Anche la regia di opera lirica costituisce opera protetta dalla legge di autore

Cass. 17.565 del 18.06.2021, rel. Nazzicone, RCS Mediagroup c. De Bosio, afferma la proteggibilità  d’autore della regia teatrale o meglio di opera lirica.

RCs aveva pubblicato su Sette del Corsera una fotografia dell’Arena di Verona dall’alto e conseguente riproduzione della scenografia dell’Aida ivi presente, affemando  trattarsi di quelle predisposte dal regista Zeffirelli .

Si trattava invece di quelle prèedisposte dal regista De Bosio Gianfranco, il quale agì dunque per danni patrimoniali e non.

La SC conferma la corte di appello che aveva accertato la proteggibilità e condannato RCS a risarcire un danno di euro 5.200,00.

la SC premette qualche considerazione sull’interpretazione letterale e sistematica, ricordando la inaccettabilità del canone per cui in claris non fit interpretaio (considerazioni forse necessarie).

Poi entra in medias res.

<<2.5. orbene, l’opera dell’ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica a contenuto creativo è ricompresa nella nozione generale dell’art. 1, l.a.: il quale, al pari del sopraggiunto art. 2575 c.c., e con proclama di principio, dispone che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, enumerando i campi della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, in qualunque forma di espressione.

La lettera della norma, laddove con ampia previsione contempla il prodotto della creatività umana, in una con la ratio della disciplina, volta a tutelare il diritto morale e patrimoniale di autore – diritto soggettivo assai peculiare, connesso a quanto di più tipico ed imponderabilmente prezioso scaturisca dall’intelletto umano, autentico valore per l’umanità presente e futura – inducono a ricondurre all’enunciato anche l’opera di regia

La regia, invero, quale “reggenza” o “direzione”, per definizione “tiene insieme” l’intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall’a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata..

La mancata esplicita menzione nelle norme dalla ricorrente richiamate, dunque, non è significativa del principio opposto.>>

Seguono precisazione di storia dell’arte: <<Sotto il profilo storico, si può osservare altresì come, all’epoca della approvazione del R.D. n. 633 del 1941, la notorietà raggiunta specialmente dal cinema americano (le Major) ed Europeo aveva reso ormai palese la rilevanza della regia cinematografica, sorte non ancora occorsa a quella teatrale, all’epoca forse ancora non ben percepita come autonomo ed originale contributo, atteso il predominante rilievo degli attori protagonisti, con la loro personalità ed anche con i loro capricci, sulle scelte artistiche.

Nondimeno, l’ampia previsione letterale e la ratio ricordate sono certamente idonee ad estendere la protezione alla regia teatrale, sia essa di sole parole o di quella particolare forma espressiva che coniuga musica e teatro, qual è l’opera lirica.

Se, nel corso dell’Ottocento, quando fu per la prima volta siglata la Convenzione di Berna del 1887, e poi nella prima metà del Novecento, allorchè furono emanati il regio decreto sul diritto d’autore ed il codice civile, l’opera lirica era affidata spesso allo stesso autore delle musiche, donde la preponderanza assoluta del musicista e del librettista, nonchè degli interpreti, in seguito, allontanandosi nel tempo la prima rappresentazione, è stato via via più chiaro l’apporto determinante, soggettivo ed ampiamente personale e creativo delle diverse “letture” di un testo o di un’opera da parte di una figura a sè stante, il regista.

Onde, da una sorta di presunzione di mera diligente o puramente “descrittiva” messa in scena da parte del regista – figura, per vero, spesso rimasta sconosciuta nelle rappresentazioni di quelle epoche è stato gradualmente più chiaro come soprattutto dai caratteri della “lettura registica” dipenda il risultato ultimo di questi spettacoli: la capacità di suscitare emozione.

Ecco, dunque, che un testo, pur toccante, può alla prova dei fatti lasciare indifferenti, mentre un altro, all’apparenza neutrale, può invece indurre a commozione: ciò che fa la differenza è l’interpretazione artistica di chi abbia il compito di mettere in scena il testo, di trovare il “tono” mediante le scelte di orientamento e di governo di tutti i complessi fattori sopra ricordati.

