Ancora su IP e Intelligenza Artificiale

Nuovo documento sul rapporto tra IP e Artificial Intelligence (poi: AI).

E’ lo studio  edito da The Joint Institute for Innovation Policy (Brussels) e da IViR – University of Amsterdam , autori Christian HARTMANN e Jacqueline E. M. ALLAN nonchè rispettivamente P. Bernt HUGENHOLTZ-João P. QUINTAIS-Daniel GERVAIS, titolato <<Trends and Developments in Artificial Intelligence Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Final report>>, settembre 2020.

Lo studio si occupa in particolare di brevetti inventivi e diritto di autore.

V.  la sintesi e le recommendations per diritto diautore sub § 5.1, po. 116 ss :

  • Current EU copyright rules are generally sufficiently flexible to deal with the challenges posed by AI-assisted outputs.
  • The absence of (fully) harmonised rules of authorship and copyright ownership has led to divergent solutions in national law of distinct Member States in respect of AI-assisted works, which might justify a harmonisation initiative.
  • Further research into the risks of false authorship attributions by publishers of “work-like” but “authorless” AI productions, seen in the light of the general authorship presumption in art. 5 of the Enforcement Directive, should be considered.
  • Related rights regimes in the EU potentially extend to “authorless” AI productions in a variety of sectors: audio recording, broadcasting, audivisual recording, and news. In addition, the sui generis database right may offer protection to AI-assisted databases that are the result of substantial investment.
  • The creation/obtaining distinction in the sui generis right is a cause of legal uncertainty regarding the status of machine-generated data that could justify revision or clarification of the EU Database Directive.
  • Further study on the role of alternative IP regimes to protect AI-assisted outputs, such as trade secret protection, unfair competition and contract law, should be encouraged.

Si vedano poi quelle per il diritto brevettuale: sub 5.2, p. 118 ss:

  • The EPC is currently suitable to address the challenges posed by AI technologies in the context of AI-assisted inventions or outputs.
  • While the increasing use of AI systems for inventive purposes does not require material changes to the core concepts of patent law, the emergence of AI may have practical consequences for national Intellectual Property Offices (IPOs) and the EPO. Also, certain rules may in specific cases be difficult to apply to AI-assisted outputs and, where that is the case, it may be justified to make minor adjustments.
  • In the context of assessing novelty, IPOs and the EPO should consider investing in maintaining a level of technical capability that matches the technology available to sophisticated patent applicants.
  • In the context of assessing the inventive step, it may be advisable to update the EPO examination guidelines to adjust the definition of the POSITA and secondary indicia so as to track developments in AI-assisted inventions or outputs.
  • In the context of assessing sufficiency of disclosure, it would be useful to study the feasibility and usefulness of a deposit system (or similar legal mechanism) for AI algorithms and/or training data and models that would require applicants in appropriate cases to provide information that is relevant to meet this legal requirement, while including safeguards to protect applicants’ confidential information to the extent it is required under EU or international rules [forse il punto più interessante in assoluto!]
  • For the remaining potential challenges identified in this report arising out of AI-assisted inventions or outputs, it may be good policy to wait for cases to emerge to identify actual issues that require a regulatory response, if any.

Progetti articolati della Commissione UE intorno alla proprietà intellettuale

Interessante Comunicazione della Commissione UE (poi: C.) circa i suoi progetti per la tutela IP: è la n. COM(2020) 760 final del 25.11.2020 titolata Making the most of the EU’s innovative potentialAn intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience .

Affronta vari punti.

Circa  una miglior protezione IP,. la C. così farà:

  • support a rapid roll out of the unitary patent system, to create a one-stop-shop for patent protection and enforcement across the EU (2021),
  • optimise the supplementary protection certificates system, to make it more transparent and efficient (Q1 2022),
  • modernise the EU legislation on industrial designs, to make it more accessible and better support the transition to the digital and green economy (Q4 2021),
  • strengthen the protection system for geographical indications for agricultural products to make it more effective and consider, on the basis of an impact assessment, whether to propose an EU protection system for non-agricultural geographical indications (Q4 2021),
  • evaluate the plant variety legislation (Q4 2022).

