l’elenco dei risultati fornito dal motore di ricerca in corrispondenza del nome di una persona è idoneo a veicolare “una rappresentazione dell’identità che quella persona ha in internet”, offrendo una visione complessiva delle informazioni ad essa relative reperibili online e definendone un “profilo” più o meno dettagliato ma sicuramente “originale” quanto all’aggregazione delle informazioni stesse.

3.5. Orbene, nella ricerca di un rimedio idoneo a neutralizzare questi rischi, è stato osservato che ad offendere il protagonista della notizia non è la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene. Il diritto all’oblio, quindi, è posto in rilievo rispetto alla lesione risentita dal protagonista dell’informazione dall’accesso generalizzato ed indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia che – presente nella pagina di un giornale in formato digitale ed inserita in un archivio giornalistico online – riemerge, in seguito alla digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell’interessato, per l’intervenuta sua indicizzazione, operazione con cui il gestore di un motore di ricerca include nel proprio data base i contenuti di un sito web che viene in tal modo acquisito e tradotto all’interno del primo.

3.5.1. Un siffatto esito interpretativo ben può essere condiviso, oltre che per l’autonoma dignità riconosciuta ad una memoria storica collettiva integrata dai fatti di cronaca di rilievo storico-sociale, anche quando declinata in formato digitale, pure in ragione di quanto, negli anni più recenti, si è venuto ad affermare dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea sui rapporti tra motori di ricerca, protagonisti del contesto digitale e della diffusione dell’informazione in siffatto ambito, loro operatività e diritto all’oblio, inteso, appunto, come imperitura esposizione delle informazioni relative al singolo agli utenti di Internet.

3.5.2. Tutto ciò ha portato a concludere che, in materia di diritto all’oblio, là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza – e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore.

3.5.3. In quest’ottica, dunque, si inquadra Cass. n. 15160 del 2021, secondo cui il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché (anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679), qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.

3.5.4. Altrettanto dicasi circa la già menzionata Cass. n. 3952 del 2022, nella cui motivazione si legge, tra l’altro (cfr. pag. 14 e ss.), che: i) “le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricondotto la deindicizzazione al “diritto alla cancellazione dei dati” nel quadro di una classificazione che considera il medesimo come una delle tre possibili declinazioni del diritto all’oblio: le altre due sono individuate nel diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione e quello, connesso all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 19681 del 2019). Sia la contestualizzazione dell’informazione che la deindicizzazione trovano ragione in un dato che innegabilmente connota l’esistenza umana nell’era digitale: un dato che si riassume, secondo una felice espressione, nella “stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, nel tempo, sempre uguale a sé stessa” (cfr., in motivazione, Cass. n. 9147 del 2020)”; ii) “(…) nel mondo segnato dalla presenza di internet, in cui le informazioni sono affidate ad un supporto informatico, le notizie sono sempre reperibili a distanza di anni dal verificarsi degli accadimenti che ne hanno imposto o comunque suggerito la prima diffusione e che la deindicizzazione si è venuta affermando come rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria. In tal senso, la deindicizzazione asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete (si parla in proposito di right not to be found easily): lo strumento vale, cioè, ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé – si badi – presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l’utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (una memoria facilmente accessibile, nei suoi contenuti, proprio attraverso l’attività dei motori di ricerca)”; iii) “Come ricordato dalla Corte di Lussemburgo, l’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l’accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web (Corte giust. (Omissis) e (Omissis), cit., 87)”; iii) “La deindicizzazione ha, così, riguardo all’identità digitale del soggetto: e ciò in quanto l’elenco dei risultati che compare in corrispondenza del nome della persona fornisce una rappresentazione dell’identità che quella persona ha in internet. E’ stato in proposito sottolineato, sempre dalla Corte di giustizia, che “l’organizzazione e l’aggregazione delle informazioni pubblicate su internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l’accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l’elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest’ultima” (Corte giust. UE, (Omissis) e (Omissis), cit., 37). L’attività del motore di ricerca si mostra, in altri termini, incidente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, Corte giust. UE, (Omissis) e (Omissis), cit., 38): e tuttavia, poiché la soppressione di links dall’elenco di risultati potrebbe avere, a seconda dell’informazione in questione, ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest’ultima, occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi, derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Corte giust. UE, (Omissis) e (Omissis), cit., 81; il tema è affrontato anche da Corte giust. UE, Grande sezione, 24 settembre 2019, G.C. e altri, 66 e 75, ove è precisato che il gestore del motore di ricerca deve comunque verificare – alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 8.4, della dir. 95/46/CE o all’art. 9.2, lett. g), del reg. (UE) 2016/679, e nel rispetto delle condizioni previste da tali disposizioni – se l’inserimento del link, verso la pagina web in questione, nell’elenco visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome della persona interessata, sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web attraverso siffatta ricerca, libertà protetta dall’art. 11 della Carta suddetta)”; iv) “Occorre però considerare che questa esigenza di bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenticato e l’interesse della collettività ad essere informata – cui si correla l’interesse dei media ad informare – permea l’intera area del diritto all’oblio, di cui quello alla deindicizzazione può considerarsi espressione; va rammentato, in proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel campo della rievocazione storica, a mezzo della stampa, di fatti e vicende concernenti eventi del passato: rievocazione rispetto alla quale è stato affermato l’obbligo, da parte del giudice del merito, di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti (in tal senso Cass. Sez. U. 22 luglio 2019, n. 19681, cit.). Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte EDU è ferma, da tempo, nel postulare un giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU e il diritto alla libertà d’espressione di cui al successivo art. 10, che include “la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee” e ha individuato, a tal fine, precisi criteri per la ponderazione dei diritti concorrenti: il contributo della notizia a un dibattito di interesse generale, il grado di notorietà del soggetto, l’oggetto della notizia; il comportamento precedente dell’interessato, le modalità con cui si ottiene l’informazione, la sua veridicità e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione (si vedano, ad esempio: Corte EDU 19 ottobre 2017, Fuchsmann c. Germania, 32; Corte EDU 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi c. Francia, 93: sulla necessità del giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata, da un lato, e la libertà di espressione e la libertà di informazione del pubblico, dall’altro, cfr. pure Corte EDU 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, 89)”.

