Il marchio può essere “rinomato” anche se per prodotti non di lusso e pure se non risulta evidente sul singolo prodotto

Spunti interessanti (il secondo soprattutto) a livello teorico anche se purtroppo solo accennati in Cass. sez. I, ord. 17/01/2025  n. 1.153, rel. Campese, nella lite Pasta Zara / Zara abbigliamento:

<<3.1. Invero, ribadito che il marchio notorio è tale in quanto conosciuto dalla generalità del pubblico e non è necessariamente legato alla distribuzione di prodotti di lusso o dai connotati di esclusività e raffinatezza, l’assunto della ricorrente secondo cui, sostanzialmente, l’utilizzazione del marchio “ZARA” non darebbe luogo ad alcun pregiudizio alla società controricorrente, né attribuirebbe alcun vantaggio alla ricorrente perché si tratterebbe di un marchio privo di prestigio, non persuade, né convince l’ulteriore argomentazione per cui, sui capi di abbigliamento di ZARA, il marchio non è evidente (cfr. amplius, pag. 13-14 del ricorso). Si tratta, infatti, di circostanza che, come condivisibilmente sostenuto dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, “è facilmente spiegabile con la scelta della società spagnola di operare la distribuzione dei propri prodotti in negozi monomarca e non costituisce quindi un’implicita ammissione di assenza di prestigio” >>.

Sulla decisione giudiziale intorno al cognome ex art. 262 cc

Cass. Sez. I, Ord. 21/01/2025, n. 1.492, rel. Tricomi:

<<In caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l’art. 262 cod. civ. conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Questo potere non è subordinato ad automatismi e deve tener conto dell’ambiente in cui il minore è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre>>.

(massima da Onelegale)

Oggetto del consenso all’intervento chirurgico e distribuzione dei relativi oneri probatori

Cass. Sez. III, Ord.  21/01/2025 n. 1.443, rel. Rubino:

<<Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla inutilità dell’intervento non consentito, che aveva avuto effetti peggiorativi.

La Corte d’Appello in effetti non approfondisce affatto, sotto il profilo delle responsabilità che ne scaturiscono, il profilo della inutilità dell’intervento, fermando il suo accertamento alla mancanza di prova, da parte della paziente, che avrebbe rifiutato il diverso intervento se le fosse stato proposto.

Tuttavia, questa affermazione è errata in diritto, perché è errata la distribuzione degli oneri probatori ad essa sottostanti come ricostruiti dalla Corte d’Appello, oggetto di censura con il quarto motivo.

La Corte d’Appello infatti considera irrilevante, ai fini della distribuzione tra le parti degli oneri probatori il dato, incontestato, che la paziente sia stata sottoposta – a sua insaputa e fuori da una situazione di urgenza – ad un intervento ben più complesso ed invasivo di quello programmato e consentito.

Tuttavia, non considera che in una cotale situazione, non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall’urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che – e non è questo il caso – il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza>>.

Assegnazione delle responsabilità tra medici nel caso di regresso ex art. 2055 c. 3 c.c.

Cass. sez. III, ord. 14/12/2024 n. 32.556, rel. Vincenti:

fatto:

<<Come già evidenziato (cfr. Par. 4.1.2, che precede), la Corte territoriale, dopo aver attribuito alla ASPT – in difetto di condotta inescusabilmente grave dei medici dei quali si è avvalsa per rendere la prestazione sanitaria – la responsabilità per il danno cagionato alla paziente nella misura del 50% (in coerenza con l’orientamento di questa Corte: tra le altre, Cass. n. 28987/2019, Cass. n. 29001/2021 e Cass. n. 28642/2024), ha ripartito la restante quota del 50% nei rapporti interni tra i tre medici (Sa.Sa., Ca.An. e Cr.Ro.) – stante la richiesta di graduazione delle colpe proveniente non solo dal Ca.An. (il cui gravame è stato dichiarato inammissibile), ma anche dal Sa.Sa. (come evidenziato al Par. 4.1.3., che precede) – “in misura egualitaria ed in pari grado” e ciò “in difetto di prova di una diversa efficacia causale delle singole condotte”.

diritto:

<<Varrà al riguardo osservare che, qualora il danno da fatto illecito sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità e, quindi, difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (tra le altre, Cass. n. 6400/1990; Cass. n. 23581/2010; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 14378/ 2023).

La doglianza di parte ricorrente coglie nel segno là dove si duole, nella sostanza, dell’assoluto difetto di motivazione circa gli elementi che avrebbero convinto il giudice di appello a ritenere la misura paritaria delle colpe dei tre medici, senza tenere conto, dunque, delle indicazioni emergenti dalle risultanze agli atti (in particolare, la espletata CTU medico-legale e la cartella clinica) e ciò proprio in rapporto a quanto lo stesso giudice ha avuto modo di rilevare (anche richiamando l’accertamento definitivo scaturente dalla sentenza del Tribunale quanto alla posizione del Sa.Sa. e del Ca.An.) e argomentare, ai fini dell’affermazione della responsabilità, in ordine all’apporto di ciascun sanitario rispetto al danno patito dalla paziente, ossia alla “condotta colposa dei sanitari dell’Ospedale di S nel corso del parto e dei successivi interventi di riparazione della lacerazione perineale prodottasi a seguito del parto stesso (p. 4 della sentenza di appello) e, dunque, rispetto ad una sequenza di comportamenti in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti.