Circa un maggior uso di IP, sopratuttto da parte delle piccole medie imprese:

  • provide, with the EUIPO, a scheme for IP SME Vouchers to finance IPR registration and strategic IP advice (Q1 2021),
  • roll out IP assistance services for SMEs in the “Horizon Europe” programme and expand it to other EU programmes (2020+). Punto particolarmetne interessante: The EUIPO will develop a platform, the European IP Information Centre, which will be linked to the Single Digital Gateway and will offer access to all relevant information not only on IP formalities but also on related services (e.g. filing for domain name protection, registration of company names), while at the same time offer easy-to-use filing systems for SMEs. The Commission will also mainstream IP support and advice through its various SME support networks56 to reach out more effectively to small businesses, p. 9.

Circa un maggior accesso a IP:

  • ensure the availability of critical IP in times of crisis, including via new licensing tools and a system to co-ordinate compulsory licensing (2021-22),
  • improve transparency and predictability in SEP licensing via encouraging industry-led initiatives, in the most affected sectors, combined with possible reforms, including regulatory if and where needed, aiming to clarify and improve the SEPs framework and offer effective transparency tools (Q1 2022).
  • promote data access and sharing, while safeguarding legitimate interests, via clarification of certain key provisions of the Trade Secrets Directive and a review of the Database Directive (Q3 2021).

Nella lotta alle violazioni IP:

  • clarify and upgrade the responsibilities of digital services, in particular online platforms, through the Digital Services Act (Q4 2020),
  • strengthen the role of OLAF in the fight against counterfeiting and piracy (2022),
  • establish an EU Toolbox against counterfeiting setting out principles for joint action, cooperation and data sharing among right holders, intermediaries and law enforcement authorities (Q2 2022).

Importante poi è il profilo di un maggior fair play a livello internazionale, ove sono mostrati gli intenti dell aC. a livello mondiale.

Safe harbour ex § 230 CDA per un software che decide quale venditore assegnare al consumatore?

Una recente decisione californiana esamina una class action contro venditori di prodotti di bellezza.

L’attore cita molti convenuti adducendo di essere stata vittima di frode: invece di prodotti cosmetici gratuiti in prova al solo costo di trasporto, si vide addebitata la carta di credito per importi molto superiori.

Si tratta di US Distr. Court-Southern District of California, 8 dicembre 2020, Leanne Tan c. Quick Box e altri, case No.:3:20-cv-01082-H-DEB .

Si v. Background sub I e sub II per i fatti e lo schema frodatorio (pp. 4-7).

Qui interessa il punto dell’applicabilità del safe harbour ex § 230 CDA, invocato da un gruppo di convenuti (i “Konnektive defendants”).

Costoro, secondo l’attore, <<allegedly create multiple shell companies, each of whom signs up for a unique merchant account; these accounts are then rotated through customer billings with a “load balancing” software to prevent any individual account from being flagged for fraud due to high levels of chargebacks>>, p. 6. In particolare i Konnektive Defendants avevano istituito <<a customer relationship management (“CRM”) software company, who allegedly provides the specialized “load balancing” software to enable the use of multiple merchant accounts. …  The load balancing software automatically spreads consumer purchases across dozens of merchant accounts in order to prevent any one merchant account from being shut down due to excessive chargebacks and/or fraud claims, which ensures the fraudulent scheme can continue. (Id. ¶ 220.) Plaintiff alleges the source code on one of the La Pura landing pages demonstrates that its CRM software is from Konnektiv>>, p. 6-7.

In breve il software dei “Konnektive defendants” volta per volta girava la domanda di spedizione a questo o quel merchant account per ridurre il rischio di segnalazioni (flagging) come sospetti per frode o comunque per eccesso di richieste bancarie di riaaccredito di somme ingiustificametne prelevate dalla carta di credito.

Per questo detto software è chiamato “load balancing software”.

Ebbene, i “Konnektive defendants” invocano il § 230 CDA.