3.5.5. Come è evidente, allora, la deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte dell’interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com’e’ e quella di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata.

3.5.6. Va rimarcato, del resto, che attraverso la deindicizzazione l’informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita (il cosiddetto sito sorgente) o attraverso altre metodologie di ricerca, come l’uso di parole-chiave diverse: ciò che viene in questione e’, infatti, per usare le parole della Corte di giustizia, il diritto dell’interessato “a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome” (così Corte giust. UE, (Omissis) e (Omissis), cit., 99). In altri termini, con la deindicizzazione viene in discorso la durata e la facilità di accesso ai dati, non la loro semplice conservazione su internet (Corte EDU, 25 novembre 2021, Biancardi c. Italia, 50).

3.5.7. La neutralità della deindicizzazione operata a partire dal nome dell’interessato rispetto ad altri criteri di ricerca è stata, del resto, sottolineata dalle Linee-guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giustizia nel caso C-131/12, elaborate dal Gruppo di lavoro “Art. 29”: in dette Linee-guida viene ricordato come la citata pronuncia non ipotizzi la necessità di una cancellazione completa delle pagine dagli indici del motore di ricerca e che dette pagine dovrebbero restare accessibili attraverso ogni altra chiave di ricerca. Tale avvertenza non è difforme da quella contenuta nelle Linee-guida 5/2019 che dettano “criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD” (Reg. 2016/679), adottate il 7 luglio 2020: è ivi evidenziato che la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato, quando la ricerca e’, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca (punti 8 e 9).

3.5.8. In tal senso, questa Corte ha avuto modo di ritenere che il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, possa essere soddisfatto assicurando la permanenza dell’articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell’archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l’articolo sia deindicizzato dai siti generalisti (cfr. Cass. n. 7559 del 2020). Similmente, si è reputato che la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, possa trovare soddisfazione – nel quadro dell’indicato bilanciamento del diritto stesso con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica – anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca (cfr. Cass. n. 9147 del 2020).

3.5.9. In definitiva, quindi, il Collegio ritiene, in armonia con gli orientamenti giurisprudenziali finora illustrati, che la tutela dell’oblio dell’interessato in relazione ad articoli che lo riguardino e pubblicati, a suo tempo, legittimamente, nell’esercizio del diritto di cronaca e/o di critica e /o di satira, da una testata online, deve essere bilanciata con il diritto della collettività all’informazione e, ove non recessiva rispetto a quest’ultimo, è adeguatamente assicurata, innanzitutto, dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, quale rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily).

3.5.10. E’ doveroso puntualizzare, peraltro, che, come già sancito da Cass. n. 2893 del 2023, all’interessato può essere riconosciuto, a certe condizioni, anche il diritto a rimedi più incisivi della deindicizzazione suddetta, ma, sul punto, non è necessario indugiare oltre attesa la richiesta originaria del P. volta ad ottenere, appunto, la sola deindicizzazione suddetta, oltre al risarcimento del lamentato danno.

