Copyright su personaggi in 3D, fair use e counterclaim per misrepresentations ex § 512.d DMCA

Interessante caso di violazione di diritto di autore su personaggi animati in 3D, regolarmente registrati (come da diritto usa) deciso dal Distretto nord della California, 25.02.2022, Case 3:21-cv-06536-EMC, Moonbug c. Babybus.  La sentenza riporta  esempi grafici a colori messi a paragone.

La domanda di violazine viene contrastata con l’eccezione di fair use e conseguemente di abuso dello strumento di notice and take down (misrepresentations), previsto dalla norma di cui al titolo.

La somiglianza dei personaggi è notevole.

Il fair use non è concesso: <In sum, none of the four fair use factors tip in Babybus’s favor. Indeed, the first, second and fourth factors weigh decisively against Babybus. And, as to the third factor, despite the fact that Babybus already amended its affirmative defenses once and the Court provided Babybus with two opportunities to supplement the record with examples of videos that support its fair use defense after this motion was fully briefed and argued, Babybus still has not presented any arguments and allegations that tip the third factor in its favor. Even if the Court were to overlook Babybus’s failure to do so despite multiple opportunities, and assumed arguendo that Babybus could allege facts indicating that its copying was insubstantial, that would merely demonstrate one factor tips towards Babybus. Any such hypothetical showing would still be outweighed by the fact that the other three factors weigh conclusively against Babybus. Accordingly, the Court strikes Babybus’s fair use defense because it is implausible

Di conseguenza pure l’illecito da misrepresetnations a Youtube è negato, pur dopo approfondito esame delle allegazini del convenuto: Babybus fails to allege any specific misrepresentations in Moonbug’s DMCA takedown notices in its supplemental filings and identification of six exemplary videos. Cf. Docket No. 56,
63. It simply relies on the argument that Moonbug’s DMCA notices fail on the merits of their assertions of infringement because “there are no protectable similarities in protectable elements between these videos and the videos in Moonbug’s catalogue.” Docket No. 63 at 3. The claims of copyright infringement were not frivolous. Thus, Babybus’s allegations do not plausibly demonstrate the first element of its § 512(f) counterclaim that Moonbug made material misrepresentations in its DMCA takedown notices filed with YouTube

Marchio contenente il nome di Trump con modalità allusiva: è free speech

La registrazione per abbigliamento del marchio denominativo TRUMP TOO SMALL è stata negata dal reclamo amministrativo dell’USPTO per violazione del 15.us code § 1052.c, secondo cui <<No trademark …  shall be refused registration … unless it … (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow>> (norma crrispondente al nostro art. 8.2 cod. propr. ind.).

la corte di appello federale riforma la decisione e afferma che qui ricorre il free speech,  per cui l’azione della sua inibizione è incostituzionale (sentenza 02.24.2022, caso 20.2205, IN RE: STEVE ELSTER).

Irrilevanti -rectius non pertinenti, direi-  sono le eccezioni di  violazione diprivacy e di right of publicity sollevate dal governo.

Dunque:

– anche un marcbio costituisce espressione di diritto di parola

– anche se ha fini commerciali, non perde tale qualificazione.

– nessun interesse pubblico si oppone alla tutela da Primo Emendamento: The question here is whether the government has an interest in limiting speech on privacy or publicity grounds if that speech involves criticism of government officials speech that is otherwise at the heart of the First Amendment.  Nè privacy nè right of publicity , come detto: The right of publicity does not support a government restriction on the use of a mark because the mark is critical
 of a public official without his or her consent, p. 15)

Dal punto di vista italiano, è incomprensibile l’eccezioone di violazione di privacy e right of publicity, mancando ogni legittimazione in capo al governo.