Poteva andargli bene? Certamente no, dato che (sempre che siano internet service providers, il che è assai dubbio) non si tratta di mero diffusore di informazioni dannose proveniente da terzi  (sub III alle pp. 40-42): il software è centrale nell”attuazine della frode per cui i suoi utilizzatori sono di fatto dei concorrenti nella predisposizione e gestione della complessiva offerta ingannatoria.   La disposizione invocata richiede invece proprio che il provider ospiti contenuti di terzi.

Infatti, secondo la prospettazione attorea condivisa dal giudice, <<rather than being a passive transmitter of information provided by others, the Konnektive Defendants were actively engaged and involved in the development of the alleged unlawful content. (Doc. No. 51 at 16–17.) She alleges that every time a customer made a purchase on the La Pura websites, the Konnektive software selected which merchant ID (“MID”) to bill the customer with based on which MID was most likely to be flagged for fraud. (Id.) She alleges this load balancing software is critical to the fraudulent scheme, as without it the fraudulent transactions would be discovered by banks and credit card companies and the merchant accounts would be shut down. (Id.; Doc. No. 1 ¶¶ 328–34, 341.) She also alleges that the Konnektive Defendants’ load balancing software is designed to enable its clients to commit unlawful and fraudulent conduct of the type she alleges and identifies a warning on the Konnektive website to that effect>>, p. 41.

In altre parole si tratta di <content provider>, non di mero <interactive computer service provider>, secondo la disciplina psota dal § 230 (c)(1) e § 230 (f)(2-3) .

(notizia e link alla sentenza presi dal blog di Eric Goldman)

Sull’autonomia del danno morale da quello biologico

Il danno morale  è concettualmente e giuridicamente distinto dal danno biologico.

Lo dice Cass. 10.11.2020 n. 25.164.

Cita alcuni precedenti in § 3.1

Per poi dire: <<Trova definitiva conferma normativa, come già da tempo  affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.>>, § 3.1.2.

A ciò segue che nella liquidazione del danno alla salute, il giudice del merito dovrà:

<< 1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;        2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto  3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);        3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,           4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.>>, § 3.1.3.

Sotto il profilo allegatorio probatorio, scema l’importanza della distinzione onere allegatorio/onere probatorio, <<atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.>>, § 4.1.4.

Ad un così puntuale onere di allegazione, <<la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall’ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta – non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione – sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all’onere di allegazione)>>, § 4.1.5.

La massima di esperienza, difatti, <<non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante.                     Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito.                   Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v’è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l’id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.               Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa>>, § 4.1.6.

In controtendenza quindi rispetto alla tendenza ad unificare dette due voci di danno.

Il silenziamento di Tik Tok da parte dell’amministrazione USA è ora sospeso in toto

Avevo notiziato della sospensione dell’ordine esecutivo (E.O.) che ordinava la cessazione dei servizi di TikTok negli USA: v. mio post 03.10.2020 Il silenziamento di Tik Tok da parte dell’amministrazione US è sospeso in via cautelare  .

La sospensione era parziale.

Ora la stessa corte sospende in toto, con sconfitta quindi completa per l’amministrazione Trump. Soprattutto, la legge invocata dall’E.O. di Trump non permette di censurare le informazioni e i flussi informativi, mentre è proprio ciò che vuol fare l’E.O.: << the Court looks to the government’s stated goals to identify the regulatory objects of the Secretary’s prohibitions on TikTok. And again, those intended objects include stopping the exportation of data (which the government itself defines as“text, images, video, and audio”) to China and stopping the importation of propaganda into the United States. … As those regulatory objects are “informational materials”—pictures, art, and films are included in the statutory definition itself—the Secretary’s prohibitions are efforts to control, through indirect (or mediate) means, the flow of information materials>>, p. 24.

Si tratta di UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 07.12.2020, TIKTOK inc. e altri c. Donal J. Trump  President of the United States, e altri, civil case n° 1:20-cv-02658 (CJN).

Sulla decadenza per non uso di marchio celebre

La Corte di Giustizia UE (poi: CG) risponde ad alcune questioni pregiudiziali sulla decadenza per non uso di marchio celebre (il TESTAROSSA di Ferrari) proposte da giudice di secondo grado di Dusseldorf.