4. Venendo, allora, allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, che può essere unitario in ragione della evidente connessione che li caratterizza, gli stessi si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua dei principi suddetti e delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

4.1. Giova ricordare che, come si è riferito al p. 1.2.1. dei “Fatti causa”, il tribunale capitolino, richiamati alcuni passaggi motivazionali di Cass. n. 20861 del 2021 e di Cass. n. 9147 del 2020, ha accertato (cfr. pag. 3 della sentenza oggi impugnata) che: i) “Nel caso di specie, le notizie per cui è causa risalgono al (Omissis) e il ricorso manca di censure in merito alla loro falsità o racconto inveritiero”. A supporto di tale conclusione, ha richiamato la pagina 4 del ricorso del P., recante l’affermazione “in questa sede (…) non si intende entrare nel merito della veridicità dei fatti narrati”; ii) “Non è contestato, inoltre, che P.A. abbia ricoperto e ricopra attualmente ruoli di dirigente d’azienda nel settore delle telecomunicazioni, come specificamente dedotto dalla resistente (“sia presso primarie aziende di rilievo nazionale come (Omissis) e (Omissis) sia come attuale Dirigente della (Omissis)” – vedi pag. 5 comparsa (Omissis)), né che le informazioni di cui ai link oggetto di causa si riferissero agli “studi universitari e (alla) carriera professionale svolta dal Dott. P.” (vedi pag. 5 comparsa (Omissis))”.

4.1.1. Successivamente, ha ritenuto (cfr. pag. 3-4 della medesima sentenza) che “la natura delle informazioni per cui è causa e il fatto che il ricorrente sia un noto dirigente nel settore della telecomunicazioni e che all’epoca del presente ricorso fosse un dirigente (Omissis), evidenzia la sussistenza dell’interesse della collettività alla conoscenza del suo percorso di studi e professionale, che non può ritenersi limitato ad un contesto specifico, ovvero la risalente appartenenza “allo staff dirigenziale del Dott. G.”, sussistente all’epoca delle pubblicazioni per cui è causa. Notorio, inoltre, è il fatto che attualmente P.A. ricopra un ruolo dirigenziale nel (Omissis), del quale amministratore delegato è G.L.. Per tale ragione, ingiustificata è la richiesta di deindicizzazione, tanto che nel caso di specie neppure rileverebbe il fattore tempo, persistendo l’attuale interesse pubblico alla conoscenza di queste informazioni, relativamente alle quali neppure è stata allegata la necessità di aggiornamento o la falsità. Il diritto all’oblio, infatti, non è soltanto una questione di tempo, ma sostanzialmente una questione concernente la proporzionalità con il contrapposto interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica che non affievolisce, come nel caso di specie, nel momento in cui persista un interesse pubblico specifico ed attuale, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 15160/21 (…))”.

4.2. E’ palese, dunque, che, così argomentando, il giudice di merito ha proceduto al bilanciamento tra la tutela dell’oblio invocata dal P. in relazione agli articoli predetti ed il diritto della collettività all’informazione, ritenendo la prima recessiva rispetto a quest’ultimo in forza di una motivazione che, pur nella sua sinteticità, si rivela essere sicuramente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

4.2.1. Il tribunale, peraltro, – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella prima delle sue doglianze – ha inteso riferirsi proprio alla specifica richiesta di deindicizzazione di quegli articoli, e non, invece, a quella di cancellazione dei loro contenuti, e la sua motivazione tiene chiaramente conto pure della notorietà dell’odierno ricorrente, considerata tale, in rapporto anche all’attività da lui attualmente svolta, da giustificare la permanenza, malgrado il tempo trascorso, dell’interesse della collettività a conoscere i fatti di cui ai menzionati articoli (riguardanti la carriera professionale svolta dal Dott. P. sia presso primarie aziende di rilievo sia come Dirigente (Omissis)) relativamente ai quali neppure era stata allegata la necessità di aggiornamento o la falsità.

Ciò in considerazione dell’indubbio ruolo svolto dal P. nella vita pubblica e nel sistema industriale e delle telecomunicazioni di questo Paese.

E il fattore tempo – oggetto di doglianza nel terzo motivo -e’ stato dal tribunale correttamente contestualizzato all’interno del giudizio di necessario bilanciamento di interessi tra il diritto all’oblio del ricorrente e l’interesse della collettività a conoscere le vicende della vita professionale di uno dei top manager pubblici italiani.

4.2.2. In altri termini, reputa il Collegio che la realtà concreta – così come ricostruita dall’esame compiuto dal tribunale, in base alla sua prudente valutazione circa l’eseguito bilanciamento tra le contrapposte pretese delle parti – sia stata correttamente sussunta nei principi tutti in precedenza esposti, di cui, dunque, quel giudice ha fatto esatta applicazione, mentre, invece, ciò di cui si duole il P. e’, in realtà, proprio l’esito del predetto bilanciamento effettuato da quest’ultimo>>.

La targa dei veicoli costituisce “dato personale”

Cass. Sez. I, Ord.  18/12/2023, n. 35.256 rel. Campese:

<<2.2. E’ indubbio che l’ informazione di cui si discute – la targa di un autoveicolo, in quanto riferita a soggetto identificato o identificabile – deve considerarsi dato personale>>.

