Quando c’è e quando manca l’olografia testamentaria

Cass. sez. II, 09/04/2025 n. 9.319 rel. Giannaccari, sull’art. 602 c.c.:

<<2.2 Va osservato che in materia testamentaria, il rigore formale richiesto per il testamento olografo e la sua particolare semplicità di redazione comportano che l’intervento di un terzo nella redazione del testamento, anche solo per guidare la mano del testatore, escluda il requisito dell’autografia e dunque deve ritenersi affetto da nullità.

Il collegio ritiene che le puntuali indicazioni fornite dalla Corte distrettuale a favore della tesi più rigorosa, corredate di precisi riferimenti della giurisprudenza di questa Corte, conducono alla conclusione (della conferma) della nullità del testamento qualora la mano del testatore sia stata guidata dal terzo.

In tal senso, come già affermato da questa Corte con le pronunce n. 24882/2013 e n. 5505/2017 (quest’ultima richiamata anche nella sentenza impugnata), deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, escluda il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (v., nello stesso senso, già Cass. n. 3163/1993, Cass. n. 11733/2002 e Cass. n. 26258/2008).

Per tali ragioni, è ultroneo verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto grafico e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

Unica ipotesi in cui è riconosciuta in giurisprudenza la validità del testamento nel caso in cui il testatore si sia fatto guidare la mano riguarda l’ipotesi in cui abbia vergato la data della scheda con maggiore chiarezza ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l’annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 606, commi 1 e 2, c.c. (v. Cass. n. 30237/2023)>>.

L’incarico al notaio di pubblicare il testamento olografo, tra mero ricevimento e consulenza sulla convenienza della sua accettazione

Cass.  sez. III, sent. 06/02/2025 n. 2.969,rel. Travaglino:

<<In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso)>>.