(notizia e link alla sentenza da Lisa Ramsey nel blog del prof. Eric Goldman)

La diffamazione, per avere pubblicato su Facebook le email aggressive ricevute, non è coperto da safe harbour ex 230 CDA

La diffamazione per aver pubblicato su Facebbok le email aggressive/offensive ricevute non è coperto sal safe harbour ex 230 CDA:  essenzialmente perchè non si tratta di materiali  di terzi che questi volevano pubblicare in internet ma di sceltga del destinatario delle email.

Questa la decisione dell’Eastern district of California, 3 marzo 2022, Crowley ed altri c. Faison ed altri, Case 2:21-cv-00778-MCE-JDP .

Si tratta della pubblicazione da parte della responsabile locale in Sacramento del movimnto Black Lives Matter delle email che  aveva ricevuto.

Passo pertinente: <<Defendants nonetheless ignore certain key distinctions that make their reliance on the Act problematic.

Immunity under § 230 requires that the third-party provider, herethe individual masquerading as Karra Crowley, have “provided” the emails to Defendants“for use on the Internet or another interactive computer service.” Batzel, 333 F.3d at1033 (emphasis in original).

Here, as Plaintiffs point out, the emails were sent directly to BLM Sacramento’s general email address. “[I]f the imposter intended for his/her emailsto be posted on BLM Sacramento’s Facebook page, the imposter could have posted theemail content directly to the Facebook page,” yet did not do so. Pls.’ Opp to Mot. toStrike, 18:9-11 (emphasis in original). Those circumstances raise a legitimate questionas to whether the imposter indeed intended to post on the internet, and without a findingto that effect the Act’s immunity does not apply. These concerns are further amplified by the fact that Karra Crowley notifiedDefendants that she did not author the emails, and they did not come from her emailaddress within 24 hours after the last email attributed to her was posted. Defendantsnonetheless refused to take down the offending posts from its Facebook page, causingthe hateful and threatening messages received by Plaintiffs to continue.

As set forthabove, one of the most disgusting of those messages, in which the sender graphicallydescribed how he or she was going to kill Karra Crowley and her daughter, was sentnearly a month later.In addition, while the Act does provide immunity for materials posted on theinternet which the publisher had no role in creating, here Defendants did not simply postthe emails. They went on to suggest that Karra Crowley “needs to be famous” andrepresented that her “information has been verified”, including business and homeaddresses. Compl., ¶¶ 13-14.6 It is those representations that Plaintiffs claim arelibelous, particularly after Defendants persisted in allowing the postings to remain evenafter they had been denounced as false, a decision which caused further harassmentand threats to be directed towards Plaintiffs.

As the California Supreme Court noted inBarrrett, Plaintiffs remain “free under section 230 to pursue the originator of a defamatory Internet publication.” 40 Cal. 4th at 6>>

Visto il dettato della norma, difficile dar torto al giudice californiano.

Si noti che ad invocare il safe harbour non è una piattaforma digitale, come capita di solito, ma un suo utilizzatore: cosa perfettamente legittima, però, visto il dettato normativo.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Il caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) in relazione ad eventi atmosferici avversi

Cass. 11.02.2022 n. 4.588 , rel. Iannello, affronta il tema in oggetto in una domanda di danni ad immobili siti in un residence, cagionati da ingenti precipitaizoni atmosferiche.

Convenuti erano il Comune e il costruttore del residence: “le responsabilità in tesi ascritte, rispettivamente, alla società per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque in assenza di adeguate soluzioni costruttive, ed all’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe.”

Seguendo la giurisprudenza precedente, premesse alcune delucidazioni sull’art. 2051 cc in generale, così insegna circa i danni da precipitazioni atmosferiche:

<<(Cass. 2382 del 2018) ha rimarcato (in sintesi) che:

– la riconducibilità all’ipotesi di “caso fortuito”, di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall’art. 2051 c.c., è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;

– per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;

– al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., “la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”;

– in tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito”, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;

– all’ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo; sicché, l’allegazione dello “stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l’evento lesivo.

Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.>

Interessante è poi l’applicazione all’esame della sentenza di appello censurata, anche inrelazione all’onere della prova:

<<La motivazione poggia, invero, essenzialmente sul rilievo, già sopra ricordato, secondo cui non era stata “fornita la prova, gravante sul custode, che questi abbia mantenuto la condotta diligente nel caso concreto e che le piogge siano state talmente intense che gli allagamenti si siano ciononostante, e nella stessa misura, verificati”, essendo piuttosto emersa l’inidoneità (o meglio l’inesistenza) dei sistemi di deflusso.

In tal modo, però, la corte attribuisce rilievo ad elementi che dovevano invece rimanere estranei alla propria indagine, ossia: da un lato alla diligenza osservata dal custode; dall’altro, allo stato dei sistemi di deflusso, il quale (stato), come detto, assume rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” e l’evento lesivo.

Per converso, con riferimento al fatto che doveva invece costituire oggetto centrale della sua disamina (l’evento meteorologico), la corte esprime una valutazione eccentrica, oltre che sostanzialmente apodittica.

Come detto, al riguardo la corte avrebbe dovuto infatti (solo) valutare se l’evento fosse da considerare “eccezionale e imprevedibile” e ciò avrebbe dovuto fare non sulla base di criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì sulla base di “dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”: sempre che, naturalmente, tali dati fossero stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere (nella specie gravante sul custode).

La valutazione condotta dai giudici a quibus non considera però alcuno di tali elementi e si limita a ritenere dirimente la mancata prova, da parte del comune, che ove gli impianti di deflusso fossero stati realizzati o lo fossero stati in modo più accorto, l’evento dannoso, indipendentemente dall’entità del fenomeno, non si sarebbe verificato.

Si tratta, però, con evidenza di un ragionamento tautologico, oltre che estraneo al paradigma normativo surricordato.

Intanto la prova, che secondo la corte pugliese avrebbe dovuto darsi, avrebbe potuto rilevare al fine di escludere la responsabilità del custode, in quanto fosse prevedibile – secondo criterio oggettivo di regolarità causale – l’evento e quindi la necessità di adottare maggiori cautele. Se tale prevedibilità non era invece predicabile, non poteva nemmeno assumere rilievo la mancata prova che maggiori cautele (ovvero un migliore sistema di deflusso) avrebbero potuto evitare l’evento dannoso.

Sul punto, peraltro, può segnalarsi altro implicito errore di impostazione. La inevitabilità che connota il caso fortuito deve essere riferita non all’evento dannoso ma, appunto, al caso fortuito, ossia al fattore esterno al rapporto causale che lega la cosa all’evento dannoso: nel caso in esame all’evento naturale che però, come detto, trattandosi di fenomeno meteorico e’, per definizione, inevitabile.

La verifica dunque, va ribadito, andava limitata alla eccezionalità e imprevedibilità dell’evento naturale: da operarsi, come ricordato, sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitato all’angusto intervallo preso in considerazione.>>

Riproduzione parziale di opera letteraria da parte di una scuola a fini “motivazionali: è fair use?

Dice di si la corte di appello del 5° circuito, Bell c. Eagle Mountain Saginaw Independent School District, 25.02.2022, Case: 21-10504 .

La squadra sportiva della scuola, al fine di motivare i propri alunni-atleti,  riproduceva in post Twitter il passaggio seguente da un’opera di psicologia motivazionale (cioè 1 pag. su 72 circa, anche se forse la più importante):

<<Winning isn’t normal. That doesn’t mean there’s anything
wrong with winning. It just isn’t the norm. It is highly unusual.

Every competition only has one winner. No matter how many
people are entered, only one person or one team wins each
event.

Winning is unusual. And as such, it requires unusual action.

In order to win, you must do extraordinary things. You can’t
just be one of the crowd. The crowd doesn’t win. You have to
be willing to stand out and act differently.

Your actions need to reflect unusual values and priorities. You
have to value success more than others do. You have to want
it more. Now take note! Wanting it more is a decision you
make and act upon—not some inherent quality or burning
inner drive or inspiration! And you have to make that value a
priority.