<<2.5. Il Collegio, inoltre, è conscio del fatto che dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), è possibile risalire solo al nominativo dell’ intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica – non oggetto di tutela da parte del GDPR – o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario. 2.5.1. Tuttavia l’affermazione del tribunale secondo cui Il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo, in quanto fondata su valutazione evidentemente fattuale, non è ulteriormente sindacabile in questa sede (se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui il già richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lo consente. Nessuna specifica censura in tal senso, tuttavia, è stata prospettata dalla odierna ricorrente), sicchè la doglianza finisce con il sostanziarsi in una inammissibile richiesta di rivisitazione di detta valutazione, così mostrando, ancora una volta, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. le pronunce di legittimità già rinvenibili alla fine del p. 1.3.4. di questa motivazione)>>

Non mi pare esatto. E’  vero che il concetto è delineato in termini ampi dall’art. 4 n.1 GDPR. E’ pure vero tuttavia che la ratio della normativa protettiva sta nel permettere all’interessato la scelta di quanto e come divulgare ciò che non è ancora divulgato: e quindi viene meno quando il dato è appunto già in pubblico dominio, come per la presenza del nome nel PRA

Risarcimento del danno “immateriale” (non patrimoniale) da illecito trattamento dati (per omessa vigilanza contro intrusioni esterne)

Corte giustizia 14.12.2023, C-340/21, in un’azione di danni a seguito di intrusione nei database dell’amministraizone finanziaria bulgara:

le questioni pregiudiziali dal foro bulgaro:

«1)      Se gli articoli 24 e 32 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, del [RGPD], da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l’oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell’esame dell’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del [RGPD].

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 [del RGPD], in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l’onere di provare che le misure tecniche e organizzative sono adeguate ai sensi dell’articolo 32 del [RGPD].

Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l’accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un “attacco hacker”.

4)      Se l’articolo 82, paragrafo 3, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l’accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un “attacco hacker” da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest’ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.

5)      Se l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del [RGPD], in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell’accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un “attacco hacker”, le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno immateriale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno».

Risposte della CG:

<<1)      .. una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali articoli 24 e 32. [alquanto ovvio]

2)      L’articolo 32 del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo deve essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l’attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi.    [alquanto ovvio]

3)      Il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 e concretizzato all’articolo 24 di quest’ultimo,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sull’articolo 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell’articolo 32 di detto regolamento. [già più interessante, visto che l’art. 82.3 3. secondo cui <<Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile>>, non è chiarissimo nel porre un’inversione dell’onere della prova come i nostri art. 2047 segg. c.c.].

4)      L’articolo 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell’Unione

devono essere interpretati nel senso che:

al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente. [alquanto ovvio]

5)      L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile. [alquanto ovvio]

6)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione>>. [interessante]

L’assegnazione automatizzata di putneggio di solvibilità (scoring) costituisce decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato ex art. 22.1 GDPR

Corte di Giustizia 7 dicembre 2023 , C-634/21 afferma quanto sopra.

Dato il tenore letterale della norma, la conclusione è esatta ma anche scontata.

<<42  Quanto al tenore dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, tale disposizione prevede che un interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

43      L’applicabilità di tale disposizione è quindi soggetta a tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, che deve esistere una «decisione», in secondo luogo, che tale decisione deve essere «basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione», e, in terzo luogo, che essa deve produrre «effetti giuridici [riguardanti l’interessato]» o incidere «in modo analogo significativamente sulla sua persona».

44      Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’esistenza di una decisione, occorre rilevare che la nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, non è definita da tale regolamento. Tuttavia, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che tale nozione rinvia non solo ad atti che producono effetti giuridici riguardanti il soggetto di cui trattasi, ma anche ad atti che incidono significativamente su di esso in modo analogo.

45      L’ampia portata rivestita dalla nozione di «decisione» è confermata dal considerando 71 del RGPD, ai sensi del quale una decisione che implica la valutazione di taluni aspetti personali di un interessato, di cui quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto, può «includere una misura» che produce «effetti giuridici che lo riguardano» o incide «in modo analogo significativamente sulla sua persona». Secondo tale considerando, sono coperti dal termine «decisione», a titolo esemplificativo, il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

46      Poiché la nozione di «decisione» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD può quindi includere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, diversi atti che possono incidere sulla persona interessata in vari modi, tale nozione è sufficientemente ampia da ricomprendere il risultato del calcolo della solvibilità di una persona sotto forma di tasso di probabilità relativo alla capacità di tale persona di onorare impegni di pagamento in futuro.

