A seguito delle note sentenze della Corte di Giustizia UE, la Cassazione a sezioni unite si è pronunciata -come questione di particolare importanza (la ricorrente aveva rinunciato al ricorso)- sul tema in oggetto .
Ha enucleto un dettagliato decalogo e lo ha fatto nel dispositivo , invece che in motivazione (forse è esatto, essendo proprio questo lo scopo della pronuncia, una volta intervenuta rinuncia del ricorrente).
Si tratta di Cass. sez. un. n° 9.479 del 6 aprile 2023, rel. Enzo Vincenti.
Ecco il decalogo:
<<Fase monitoria
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere
abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e
consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in
suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere
istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e
funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto
e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla
qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli
far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del
procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza
d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le consequenze
puDblicazione in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; cp
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti
sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà cUs, O
decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla
anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato o dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza o di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere o l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in P
riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da
esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene
o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive
che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del
decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di
diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del cs,
processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo
delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e
avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre oo
opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare
accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle
clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; cc
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o
o all’assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze)
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art.
615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle
clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la
riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e
rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far
valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni
per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di
altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del
bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione
tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente
sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di
sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in
tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento
sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito>>