Cass. sez. II del 15/01/2024 n. 1.431, rel. Picaro:
<<La sentenza impugnata alle pagine 13 e 14, dopo avere escluso che il testamento olografo sia stato vergato con la mano della testatrice condotta da terzi, come era stato ipotizzato da De.At., ha invece ritenuto plausibile, sulla base del fatto che all’atto della redazione Ce.Ma. era ormai non vedente e che il testamento olografo presenti due “centrature”, una della data e delle disposizioni di ultima volontà, aventi un margine sinistro abbastanza uniforme, ed una della firma, e che invece il margine destro non sia uniforme, che la testatrice, come ipotizzato dal CTU, sia stata aiutata al momento di vergare il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all’inizio delle righe. La sentenza ha poi evidenziato che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull’autografia, e spiega come mai siano state riscontrate piccole incongruenze nel testo dell’olografo rispetto alle scritture di comparazione (puntini, trattini, l’uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i trattini delle t mancanti), che non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta nello scrivere da parte di un terzo. La sentenza ha poi evidenziato che ogni altra questione relativa alla consapevolezza della testatrice circa l’atto che stava compiendo ed il suo contenuto non attenevano alla falsità della scrittura, ma semmai alla capacità di intendere e di volere di Ce.Ma..
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l’assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell’annullamento, per cui il motivo è infondato.
In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89, che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto (vedi in tal senso Cass. 4.12.2001 n. 15326; Cass. 7.4.2000 n.4344), in base all’art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni, ma secondo l’ultimo comma addirittura di quattro testimoni solo quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18, che stabilisce:
a) all’art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa, e a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta;
b) all’art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità e vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il non vedente il testamento segreto;
c) all’art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente e ammessa ad assistere la medesima nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”;
d) all’art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, si richiede la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’art. 3.
Nel caso di specie non è stata allegata ed invocata la violazione delle formalità richieste per il testamento olografo del non vedente dalla L. 18/1975, ma dalla stessa si desume che il non vedente ha la piena capacità di agire purché non sia stato interdetto, o inabilitato, e che particolari cautele sono previste per le ipotesi in cui il non vedente non sia in grado di sottoscrivere l’atto, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui la CTU grafologica espletata ha pienamente confermato l’autenticità sia del testo, che della sottoscrizione di Ce.Ma., che del resto ha progressivamente perso la vista solo negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l’età avanzata, la capacità di scrittura comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista>>.