47      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione secondo cui la decisione, ai sensi di tale articolo 22, paragrafo 1, deve essere «fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione», come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, è pacifico che un’attività come quella della SCHUFA risponde alla definizione di «profilazione» di cui all’articolo 4, punto 4, del RGPD e quindi che tale condizione è soddisfatta nel caso di specie, dato che il testo della prima questione pregiudiziale si riferisce peraltro esplicitamente al calcolo automatizzato di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi ad una persona e riguardante la capacità di quest’ultima di onorare un prestito in futuro.

48      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la condizione secondo cui la decisione deve produrre «effetti giuridici» riguardanti la persona di cui trattasi o incida «in modo analogo significativamente» su di essa, dal tenore stesso della prima questione pregiudiziale risulta che l’azione del terzo al quale è trasmesso il tasso di probabilità è guidata «in modo decisivo» da tale tasso. Pertanto, secondo gli accertamenti di fatto del giudice del rinvio, in caso di domanda di mutuo rivolta da un consumatore a una banca, un tasso di probabilità insufficiente comporta, in quasi tutti i casi, il rifiuto di quest’ultima di concedere il prestito richiesto.

49      In tali circostanze, si deve ritenere che anche la terza condizione alla quale è subordinata l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD sia soddisfatta, in quanto un tasso di probabilità come quello di cui trattasi nel procedimento principale incide, quanto meno, sull’interessato significativamente.

50      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali il tasso di probabilità stabilito da una società che fornisce informazioni commerciali e comunicato a una banca svolge un ruolo decisivo nella concessione di un credito, il calcolo di tale tasso deve essere qualificato di per sé come decisione che produce nei confronti di un interessato «effetti giuridici che lo riguardano o che incid[e] in modo analogo significativamente sulla sua persona», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD>>

Diritto alla copia della cartella sanitaria, esercitato invocando il GDPR

Corte di giustizia 26.10.2023 , C-307/22, in una richiesta del cliente al dentista di copia della cartella sanitaria , per valutare l’esattezza della sua prestazione professionale :

<<1)    L’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che

l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento.

2) L’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di applicazione di detta disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.

3) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo>>.

L’ar. 15.3 (diritto all’accesso) dispone: << Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune>>.

Consenso informato circa trattamento algoritmico di dati reputazionali

Cass. 28.358 del 10.10.2023, rel. Nazzicone, sez. I, (link offerto da Il Sole 24 ore) esamina un caso di pretesa illegittimità di tratamento dati reptuaizonali da aprte di algoritmo (era un sito che offriva consulebza sulal reputaizone nel web).

Il focus è sul se sia valido il consenso (artt. 23 e 13 del d. lgs 196/2003, ora sostituiti dal GDPR) espresso enza conoscere esattamente il funzionamento dell’algoritmo.

O meglio, visto che la risposta deve essere negativa, bisogna capiure quando ricorra una conoscenza sufficiente per dare validità al consenso espresso. Il tema è assai interessante e si porrà sempre più spesso.

Premessa tecnica:

<<4.1. – Al giudice del merito era stato demandato di verificare,
sulla base delle regole dell’iniziativa de qua, se il trattamento svolto
con mezzi informatici fosse adeguatamente trasparente con
riguardo all’algoritmo di calcolo del c.d. rating reputazionale, fulcro
dell’intero sistema progettato al riguardo.
Secondo la sentenza rescindente, infatti, il necessario
accertamento in punto di fatto – al fine di reputare la validità del
consenso in ragione della sussistenza di una conoscenza effettiva
consapevolezza delle finalità e modalità di espletamento del
trattamento – riguardava la trasparenza e la conoscenza delle
caratteristiche funzionali dell’algoritmo.
Ciò che si richiedeva, cioè, non è che l’associato debba
conoscere ex ante con certezza l’esito finale delle valutazioni che il
sistema di intelligenza artificiale opera – perché altrimenti sarebbe
quanto meno inutile – ma il procedimento che conduce alle
medesime.
4.2. – In matematica, un procedimento da seguire viene
descritto sinteticamente da un’equazione, la quale si compone di
variabili e di funzioni che le collegano.
L’algoritmo è un procedimento di risoluzione di un problema: da
determinati dati di ingresso (input) derivano soluzioni (output).
Lo “schema esecutivo” di un algoritmo specifica, pertanto, i
passi da eseguire in sequenza, per giungere al risultato.
Gli studiosi della materia precisano che un algoritmo è
costruibile, se i dati ed il procedimento rispettano alcuni requisiti.

Li ricorda anche la ricorrente, nel primo motivo di ricorso:
richiedendosi che i passaggi siano elementari, univoci, di numero
finito, operabili in un tempo finito e con un risultato unico.
E, nel caso, in esame non è in questione se l’algoritmo, per
funzionare algebricamente e quindi per il processo informatico,
possedesse tali requisiti>>.