You can’t train like everyone else. You have to train more and
train better.

You can’t talk like everyone else. You can’t think like everyone
else. You can’t be too willing to join the crowd, to do what is
expected, to act in a socially accepted manner, to do what’s
“in.” You need to be willing to stand out in the crowd and
consistently take exceptional action. If you want to win, you
need to accept the risks and perhaps the loneliness . . .
BECAUSE WINNING ISN’T NORMAL!
>>

la Corte ricorda i quattri fattori ex lege previsti dal 17 USC § 107: (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

Rititene che il primo e l’ultimo siano a favore della scuola, il terzo neutro e il secondo -il meno importante, però- a favore dell’autore del libro.

Quindi rigetta la sua domanda per ricorrenza del fair use.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Violazione del dovere di gestione conservativa da parte del liquidatore (art. 2486 cc)

Cass, n. 198 del 05.01.2022 , rel. Fidanzia, affronta la non facile questione del riparto di onere probatorio (ma anche allegatorio) per la curatela, quando cita in giudizio il liquidatore per violazione del dovere di gestione conservativa.

< 3. (….) In ordine al primo requisito, va osservato che questa Corte ha specificamente affrontato la questione degli oneri di allegazione e probatori relativi alla violazione dell’obbligo dell’amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, di porre in essere solo operazioni di natura conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio nella pronuncia n. 2156/2015, nella quale è stato perentoriamente affermato che la sentenza che ponga a carico della curatela l’onere di dimostrare l’assenza della finalità liquidatoria degli atti posti in essere dagli amministratori incorre nella violazione del precetto legale sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., ed è come tale censurabile in Cassazione per violazione di legge.

E’ stato, in particolare, osservato che la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.>>

Questione difficile, probabilmente non scioglibile in generale, ma solo in base ai fatti specifici dedotti: per alcuni di essi, spetterà alla curatela l’onere di provare la violazione;  per altri, spetterà al liquidatore provare che , nonostante l’apparenza, l’atto censurato era coerente col fine conservativo.

Comunione e uso esclusivo individuale -senza opposizione- ex art. 1102 c.c.: obbligo di versare i frutti civili?

Nel caso di uso individuale da parte del comunista che sia esclusivo, c’è obbligo di versare i frutti civili percepiti agli altri comunisti? Pare di si, secondo Cass. 1738 del 20.02ò.2022, rel. Criscuolo. Non chiarisce per òl’esatta base normativa di tale obbligo.

Inoltre l’uso da parte di tutti può essere concomitante o anche a turno.

Nel caso c’era una comunione <impropria> dato che concorreva un usufrutto per un terzo con la redisua titolarità: ma la SC applica -giustamente- l’art.  1102 cc.

<<3. (…) In primo luogo, ed anche in risposta alle deduzioni formulate in controricorso, secondo cui nella fattispecie sarebbe inappropriato il richiamo alle regole dettate per la comunione, occorre ricordare che, a seguito degli accordi intervenuti in sede divisionale quanto al patrimonio immobiliare, R.E. aveva conservato su di un bene, per il resto attribuito alla figlia D., la sola quota di usufrutto pari ad un terzo, con la conseguenza che le facoltà di godimento del bene competevano ad entrambe, e precisamente per la quota di due terzi, in capo alla figlia, a titolo di piena proprietaria, e per la residua quota a favore della R., in quanto usufruttuaria. Al fine di ricondurre anche tale fattispecie alla disciplina della comunione appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che, in relazione alla normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 1975, in base alla quale il coniuge superstite, nella sua qualità di legatario “ex lege”, era investito, sin dal momento dell’apertura della successione del coniuge, di un diritto reale che gli consentiva di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria, ha affermato che in tal modo viene a determinarsi una comunione incidentale di godimento tra gli eredi ed il predetto coniuge, usufruttuario pro-quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario (così Cass. n. 1085/1995).

