Cass. sez. I, 20/02/2025 n. 4.530, rel. Garri, sulla irrilevanza della testimonianza c.d. de relato ex parte actoris circa l’allegato consenso espresso da un coniuge all’altro per l’accesso ai rispettivi telefoni:
<<Il ricorrente contesta l’utilizzo della testimonianza de relato ex parte actoris da parte della Corte di appello al fine di dimostrare la esistenza di una relazione extraconiugale del signor Sa. con tale signora Ce..
Con la deposizione resa in primo grado all’udienza del 14/06/2022 la teste Sa., amica della signora Ch., dichiarava: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono amica della convenuta da tantissimi anni. Posso dire che nel settembre del 2020 Lu.Ch. mi chiamò al telefono e disse che voleva parlarmi di una cosa importante. Ci siamo incontrate. Lu.Ch. mi raccontò che qualche mese prima era a casa con il marito, ad un certo punto lui spense la televisione e le disse che doveva dirle una cosa, le disse che lui aveva una relazione con un’altra donna, con la quale si incontrava. Lei mi raccontò che dopo la confessione del marito aveva trovato delle chat sul telefono del marito, tra il marito e una donna, di contenuto inequivocabile, da cui si capiva che c’era una relazione. Lu.Ch. mi riferì che lei e il marito condividevano le password dei rispettivi telefoni”.
Orbene, la Corte distrettuale utilizza tale testimonianza unitamente alle chat versate in atti per ritenere accertata la relazione extraconiugale del Sa. quale motivo scatenante della crisi coniugale ai fini dell’addebito della separazione.
L’utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste.
Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whattsapp e Telegram dal telefono del Sa., atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste Sa. per averlo appreso dalla parte, ossia dalla signora Ch.
A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007).
Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste Sa., per come appreso dalla signora Ch., ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l’esistenza di “una relazione sentimentale del Sa. anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione”. Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che “il contenuto delle chat evidenzia il carattere “riservato” della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l’appellante (il Sa.) conviveva ancora con la moglie”.
Conseguentemente, la censura risulta fondata avendo la corte erroneamente ritenuto provata la decisiva circostanza dell’accesso ai rispettivi telefoni come riferita de relato ex parte actoris e conseguentemente ritenuto utilizzabili le chat versate in atti dalla signora Ch.>>
Decisione esatta.