Poi passa a spiegare che il punctum dolens è la validità o meno del consenso espresso:

<<I requisiti del consenso sono, dunque, la prestazione libera e
specifica in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato
e le previe informazioni di cui all’art. 13, ossia, in particolare, circa
le finalità e le modalità del trattamento.
Quando, come nella specie, i dati personali sono destinati ad
essere “lavorati” da un algoritmo, dovrà dunque anche tale
modalità essere coperta dal consenso.
Pertanto, nella vicenda in esame, ad integrare i presupposti del
“libero e specifico” consenso, affinché esso sia legittimo e valido, è
richiesto che l’aspirante associato sia in grado di conoscere
l’algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un
certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto
all’utente in modo non ambiguo ed in maniera dettagliata, come
capace di condurre al risultato in un tempo finito.
Che, poi, il procedimento, come spiegato con i termini della
lingua comune, sia altresì idoneo ad essere tradotto in linguaggio
matematico è tanto necessario e certo, quanto irrilevante: ed
invero, non è richiesto né che tale linguaggio matematico sia
osteso agli utenti, né, tanto meno, che essi lo comprendano.
Ciò che rileva, invece, è che sia possibile tradurre in linguaggio
matematico/informatico i dati di partenza, cosicché il tutto divenga
opportunamente comprensibile alla macchina, grazie ai soggetti
esperti programmatori, secondo le sequenze e le istruzioni tratte
dai dati “in chiaro”, come descritti nel regolamento più volte citato.
4.3. – Ora, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice
del merito, tali parametri di riferimento erano tutti presenti nel
regolamento>>

Poi la SC erra vistosamente:

<<Mentre non si comprende la pretesa che fosse indicato il “peso
specifico” dei vari criteri – posto che si tratta di termine scientifico,
concernente il rapporto tra il peso e il volume di una materia, non
sempre essendo opportuno il travaso al diritto dei termini di altre
scienze – si potrà anche non concordare con la logica o con taluno
dei criteri sottesi al sistema illustrato nel regolamento, che il primo
motivo del ricorso riporta: ma non è questione ora rilevante,
richiedendosi, ai fini del trattamento dei dati personali su consenso
dell’interessato, soltanto che il sistema dei parametri ostesi fosse
sufficientemente determinato.
E proprio questa è la situazione di fatto, accertata dal giudice
del merito, onde la sua sussunzione nella fattispecie del valido
consenso era dovuta, secondo il controllo affidato a questa Corte in
sede di legittimità>>

I vari fattori concorrenti non è detto abbiano la medesima importanza per determinare l’output finale. Il peso specifico di ciascuno può variare, per  cui   l’interessato deve avere il diritto di conoscerlo. Non capisce il punto la SC.

Si veda l’art. 14.2.g) GDPR, che  impone al titolare del trattamento dare informazioni all’interessato circa <<l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato>>.

Restrittiva interpretazione delle facoltà di derogare alla pricacy elettronica ex art. 15 dir. 58 del 2002

corte giust. 7 settembre 2023 , C-162/22, in un caso di corruzione che usa dati raccolti ad altro fine:

art. 15 cit.: <<«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, [TUE]» >>.

Ebene, circa il secondo caso di legittima deroga (eprseguimento reati), <<Per quanto riguarda l’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, la Corte ha rilevato che, conformemente al principio di proporzionalità, solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Pertanto, solo le ingerenze in tali diritti fondamentali che non presentano un carattere grave possono essere giustificate dall’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale (sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 59 e giurisprudenza ivi citata)>>, § 37.

e poi:

<<Orbene, tali considerazioni si applicano mutatis mutandis a un uso successivo dei dati relativi al traffico e a dati relativi all’ubicazione conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in applicazione di una misura adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 ai fini della lotta alla criminalità grave. In effetti, tali dati non possono, dopo essere stati conservati e messi a disposizione delle autorità competenti ai fini della lotta alla criminalità grave, essere trasmessi ad altre autorità e utilizzati al fine di realizzare obiettivi, quali, come nel caso di specie, la lotta a una condotta illecita di natura corruttiva, che sono di importanza minore, nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale, rispetto a quello della lotta alla criminalità grave e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica. Infatti, autorizzare, in una situazione del genere, l’accesso ai dati conservati sarebbe contrario a tale gerarchia degli obiettivi di interesse generale richiamata ai punti 33, da 35 a 37 e 40 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 99)>>, § 41.

Errore:  primo, la dir. non chiede che si tratti di reati “gravi”, essendo solo interpretazione non condivisibile; secondo, la corruzione di un  magistrato è assai grave e giustifica la deroga

Risarcimento del danno da violazione della data protection

Cass. sez. I  n. 13.073 Ord. 12.05.2023, rel. Terrusi:

<<III. – Dalla sentenza si apprende che il trattamento illecito era stato integrato nel seguente modo: il 12/8/2020 il comune di (Xxxx) aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale una determina relativa pignoramento per un certo importo dello stipendio di una dipendente comunale, tale per cui l’ente si era assunto l’impegno di versare il quinto dello stipendio a favore della società creditrice; nella determina era stata omessa la pubblicazione dei dati della debitrice, ma nella nota contabile allegata l’espressa indicazione dei dati era stata invece mantenuta, e i dati erano così finiti, seppure per poco più di un giorno, nell’albo pretorio on line del comune medesimo>>.