Si tratta di GC 22.10.2020, C-720/18 e 721/18 cause riunite, Ferrari spa c. DU.

Il diritto pertinente è l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE.

Il marchio è:

Vi si leggono utili precisazioni su un istituto che appare sempre più utilizzato e dunque importante per motivi pratici.

Sulle questioni 1 e 3: è uso effettivo di un marchio, registrato per molti prodotti e per relativi pezzi di ricambio, anche l’uso solamente per alcuni di tali prodotti (auto sportive di alta gamma) e per i ricambi, § 53.

Sulla questione 2: è uso effettivo anche la rivendita di prodotto usato, se da parte del titolare e col marchio sub iudice, § 60.

Sulla questione 4: è uso effettivo del marchio per i prodotti registrati anche l’uso dello stesso nella prestazione di servizi , se direttamente relativi a tali prodotti, § 61-64 (punto impoorrtante perchè talora fonte di incertezze applicative).

Sulla questione 6:  l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare della registrazione. La dir. 2008/95 non contiene disposizione ad hoc, se non il cons. 6 che afferma la libertà nazionale circa le << disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi>> (la GFermania ha disposizioni specifiche).

Però, dice la CG, la disciplina dell’onere della prova non rientra in tale concetto, § 77: infatti bisogna che esista un regime europeo unitario e che questo gravi il titolare della prova dell’uso uso effettivo, §§ 79-82.

Si anticipa dunque il regime attuale: v. l’art. 121 c. 1  cpi (dopo la modifica apportata dal d. lgs. 15 /2019) , attuativo dell’art. 17  dir. 15/2436 (dal tenore però leggermente diverso, che induce a dubitare dell’esattezza della nostra attuazione).

Copyright, fair use e riproduzione di post contenente fotografia protetta

Un’editore di notizie sportive, che in un articolo riproduce un post su Instagram della tennista Caroline Wozniacki , annunciante il suo ritiro e contenente una fotografia che la rappresenta, viola il copyright sulla foto o invece costituisce fair use?

E’ giusta : costituisce fair use, secondo la U.S. D.C. Easter Distric di N.Y,, 02.11.2020, M. Barrett Boesen c. United Sports Publications, n°20-CV-1552 (ARR) (SIL) .

Ne ricorrono i requisiti:

  1. non è  pedissequa riproduzione ma tranformative use, Discusssion I.A;
  2. la natura dell’opera, informativa e creativa, induce a tanto, ivi, sub B;
  3. quantità della riprduzione: l’editore si è limitato a riprodurre tutto il post, che a sua volta tagliava la foto originale, ivi sub C;
  4. non cè concorrenza tra l’uso censurato e quello che può fare l’autore, ivi sub D.

La domanda del fotografo danese Boesen, dunque,. va rigettata.

L’articolo incriminato dovrebbe essere questo .

La disposizione sul fair use è il § 107 del titolo 17 del US Code.

Su streaming musicale, opere derivate, public performance e safe harbour

La corte di Atlanta si pronuncia su una lite promossa dalle major musicali contro un sito di download musicali via streaming.

Si tratta di Corte Distrettuale del Northern District della Georgia, divisione di Atlanta, 30.11.2020, Atlantic recording corporation e altri c. Spinrilla e I.D. Copeland (il fondatore), CIVIL ACTION NO. 1:17-CV-00431-AT.

Le major agiscono contro questi sito web di upload e download di musica hiphop, per lo più nella forma di raccolte (mixtape).

la lunga sentenza è divisa in due parti sotto il profilo sostanziale, dopo la parte in fatto. Di quest’ultima ricordo solo : – il cenno al software di filtraggio Audible Magic portato all’attenzione della convenuta da UMG recordings, uno degli attori,  P. 5; – , e i suggerimenti dati dal fondatore Copeland ai cosiddetti D.J. di rallentare la velocità per superare il filtro: allo scopo, secondo lo stesso Copeland, di trasformare l’opera in opera diversa da quella segnalata, p. 6.