Pertanto, qualora tale apporto creativo sussista, l’attività di regia è tutelata dalla disciplina sul diritto d’autore.>>

principio di diritto: <<“L’opera dell’ingegno, consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale del R.D. n. 633 del 1941, art. 1, in forza dell’ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella del sopraggiunto art. 2575 c.c., ed in piena coerenza con la ratio della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela, non potendo valorizzarsi, in contrario, la mancanza di esplicita menzione della regia predetta nella legge sul diritto d’autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887, e ciò tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della “lettura” dell’opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare”.>>

La pagina del gruppo Facebook dell’Amministrazione Comunale costituisce “designated public forum” ai fini della libertà di parola

Secondo la corte di Seattle-WA , 21 nov. 2021,Case 2:21-cv-01264-MJP , Kimksey ed altri c. comune di Sammamish, la pagina del  gruppo Facebook, costituito dal Comune di Sammamish per dialogare di temi istituzionali con i cittadini, costituisce <designated public forum> (all’interno della nota tripartizione comnprendente pure <zpublic forum> e <limited public forum>).

Infatti da un lato non c’è censura preventiva e dall’altro i commenti off topic son spesso stati tollerati

Pertanto si applica lo strictg scrutiny nel giudizio sulla legittimità della censura : il quale viene superato solo  <<it furthers a compelling interest and is narrowly tailored to achieve that interest>>

La ragione per cui si trattava di post <fuori tema -off topic-> non è tale: per cui la sua censura è illegittima

(notizia della sentenza e link alla stessa dal blog di Eric Goldman)

Sono tutelabili via copyright gli Emojis?

Dice di si, l’ufficio USA.

Con decisione 26.07-.2021 il Copyright Review Board decide il reclamo amministrativo, proposto da Apple, su alcuni Emojis (evoluzione degli Emoticons), basati sulla riproduzione di un cuore rosso con qualche variante: v. immagini nel file qui linkato.

Alcuni sono costituiti da forme banali e quindi non proteggibili; altri invece da forme più originali e quindi sono ammessi alla protezine.

Si v. la motivazione su ciascuna immagine (fissa o in movimento)  fornita dal’Ufficio.

(notizia e link alla decisione dal blog di Eric Godlman)

Diritto all’immagine e riproduzione abusiva in DVD musicale

Una signora viene riprodotta in un DVD musicale mentre si intrattiene in spazio pubblico con un signore che non è il marito, palesando una relazione che doveva restare nascosta.

La signora agisce per il risarcimento dei danni (patrimoniali e non, parrebbe).

In primo grado la domanda è rigettata, ravvisando il Tribunale un consenso tacitto, dovendosi interpretare la ripresa visiva come messa in scena concordata per la commercialzizazine del  DVd.

In appello la sentenza è riformata e viene riconosciuto alla signora il c.d. prezzo del consenso ipotizzabile.  Pertanto il titolare del diritto sul dvd (casa discografica) ricorre in cassazione: la quale decide con sentenza 25.11.2021 n°  36.754, rel. Vella    , rigettando il ricorso.

Tre punti:

1) la SC implicitamente ritiene che la competenza delle sezioni specializzate ex art. 3 d. lgs. 168/2003, laddove riferita al diritto di autore, comprende pure la riprodizone dell’immagine altrui ex art. 96 e 97 l. aut..  Conferma infatti la competenza solo perchè non di immaguine si discuteva ma di riservatezza (§ 3.3).

 Ora, che il diritto alla riservatezza sia diverso da quello sulla propria immagine (ex art. 10 cc e citt. artt. l. aut.) è possibile , ma richiederebbe approfondimento.

Che invece la competenza giurisdizionale, relativa al diritto di autore ex art. 3,.1.b d. l.g. s 168 cit (<<b) controversie in materia di diritto  d’autore  e  di  diritti connessi al diritto d’autore;>>; v-. pure ora il c. 3 bis dell’art. 156 l. aut.) comprenda pure le questioni sul diritto all’immagine ex art. 96-97 l. aut.,  è errato.    Il diritto all’immagine è certamente altro dal diritto di autore e dai diritti connessi; a nulla rileva la sedes materiae e cioè che sia regolato (anche) nella legge che regola il diritto di autore

2) interessante per i pratici, poi, è la distinzione tra l’affermare che il danno non patrimoniale sia in re ipsa e l’affermare invece che possa ritenersi presuntivamente provato (§ 6.1).