Principi di diritto:

<<– in base alla disciplina generale del Regolamento (UE) 2016.679, cd. GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme al regolamento stesso, e può essere esonerato dalla responsabilità non semplicemente se si è attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma solo “se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile”;[meglio: come obbligazione ex lege, il regime è quello della’rt. 1218 cc]

– l’esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone, in questi casi, la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento; ciò vuol dire che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza>>. [che possa esserci stata una violazione  senza aver provocato un danno, mi pare esatto ma anche quasi ovvio]

(segnalazione e link da post di Stefano Aterno/E-Lex  su Linkedin)

Sul tema v. SALANITRO U., ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PRISMA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, Riv. dir. civ., 3-2023

Responsbilità del solo direttore della testata on line e minimizzazione dei dati (rectius: del trattamento) in un caso di illecita pubblicazione dell’indirizzo di residenza

Cass. sez. III del 25/07/2023 n. 22.338, rel. Dell’Utri:

<<21. Osserva il Collegio come, conformemente a quanto rilevato in corrispondenza della decisione relativa ai primi due motivi del ricorso principale, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), la responsabilità dei danni determinati dall’illecita divulgazione dei dati personali, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003, art. 15, comma 1 (applicabile ratione temporis), dev’essere ascritta a carico di chiunque, con la propria condotta, li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 – 01).

22. In breve, l’attribuzione della responsabilità per l’illecita divulgazione dei dati personali chiede d’essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell’art. 2050 c.c., richiamato dal d. lgs. n. 196 del 2003, art. 15, comma 1, applicabile ratione temporis, secondo cui “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile”), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto.

23. Nel caso di specie, rispetto al fatto dannoso dedotto in giudizio dal G. (consistito nell’illecita divulgazione online, nel dicembre del 2007, anche dei dati relativi alla relativa residenza personale, non giustificata dalla pubblicazione delle fonti informative contenenti tali dati), l’accertamento dell’eventuale contributo causale fornito da tutte le parti convenute in giudizio non avrebbe dovuto essere trascurata dai giudici del merito, non potendo certamente escludersi, in via di principio, che ciascuno di essi potesse avere, in qualche misura, concorso o contribuito, sul piano causale, a tale illecita divulgazione.

24. Ciò posto, l’avvenuta limitazione della condanna pronunciata dalla corte territoriale a carico del solo (ritenuto) responsabile della testata online per l’illecito trattamento dedotto in giudizio deve ritenersi in tal senso ingiustificata: da un lato, per essersi il giudice d’appello sottratto all’obbligo di pronunciare sulla domanda proposta nei confronti degli altri convenuti e, dall’altro, per avere il giudice d’appello escluso (sia pure implicitamente) la responsabilità di questi ultimi nell’operazione di divulgazione dei dati personali, limitandosi immotivatamente a pronunciare la condanna del solo Z.V. in ragione della mera qualifica formale rivestita.

25. Nel rimettere al giudice del rinvio il compito di procedere all’indagine concreta sull’eventuale responsabilità risarcitoria di ciascuno dei convenuti nei confronti del G., varrà peraltro ribadire come la statuizione di rigetto pronunciata dalla corte territoriale in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal G. nei confronti di M.E. non sia stata specificamente contestata dall’odierno ricorrente principale, essendosi quest’ultimo limitato in questa sede a censurare in modo espresso la limitazione della pronuncia di condanna nei confronti del solo Z.V. per non averla estesa nei confronti della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a.; ciò che impone di ritenere come sul rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal G. nei confronti di M.E. si sia definitivamente formato il corrispondente giudicato interno, con definitiva preclusione di ogni ulteriore questione sul punto specifico.

26. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 137 e 139, nonché del c.d. codice deontologico dei giornalisti, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto illecito il trattamento dei dati personali relativi al G., essendosi i giornalisti del sito Internet de ‘(Omissis)’ nella specie limitati alla mera trascrizione integrale dell’informativa di reato elaborata dalla polizia giudiziaria su delega della magistratura inquirente, senza alcun intervento correttivo, nella sua integralità, senza ritocchi, rimaneggiamenti o censure, con la conseguente insussistenza di alcuna lesività di detta pubblicazione, trattandosi di informazioni annotate dagli stessi inquirenti (poiché ritenuti di evidente rilevanza ai fini dell’indagine) e, conseguentemente, dell’informazione di interesse pubblico relativa ai fatti narrati.