Nella prima parte (sub III, p. 11) , oltre alla questione della necessità o meno del profilo soggettivo, esamina se ricorra  public performance nella mera messa a disposizione  e cioè senza attendere il download: e la risposta è positiva, come ovvio (v. spt. 33-34). Soluzione scontata anche da noi, visto l’art. 16 c.1 ult. parte l. aut.

Nella seconda parte esamina l’eccezione di esimente per safe harbour ex § 512 DMCA (sub IV, p. 34 ss).

Il safe harbour però sortisce solo all’esito di una fattispecie ricca di elementi costitutivi.

A p. 36 ss sono ricordati ed esamnati. Qui segnalo il fatto che la conoscenza effettiva o doverosa da allarme  (red flag) devono riferirsi a <fatti specifici>, p. 36 : cosa spesso dimenticata dai nostri studiosi e giudici .

Inoltre devono ricorrere dei requisiti formal/procedurali: cosa apparentemente banale ma necessaria per fruire dello safe harbour.

Precisamente il provider deve aver designato un agent per ricevere le notificazioni: p. 37 e § 512(c)(2).

INoltre deve anche aver adottato e ragionevolemente attuato una policy contro i violatori seriali (repeat infringer), p. 38 e § 512 (i)(1).

La corte si dilunga su cosa ciò significi, p 39 ss.

Quantomeno significherà che un service provider <<must respond to notifications or red flag knowledge of recurrent instances of specific  nfringement. Id. More clearly, a service provider loses the safe harbor defense if it enables users to evade detection of copyright infringement. See Aimster, 334 F.3d at 655 (holding that the defendant did not reasonably implement a repeat infringer policy when it invited users to infringe plaintiff’s copyrights and showed them how to encrypt their files for distribution in order to evade detection of copyright infringement). Service providers must also keep adequate records of users who commit copyright infringement in order to adequately implement a repeat infringer policy>>, p. 40-41.

Purtroppp Spirilla si adeguò ai due citt. requisiti (designated agent + policy per repeat infrigner) solo nel luglio 2017, p. 42.

Per questo motivo il safe harbour viene negato fino a quella data, p. 43.

Gli attori afermano che anche per il periodo successivo non spetta il safe harbour: ma la Corte ricorda che, come che sia, manca a monte il repsupposto della relativa notiica di take down notice, p. 44-45.

(notizia e link alla sentenza presi dal blog del prof. Eric Goldman)

Marketplace di Amazon, § 230 e prodotti pericolosi

Poco comprensibile decisione statunitense di una lite relativa a responsabilità da prodotto difettoso. Si tratta di US Distr. Court-South D. of New York, 30.11.2020, Brodie c. Green Spot Foods, Amazon services ed altri,  caso n° 1:20-cv-01178-ER.

La sig.ra Brodie aveva acquistato su Amazon (poi: A.) un prodotto alimentare , sostitutivo della pasta, chiamato <Better than Pasta> , a base di radici orientali dette <konjak>. Il venditore era tale Green Spot Foods.

Il prodotto si era rilevato pericoloso, dato che aveva creato non piccoli problemi di salute all’acquirente.

Qui riporto sul problema della (cor-)responsabilità di A.

Il giudice accoglie la domanda per negligence e per breach of implied warranty  (claim I e II); la rigetta per il claim III (breach of express warranty); la rigetta pure per <Deceptive Practices and False Advertising Under N.Y. Gen. Bus. Law §§ 349 and 350> (claim IV), p. 11 ss

Qui interessa quest’ultimo (claim IV).

La domanda di pratica ingannatoria viene rigettata sulla base del safe harbour costituito dal § 230 CDA: disposizione che esenta da responsabilità il provider per informazioni provenienti da terzi e divulgate tramite la sua piattaforma.