3) c’è una (nota) difficoltà logico-concettuale nel riconoscere il danno (patrimoniale, naturalmetne) ex prezzo del consenso a favore di chi mai avrebbe dato il consenso (come nel caso de quo di relazione sentimetnale da tenere nascosta). Non può infatti dirsi ristorare un pregiudizio (lucro cessante)  e cioè restituiRE un’opportunità di guadagno che era stata tolta. La somma in realtà ha carattere penale , ma allora c’è un duplice problema: 1) l’art. 156 l. aut. non prevede una sanzione ma solo una compensazione (dubbio parecchio che possa estendersi analogicamente l’art. 125/3 cod. propr. ind.); 2) come che sia, la medesima disposizione , riferendosi a <violazione di un diritto di utilizzazione economica>) è assai dubbio che comprenda pure il diritto all’immagine ex art. 96-97 l. aut. (e art. 10 cc)

Ancora sulla (al momento impossibile da ottenere) qualificazione delle piattaforme social come State Actors ai fini del Primo Emendamento (libertà di parola)

Altra sentenza (d’appello stavolta) che rigetta la domadna vs. Facebook (rectius, Meta) basata sul fatto che illegalmente filtrerebbe/censurerebbe i post o rimuoverebbe gli account , violando il Primo Emendamento (libertà di parola).

Questo diritto spetta solo verso lo Stato o verso chi agisce in suo nome o assieme ad esso.

Si tratta della sentenza di appello del 9° circuito (su impugnazione di una sentenza californiana confermata) ,  emessa il 22.11.2021, No. 20-17489 , D.C. No. 3:20-cv-05546-RS, Atkinson c. Meta-Zuckerberg.

Sono riproposte dall’utente (e la Corte partitamente rigetta) tutte le consuete e note causae petendi in tema.   Nulla di nuovo ma un utile loro ripasso.

Inoltre la Corte conferma pure l’applicazione del safe harbour ex  230 CDA.

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Altri rigetti di domande verso le piattaforme: non sono State Actors

Altri due precedenti che negano illecito delle piattaforme vs. l’utente.

Uno lo nega in una domanda contro Linkedin per sospensione dell’account (Perez c. Linkedin , Corte d’applelo 9 circuito 18.11.2021, D.C. No. 5:20cv07238EJD): provvedimento brevissimo, praticamente immotivato (la causa petendi era il primo emendamento)

L’altro lo nega in una domanda contro Youtube  per violazione di privacy, non avendola difesa da attacchi informatici al suo account e da conseguente harassment a se e alla famiglia (Sescey c. Youtube, Easter district od Pennsylvania, 18.11.2021, Case 2:21-cv-03311-GJP). La norma azionata era il noto paragragfo 42 U.S.C. § 1983, concedente azione per violazione di diritti costituzionali

Motivazione qui appena più significativa: <<Based on the Complaint’s allegations, it appears the named Defendants a private social media company and its legal department are not subject to liability under Section 1983. Cf. Prager Univ. v. Google LLC, 951 F.3d 991, 999 (9th Cir. 2020)  (affirming the dismissal of a First Amendment claim because YouTube was a private entity and not a state actor); see also Rutenburg v. Twitter, Inc., No. 210548, 2021 WL 1338958, at *2 (N.D. Cal. Apr. 9, 2021) (“Federal courts have uniformly rejected attempts to treat similar social media companies [such as Twitter, Facebook, YouTube, and Google] as state actors under Section 1983.”) (collecting cases). Sescey does not allege Defendants are state actors or that they had any connection to a state, county, or local governmental entity. Her Complaint does not allege any facts to show a “close nexus” between the private behavior of YouTube and its legal department and the state itself such that the challenged action here can fairly be treated as an action of the state. Leshko, 423 F.3d at 339. None of Sescey’s allegations support an inference that Defendants are anything other than a privatelyrun social media company and its internal legal department>>

Si noti spt. il riferimento al caso Prager University.

