Cass. sez. II 28 agosto 2023 n. 25.347, rel. Amato:
<<Si è discusso sulla questione della possibilità di applicazione del rimedio ex art. 524 c.c. a favore dei creditori soltanto in presenza di una rinunzia “formale” oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l’eredità a seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell’art. 487, comma 3, c.c., ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questioni dibattute in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza di questa Corte – contrariamente a quanto sostenuto in sentenza (p. 7) – si è affermata la tesi estensiva con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall’art. 481 c.c. (Cass. Sez. 3, n. 7735 del 29.03.2007, punto 6.1.: (…)”da un lato, secondo l’art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all’eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità; dall’altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l’effetto che egli perda il diritto di accettare, l’art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell’azione di impugnazione della rinuncia”).
La stessa giurisprudenza, in linea con l’opinione dominante in dottrina, esclude – invece – il ricorso all’impugnazione ai sensi dell’art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l’eredità si sia prescritto ai sensi dell’art. 480 cod civ.: “L’azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell’art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l’azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell’11.11.2021)>>.
(sentenza segnalata da Ondif)