Dice così la corte: <<In line with these cases, the Court inds that Amazon is immune under the CDA. The parties do not dispute that Amazon qualifies as a provider of an interactive computer service. Instead, the question is whether Amazon can be considered an information content provider with respect to Better than Pasta’s advertising, and the Court inds that it is not. There is insufficient factual pleading supporting the plausible inference that Amazon itself created or edited any of the Better than Pasta advertising content. Brodie alleges that Green Spot is “the primary entity responsible for” the product’s advertising and manufactured, packaged, and initially created all advertising for the product. … Further, while Brodie asserts that the BSA handed Amazon editorial control over what Green Spot materials were published,  ….. Brodie does not allege that Amazon actually exercised this control to alter or modify advertising materials received from Green Spot, nor alleges facts giving rise to such an inference>>.

Solo che poco sopra (p. 5 nota 3 e testo relativo) il giudice aveva preso per buona la concorde qualificazione  per cui A. è un retailer (rivenditore/dettagliante) e cioè dante causa della sig.ra Brodie. Ciò probabilmente per l’intenso coinvolgimento di A. nella gestione della presenza sul marketplace e delle vendite.

Ora, se A.  è rivenditore, non si vede come possa dirsi che l’informazione difettosa sul prodotto (il mancato avviso della sua rischiosità/pericoosità) provenga dal terzo venditore. E’ infatti A., in thesi, colui che vende al consumatore: pertanto le informazioni di ciò che vende vanno a lui ricondotte, anche se si fosse in toto affidato (de relato) ai contenuti informativi provenienti dal venditore operante sul suo marketplace.

Si tratta infatti di content provider: <<The term “information content provider” means any person or entity that is responsible, in whole or in part, for the creation or development of information provided through the Internet or any other interactive computer service.>>, § 230 (f)(3) CDA

Primo Emendamento e censura da parte di Google-Youtube

Un tribunale dell’Oregon decide la lite inerente una presunta violazione del diritto di parola (coperto dal Primo Emendamento) in relazione a post di commento ad articoli apparsi su Breitbart News: si tratterebbe di violazione ad opera di Google-Youtube (è citata pure Alphabet, la holding).

L’istante allegava la violazione del diritto di parola e poi pure del safe harbour ex § 230 CDA.

Sul secondo punto la corte rigetta in limine dato che non è stata prospettata alcuna violazione della citata normativa, trattandosi di safe harbour.

Sul primo punto, ribadisce l’orientamento prevalente per cui un forum privato (per quanto importante, aggiungo io) non costituisce <ambiente statale> (non vale “State action”) e per questo non è soggetto al PRIMO EMENDAMENTO. Tale  disposizione costituzionale, infatti, riguarda solo l’azione dello Stato.

<<Thus, fundamental to any First Amendment claim is the presence of state action …  Neither Alphabet, nor its subsidiaries, Google and YouTube, are state actors. See Prager Univ., 951 F.3d at 996 (noting that the defendants, YouTube and Google, operated their platforms without any state involvement). Google and YouTube do provide the public with a forum for speech, but that does not make them state actors>>.

Eì vero che talora le corti hanno affermato che <<a private entity was a state actor for First Amendment purposes, most notably when a private entity engaged in functions typically reserved exclusively to state or municipal government. See, e.g., Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946). Belknap’s Complaint makes no allegations that Defendants’ are engaging in municipal functions. The Ninth Circuit, moreover, has explained that private entities who provide the public a forum for speech, including YouTube and Google, are not analogous to private entities who “perform [] all the necessary municipal functions.”>>.

La sentenza si appoggia abbondantemente al precedente di quest’anno Prager Univ. v. Google LLC (decisione di appello del 9 circuito) in cui il tema è analizzato con un certo dettaglio.

Purtroppo non è chiaro il contesto fattuale : non è chiaro se si trattasse di censura di commenti a video (cita Youtube) , magari su un canale o account di Breitbart, o di commenti ad articoli scritti (parla di articles).

Non si può quindi capire quale sia l’importanza della piattaforma portatrice dei post e dunque nemmeno se sia possibile un’applicazione analogica di tale protezione.

Si tratta di Distretto dell’Oregon  01.12.2020, Belknap c. Alphabet-Google-Youtube, caso n° 3:20-cv-1989-SI .

(notizia tratta dal blog di Eric Goldman)