Cass. n. 355/2011 ha altresì chiarito che tale comunione incidentale di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei comporta che la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l’altra dal legatario a titolo di usufrutto (in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984).

Sebbene nel caso di specie il concorso dei due diritti eterogenei non derivi dalle vicende successorie di cui alla normativa previgente, ma da un accordo intervenuto tra le parti, deve del pari ritenersi insorta una comunione impropria di godimento, per la quale, quanto alle modalità di uso appaiono correttamente invocabili anche le disposizioni espressamente dettate in tema di comunione, tra cui quella di cui all’art. 1102 c.c..

Ma l‘applicazione di tale disciplina non preclude il diritto del comunista che non abbia fatto uso del bene a conseguire un indennizzo per effetto del godimento esclusivo dell’altro contitolare.

E’ affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo “pro quota” del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). E’ stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all’art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell’art. 820 c.c., comma 3, la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero.

E’ pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l’esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass. n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi “in re ipsa”, potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l’uso esclusivo dell’immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell’altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all’art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).

In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.

Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).

La Corte d’Appello, riprendendo le considerazioni già spese dal Tribunale, ha ricordato che ancor prima che la figlia iniziasse a godere personalmente del bene, la madre aveva conseguito la propria quota parte dei canoni di locazione, ma non può trarsi da tale circostanza, che si correla alla regola per la quale il comunista che gestisce la locazione del bene comune agisce come utile gestore degli altri comunisti, anche una conclusione circa la opposizione della usufruttuaria pro quota al godimento esclusivo del bene in proprio da parte della figlia, essendo invece necessario correlare l’insorgenza del diritto a ricevere una quota parte dei frutti alla esternata opposizione alla condotta posta in essere dall’odierna ricorrente, che viene individuato nelle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, e ribadito in controricorso, nella missiva del 17 giugno 2003, con la quale la defunta R. aveva sollecitato in via stragiudiziale la figlia a corrisponderle la somma dovuta quale corrispettivo per la mancata fruizione della propria quota di usufrutto, denotando a tal fine un’evidente avversione all’uso esclusivo da parte della figlia, ritenuto come tale in contrasto con la previsione di cui all’art. 1102 c.c..

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata quanto all’individuazione della data di decorrenza dell’obbligo dell’attrice di corrispondere una quota parte dei frutti civili del bene, in corrispondenza dell’uso esclusivo fattone, per l’epoca anteriore alla detta missiva, dovendo il giudice di rinvio quindi rideterminare le somme dovute a tale titolo dalla ricorrente>>

Safe harbour ex 230 CDA per l’omesso avviso e l’omessa rimozione di materiale sensibile? Si.

La madre di un bambino le cui immagini sessualmente significative avevva notato caricate su Tikl Tok cita la piattaforma per i segg. illeciti: did not put any warning on any of the videos claiming they might contain sensitive material; did not remove any of the videos from its platform; did not report the videos to any child abuse hotline; did not sanction, prevent, or discourage the videos in any way from being viewed, shared, downloaded or disbursed in any other way; and “failed to act on their own policies and procedures along with State and Federal Statutes and Regulations.

Il distretto nord dell’Illinois, west. division, 28.02.2022, Case No. 21 C 50129, Day c. Tik Tok, accoglie l’eccezione di safe harbour ex § 230 CDA sollevata dalla piattaforma (e citando il noto precedente Craiglist del 2008):