(notizia e link alle sentenze dal blog di Eric Goldman)

Uso di dati personali del dipendente presenti nel PC per la tutela del patrimoniio aziendale

Cass. sez. lav. 12.11.2021 n. 33.809,. rel. Patti A.P., decide un ricorso sull’oggetto.

La lite era stata iniziata dall’impresa contro un dipendente , con richesta di danni per addebiti vari. Il Tribunale l’aveva accolta seppur in misura ridotta , ma l’aveva poi rigettata la corte di appello. La SC accoglie il ricorso dell’impresa.

Il punto interessante è il recupero da parte del’azienda del PC aziendale e dei dati ivi già presenti, ma poi cancellati dal dipedente prima di andarsene.

La cancellazione anche se non defintiva costituisce danneggiamento ex art. 635 bis c.p.

Ebbene per la SC il trattamento è legittimo se “necessario” alla difesa per cui <<la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa >>, § 5.

Le prove precostituite, quali i documenti, poi, <<entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole rispettivamente processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile (Cass. 25 marzo 2013, n. 7466).>>

l’errore della la Corte territoriale è consistito nell’aver <<omesso di bilanciare i diritti di difesa e di tutela della riservatezza, posto che, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo la L. n. 196 del 2003, art. 24, lett. f), di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612)>>.

Niente di nuovo: anzi macna approfondimento su cosa significhi <necessario>.

Il punto più interssante è laddovcw si osserva che <<Quanto alla sua estensione, questa Corte ha esplicitamente affermato che “il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso…” (Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424, che ha escluso la natura di illecito disciplinare di una condotta scriminata dal legittimo esercizio di un diritto, ai sensi dell’art. 51 c.p., per la sua portata generale nell’ordinamento, non limitata all’ambito penale).>>

Assegno divorzile e successiva convivenza di fatto : finalmente le sezioni unite

L’estensione alla convivenza della cessazione dell’assegno in caso di nuove nozze, disposta dall’art. 5/19 l. divorzio  è stata decisa dalla sezioni unite con sentenza 5 novembre 20121 n. 32198, rel. Rubino (leggila ad es. qui nel sito wolters kluwer)

Principi di diritto:

<<L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio>>.

Vi era stata rinviata dall’ord.  di Cass. n° 28995 del dicembre 2020.

La SC , accogliendo l’impostazione del collegio rimettente,  distingue dunque tra componente assistenziale e componente compensativa (secondo il noto insegnamento di Cass. sez. un. 18287/2018).

Quanto alla prima, la convivenza fa perdere l’assegno; quanto alla seconda, invece, no.

Il secondo punto ci pare corretto senz’altro; non altrettanto il primo.

Qui interessa solo la giustificazione del primo, che riporto:

<<23.2 – L’instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l’ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l’adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto.

23.3 – Ne consegue che, qualora sia stata fornita la prova dell’instaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può intervenire sia nell’ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, come nella specie, sia all’interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell’ambito del quale l’ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell’assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l’assegno divorzile>>.

Mi pare un errore.  La convivenza , anche se regolata dall’art. 1 commi 36 e segg. legge 76/2016, non attribuisce alcuna pretesa economica/di mantenimento: l’unica è quella dell’assegno alimentare dopo la fine della convivenza stessa, art. 1 c. 65.

Dunque far cadere l’assegno, in caso di nuovo rapporto affettivo convivenziale per la tranquillità economica da esso scaturente (in sostanza dice così),  non pare esattissimo …

Interessante sentenza dagli USA sulla chiusura immotivata da parte di Facebook dell’account di un’utente

Si tratta della corte del nord california 12 noiv. 2021, 21cv04573EMC , King v-. Facebbok (dal blog di Eric Goldman).

Il provveidmento interessa, dato che la chiusura immotivata di account FB pare non sia così rara.

L’attrice avanza varie domande (una basata sul § 230.c.2.A CDA : incomprensibile, visto che , la disposizione esime da responsabilità anzichè comminarla!, p. 4 segg.)

