Per l’interruzione della prescrizione nei danni da appalto/contratto d’opera serve la messa in mora, non bastando la mera denuncia dei vizi

Cass. sez. II, 18/03/2025 n. 7.188, rel. Varrone:

<<Deve osservarsi che la Corte d’Appello nell’accogliere il gravame di FONSK non ha tenuto conto dell’orientamento di questa Corte secondo il quale la reiterata denuncia dei medesimi vizi da parte del committente non vale a interrompere il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c. per il contratto di appalto o dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera.

Deve preliminarmente ribadirsi che l’eccezione di cui all’art. 1669 c.c. (e all’art. 2226 c.c.) opera su un piano sostanziale e, dunque, trova applicazione l’art. 2943 c.c. In altri termini, laddove le norme citate affermano che il diritto o l’azione “si prescrive in un anno dalla denuncia” si riferiscono appunto ad un termine di prescrizione che, come tale, è soggetto a essere interrotto, per il disposto dell’art. 2943 c.c., non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

Ciò di cui la Corte d’Appello non ha tenuto conto è che, ai sensi di quest’ultima norma, solo la messa in mora del creditore è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, viceversa la reiterata denuncia dei medesimi vizi non può produrre il medesimo effetto e non è idonea a spostare in avanti il termine entro il quale il committente deve agire in giudizio (vedi Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 22/02/2000 in motivazione).

Inoltre, risulta fondata anche la censura di omessa pronuncia rispetto all’eccezione di mancanza di prova della notifica della missiva del 16 aprile 2011 che sarebbe decisiva sempre ai fini dell’interruzione della prescrizione. La Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta rispetto a tale eccezione, tenuto conto che trattandosi di atto recettizio l’onere della prova della sua conoscenza (anche in via presuntiva) da parte del destinatario ricadeva su FONSK.

Deve ribadirsi in proposito che: Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131, Rv. 558535 – 01)>>.

Determinabilità della pretesa inviata perchè valga come interruzione della prescrizione

Cass. sez. IV, lavoro, 04 Gennaio 2024, n. 279, es. Patti.:

<<Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l’interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento>>. (massima ufficiale)

Massima condivisibile, pur se ovvia.

<<6.1. d’altro canto, l’effetto interruttivo della prescrizione
esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale,
non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o
stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda
proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si
produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del
giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto>>.

La riserva era contenuta infatti nel ricorso lavoro. Condivisibile Pure questo giudizio, pur se anche esso

ovvio

Interruzione della prescrizione solo tramite la domanda giudiziale principale o anche tramite quella subordinata?

ilcaso.it dà notizia di Cass. sez. III n° 16.120 del 7 giugno 2023 , rel. Porreca, per cui l’atto introduttivo interrompe la prescrizione per il diritto azionato sia con la domanda principale che subordinata.

Aspetto interessante, probabilmente esatto, anche se non scontato.

<<La proposizione di una domanda giudiziale determina l’interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l’istanza principale, assumendo rilievo l’unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un’unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l’estensione dell’effetto interruttivo dell’azione volta a ottenere l’esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda)>>. (massima ufficiale, riportata da ilcaso.it