27. Il motivo è infondato.

28. Osserva il Collegio come i principi di diritto che governano il giudizio di liceità del trattamento dei dati personali impongano che tale trattamento avvenga sul presupposto della responsabilizzazione dell’autore del trattamento (sia esso titolare o responsabile) in relazione alle modalità di esecuzione di tale trattamento.

29. Fra tali principi, assume carattere decisivo in questa sede quello stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. d) (applicabile ratione temporis al caso di specie), ai sensi del quale “i dati personali oggetto di trattamento sono: pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”.

30. In breve, il trattamento dei dati personali in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite: si tratta del medesimo principio successivamente formulato nell’art. 5, comma 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1, così come riformulato dal D.Lgs. n. 101 del 2018), secondo cui “i dati personali sono: (…) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”)”; principio pacificamente fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, là dove ha sottolineato come, in tema di tutela della riservatezza, il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del ‘criterio di minimizzazioné dell’uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 – 02).

31. Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha rilevato come costituisse uno specifico dovere dell’autore dell’articolo intervenire sull’informativa di polizia giudiziaria ricevuta (e destinata alla pubblicazione) al fine di depurarla dei dati personali (nella specie dell’indirizzo della residenza del G.) che in nessun modo avrebbero sottratto o aggiunto alcunché di significativo al contenuto informativo dell’articolo.

32. Proprio la circostanza di aver trascurato tale dovere e di non aver provveduto alla divulgazione “responsabile” di quell’informativa di polizia giudiziaria (nella parte in cui riportava il dato della residenza personale del G.) ha determinato la manifesta eccedenza del trattamento, rispetto alle finalità della pubblicazione e, conseguentemente, la relativa illiceità>>.

sentenza esatta, anche tutto sommato relativa a questioni di facile soluzione

Sul diritto di accesso ai propri dati da parte dell’interessato

interessante pronuncia della Corte di Giustizia 22.06.2023, C-579/21, sul diritto dell’interssato di essere esattamente informato su chi e perchè ha chiesto l’accesso ai suoi dati.

L’art. 15 § 1 GDPR va interpretato nel senso che:

<<le informazioni relative a operazioni di consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tale disposizione.

Per contro, la suddetta disposizione non riconosce un siffatto diritto con riferimento alle informazioni relative all’identità dei dipendenti di detto titolare che hanno svolto tali operazioni sotto la sua autorità e conformemente alle sue istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e delle libertà di tali dipendenti>>.

I fatti storici:

<< 20  Nel 2014, J.M., all’epoca dipendente e cliente della Pankki S, è venuto a conoscenza del fatto che i suoi dati di cliente erano stati consultati da membri del personale della banca, in più occasioni, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013.

21      Nutrendo dubbi circa la liceità di tali consultazioni, J.M. che, nel frattempo, era stato licenziato dal suo impiego presso la Pankki S, ha chiesto a quest’ultima, il 29 maggio 2018, di comunicargli l’identità delle persone che avevano consultato i suoi dati di cliente, le date esatte delle consultazioni nonché le finalità del trattamento di detti dati.

22      Nella sua risposta del 30 agosto 2018, la Pankki S, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, ha rifiutato di comunicare l’identità dei dipendenti che avevano svolto le operazioni di consultazione, con la motivazione che tali informazioni costituivano dati personali di detti dipendenti.

23      Tuttavia, nella medesima risposta, la Pankki S ha fornito precisazioni in merito alle operazioni di consultazione svolte, conformemente alle sue istruzioni, dal servizio di audit interno di quest’ultima. Essa ha in tal modo chiarito che un cliente della banca di cui J.M. era il consulente alla clientela risultava creditore di una persona che aveva lo stesso cognome di J.M., cosicché essa aveva voluto chiarire se il ricorrente nel procedimento principale e detto debitore fossero la stessa persona e se vi fosse stato un eventuale rapporto di conflitto di interessi inappropriato. La Pankki S ha aggiunto che per chiarire tale questione era stato necessario procedere al trattamento dei dati di J.M. e che tutti i dipendenti della banca che avevano svolto il trattamento di tali dati avevano rilasciato al servizio di audit interno una dichiarazione sui motivi di detto trattamento di dati. Inoltre, la banca ha dichiarato che tali consultazioni avevano consentito di fugare qualsiasi sospetto di conflitto di interessi per quanto riguarda J.M>>.

Significativa precisazione: <<è pacifico che le operazioni di consultazione aventi ad oggetto i dati personali del ricorrente nel procedimento principale costituiscono un «trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD, con la conseguenza che esse conferiscono a quest’ultimo, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, non solo un diritto di accesso a tali dati personali, ma anche un diritto a che gli siano comunicate le informazioni relative a dette operazioni, quali menzionate da quest’ultima disposizione>>.