Qui ricordo la domanda sub E, p. 10 ss basata sulla violazione contrattuale ex fide bona e correttezza.

Rigettata quella sulla distruzione di contenuto (sub 1: non condivisibelmente però: se manca obbligo specifico per F. di conservare, quanto meno la buona fede impone di dare congruo preavviso della prossima distruzione), viene accolta quella sulla mancanza di motivazione,. sub 2, p. 12 ss

F. si basa sulla pattuita clausola <<If we determine that you have clearly, seriously or repeatedly breached our Terms or Policies, including in particular our Community Standards, we may suspend or permanently disable access to your account.>> per affermare che aveva piena discrezionalità

Il giudice ha buon gioco però nel dire che non è così: <<Notably, the Terms of Service did not include language providing that Facebook had “sole discretion” to act.  Compare, e.g., Chen v. PayPal, Inc., 61 Cal. App. 5th 559, 570-71 (2021) (noting that contract provisions allowed “PayPal to place a hold on a payment or on a certain amount in a seller’s account when it ‘believes there may be a high level of risk’ associated with a transaction or the account[,] [a]nd per the express terms of the contract, it may do so ‘at its sole discretion’”; although plaintiffs alleged that “‘there was never any high level of risk associated with any of the accounts of any’ appellants, . . . this ignores that the user agreement makes the decision to place a hold PayPal’s decision – and PayPal’s alone”). 

Moreover, by providing a standard by which to evaluate whether an account should be disabled, the Terms of Service suggest that Facebook’s discretion to disable an account is to be guided by the articulated factors and cannot be entirely arbitrary.  Cf. Block v. Cmty. Nutrition Ins., 467 U.S. 340, 349, 351 (1984) (stating that the “presumption favoring judicial review of administrative action . . . may be overcome by specific language or specific legislative history that is a reliable indicator of congressional intent” – i.e., “whenever the congressional intent to preclude judicial review is ‘fairly discernible in the statutory scheme’”). 

At the very least, there is a strong argument that the implied covenant of good faith and fair dealing imposes ome limitation on the exercise of discretion so as to not entirely eviscerate users’ rights>>

Inoltre (sub 3, p. 14) quanto meot una spiegazione era dovuta. (i passaggi sub 2 e il 3 si sovrappontgono)

In breve sono ritenute illegittime la disbilitgazione e la mancanza di motivazione (che si soprappongono, come appena detto: la reciproca distinzione concettuale richiederebbe troppo spazio e tempo)

Da ultimo, l’ovvia eccezione di safe harbour ex § 230.c.1 CDA <Treatment of publisher or speaker> copre la disabilitazione ma non la mancata spiegazione (p. 22).

Sul secondo punto c’è poco da discutere: il giudice ha ragione.

Più difficile rispondere sul primo,  importante nella pratica, dato che qualunque disabilitazione costituirà -dal punto del disabilitato- una violazione di contratto.

Il giudice dà ragione a F.: il fatto che esista un patto, non toglie a F. il safe harbour : <<although Ms. King’s position is not without any merit, she has glossed over the nature of the “promise” that Facebook made in its Terms of Service. In the Terms of Service, Facebook simply stated that it would use its discretion to determine whether an account should be disabled based on certain standards. The Court is not convinced that Facebook’s statement that it would exercise its publishing discretion constitutes a waiver of the CDA immunity based on publishing discretion. In other words, all that Facebook did here was to incorporate into the contract (the Terms of Service) its right to act as a publisher. This by itself is not enough to take Facebook outside of the protection the CDA gives to “‘paradigmatic editorial decisions not to publish particular content.’” Murphy, 60 Cal. App. 5th at 29. Unlike the very specific one-time promise made in Barnes, the promise relied upon here is indistinguishable from “‘paradigmatic editorial decisions not to publish particular content.’” Id. It makes little sense from the perspective of policy underpinning the CDA to strip Facebook of otherwise applicable CDA immunity simply because Facebook stated its discretion as a publisher in its Terms of Service>>.

Decisione forse esatta sul punto specifico, ma servirebbe analisi ulteriore.