What § 230(c)(1) says is that an online information system must not ‘be treated as the publisher or speaker of any information provided by’ someone else.” Chicago Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, Inc. v. Craigslist, Inc., 519 F.3d 666, 671 (7th Cir. 2008).
In Chicago Lawyers’, plaintiff sought to hold Craigslist liable for postings made by others on its platform that violated the anti-discrimination in advertising provision of the Fair Housing Act (42 U.S.C. § 3604(c)). The court held 47 U.S.C. § 230(c)(1) precluded Craigslist from being  liable for the offending postings because “[i]t is not the author of the ads and could not be treated as the ‘speaker’ of the posters’ words, given § 230(c)(1).” Id. The court rejected plaintiff’s argument that Craigslist could be liable as one who caused the offending post to be made stating “[a]n interactive computer service ‘causes’ postings only in the sense of providing a place where people can post.” Id. “Nothing in the service craigslist offers induces anyone to post any particular listing or express a preference for discrimination.” Id. “If craigslist ‘causes’ the discriminatory notices, then, so do phone companies and courier services (and, for that matter, the firms that make the computers and software that owners use to post their notices online), yet no one could think that Microsoft and Dell are liable for ‘causing’ discriminatory advertisements.” Id. at 672. The court concluded the opinion by stating that plaintiff could use the postings on Craigslist to identify targets to investigate and “assemble a list of names to send to the Attorney General for prosecution. But given § 230(c)(1) it cannot sue the messenger just because the message reveals a third party’s plan to engage in unlawful discrimination.”

Ed allora la domanda attorea nel caso specifico < does not allege defendant created or posted the videos. It only alleges defendant allowed and did not timely remove the videos posted by someone else. This is clearly a complaint about “information provided by another information content provider” for which defendant cannot be held liable by the terms of Section 230(c)(1).>

Difficile dar torto alla corte, alla luce del dettato della disposizione invocata da TikTok

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Donazione indiretta e azione di simulazione esperita quando il donante è ancora in vita (sull’art. 563 u.c. cc)

Importante sentenza sul tema da parte di Cass. 4.533 del 11.02.2022, rel. Oliva.

Due le questioni decise:

  1. l’azione di simulaizone in vita del donante è ammissibile anche verso le donazioni indirette , seppur al solo fine di accertare la donazione e permettere poi l’opposizione ex art. 563 u.c.  cc.              In tale caso , però , quando si tratti di donazione di denaro/immobile in sede di acquisto immobiliare, il (futuro) legittimario deve dimostrare che si tratta di donazione di immbile e non di denaro (altrimenti non potendosi fare alcuna opposizione ex 563 u.c.)
  2. tale azione è possibile bensì anche  contro donaizoni anteriori al 2005, purchè però venga svolta  entro il ventennio dalla loro trascrizione. Non è invece possibile se tale ventennio è già decorso.

C’è da capire quale sarà la posizione del terzo che acquista dall’acquirente/donatario, qualora la vendita/donazione (poi impugnata e opposta) sia stata trascritta prima della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione.       Probabilmente l’impugnante dovrà chiedere l’accertamento della simulazione anche verso il terzo acquirente, perchè sia efficace anche verso di lui: il terzo infatti al momento dell’acquisto ha trovato il bene libero da vincoli e (apparentemente) acquistato a titolo oneroso (vendita) anzichè donatorio.

Chiarimenti sull’ampiezza della divisione giudiziale (art. 727 cc)

La Cassazione (n. 1065 del 14.01.2022, rel. Tedesco) sul tema così si esprime nella massima da essa coniata:

Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione ereditaria deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto; conseguentemente, fermo il rispetto delle preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, l’indicazione dei beni può essere fatta anche in un secondo tempo anche dal condividente che non abbia ha proposto la domanda, costituendo una tale indicazione una precisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione“.

Si noti l’importante profilo processuale, cui va aggiunto quell sulla relazione notarile ex 567 cpc:

Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la situazione di comune appartenenza dei beni sia incontroversa fra i condividenti, il giudice d’appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare l’appello in base al rilievo che l’appellante non ha curato di estrarre copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo della parte che ne aveva curato la produzione. La documentazione mancante, infatti, non integra la prova di un fatto favorevole a una parte e sfavorevole all’altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune; conseguentemente, il giudice d’appello, qualora ritenga di non poter prescindere dalla suddetta documentazione, potrà ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, venendo in considerazione solo l’esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa“.