Determinabilità della pretesa inviata perchè valga come interruzione della prescrizione

Cass. sez. IV, lavoro, 04 Gennaio 2024, n. 279, es. Patti.:

<<Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l’interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento>>. (massima ufficiale)

Massima condivisibile, pur se ovvia.

<<6.1. d’altro canto, l’effetto interruttivo della prescrizione
esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale,
non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o
stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda
proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si
produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del
giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto>>.

La riserva era contenuta infatti nel ricorso lavoro. Condivisibile Pure questo giudizio, pur se anche esso

ovvio

Interruzione della prescrizione solo tramite la domanda giudiziale principale o anche tramite quella subordinata?

ilcaso.it dà notizia di Cass. sez. III n° 16.120 del 7 giugno 2023 , rel. Porreca, per cui l’atto introduttivo interrompe la prescrizione per il diritto azionato sia con la domanda principale che subordinata.

Aspetto interessante, probabilmente esatto, anche se non scontato.

<<La proposizione di una domanda giudiziale determina l’interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l’istanza principale, assumendo rilievo l’unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un’unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l’estensione dell’effetto interruttivo dell’azione volta a ottenere l’esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda)>>. (massima ufficiale, riportata da ilcaso.it