Locazione nulla e ripetibilità dei canoni versati nonostante l’irripetibilità della controprestazione

Cass. sez. III, 16 Dicembre 2024 n. 32.696.rel. Guizzi:

<<In materia contrattuale, la mancanza di una “causa adquirendi” – a qualunque titolo accertata – determina la possibilità di avvalersi dell’azione di ripetizione dell’indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l’eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione dei canoni versati in base ad un contratto di locazione dichiarato nullo perché privo della forma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell’ingiustificato arricchimento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da proporsi da parte del locatore convenuto, rimasto contumace)>>.

(massima ufficiale, come riportata da ilcaso.it).

Per vero nella sentenza il primncio di diritto è: “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell’art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale”.

Il passo motivatorio: <<8.1.4. Orbene, da quanto precede deriva che, ricorrendo l’ipotesi della nullità della locazione, in relazione alla pretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto nullo, il valore della (contro)prestazione – dallo stesso, comunque, fruita – può venire in rilievo solo “in funzione dell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di un’utilità economica da parte del soggetto con correlativa diminuzione di altro soggetto”, e dunque “nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento, della parte che, rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di un contratto nullo; ma ciò può avvenire, non già sulla base della determinazione fattane dalle parti con il contratto nullo, bensì in esito ad una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido”, e ciò perché “l’indennità prevista dall’art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cit.).>>

Usucapione della quota di bene in comunione ereditaria

Corte d’Appello di Roma, Sez. VII, Sent., 6 maggio 2024

<<Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune>>.

(massima di Francesca Ferrandi in Ondif)

Eseguibilità in forma specifica di patto fiduciario sull’intestazione immobiliare

App. Bologna, Sez. III, sent. 17 gennaio 2025 n. 114

:<<In costanza di una convivenza more uxorio, qualora i due partners concordino che un immobile sia intestato solo formalmente ad uno sottoscrivendo contestualmente una scrittura privata dalla quale emerga che in realtà il suddetto immobile è in comproprietà, si è al cospetto di un negozio fiduciario. Pertanto, in forza di tale qualificazione, e’ esperibile l’esecuzione in forma specifica e non la risoluzione del contratto nel caso in cui, la parte non intestataria richieda l’acquisizione del 50% della proprietà in adempimento della scrittura privata sottoscritta contestualmente all’atto di compravendita.
La configurazione del contratto fiduciario passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti per cui l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiducianti ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’articolo 1218 il risarcimento del danno>>.

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif su segnalazione di Gabriela Stomaci)

Articolata decisione di Trib. Milano nel caso Vivendi v. TIM Circa la impgunabilità da parte del socio di delibera del cda (art. 2388 cc), l’illegittima esclusione del voto , essendo questo mero strumento e non obiettivo, non permette di qualificarla come lesiva dei diritti di socio

Trib. Milano sez. spec. impr. 14.01.2025 n. 278, rel. Marconi:

<<Tuttavia, mentre non vi sono dubbi sulla ravvisabilità della situazione che legittima il socio all’impugnazione della delibera consiliare illegittima nella lesione del diritto di recesso e del conseguente diritto alla liquidazione da parte della società del valore della partecipazione sociale, la riconducibilità del diritto di voto in assemblea alla categoria dei diritti soggettivi individuali che ove lesi legittimano il socio all’impugnazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c. è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che lo annovera fra le posizioni che accomunano tutti i componenti della compagine sociale e che contrappongono le competenze dei due organi sociali e non la posizione individuale di un singolo socio alla società ( Cass. 11.12.2020 n. 28359).

Del resto, il diritto di voto è un potere strumentale alla formazione della deliberazione destinato ad esaurire la propria funzione all’interno del procedimento assembleare ed il suo esercizio da parte del socio concorre alla formazione in assemblea della volontà dell’ente e, di per sé, a meno che non ricorrano ipotesi di una sua peculiare connotazione, non gli assicura la realizzazione dell’interesse individuale perseguito.

Anche a voler sorvolare sulla questione della riconducibilità del diritto di voto in assemblea alla categoria dei diritti soggettivi individuali la cui lesione legittima il socio all’impugnazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c. la semplice prospettazione ipotetica ed eventuale delle posizioni soggettive lese dalla deliberazione consiliare impugnata evidenzia l’assenza di un concreto ed attuale interesse alla pronuncia di annullamento richiesta e la mera rilevanza accademica dei “quesiti” posti al giudice sull’accertamento della legittimità dell’operato del consiglio di amministrazione sotto il profilo dell’osservanza del perimetro dei poteri gestori nella situazione descritta.

Infatti, tanto in relazione alla lamentata lesione del diritto di voto tanto in relazione alla lesione dell’eventuale diritto di recesso a fronte della modificazione non condivisa dell’oggetto sociale, indispensabile ai fini dell’esistenza dell’interesse ad impugnare la deliberazione consiliare è che il socio prospetti come certa almeno l’espressione del suo voto in dissenso che, a voler seguire l’impostazione della socia attrice, è l’unica facoltà effettivamente compromessa dalla deliberazione del consiglio di amministrazione elusiva della competenza assembleare.

Solo l’espressione del diritto di voto in dissenso viene, infatti, preclusa dalla delibera consiliare elusiva del diritto del socio di esprimersi in assemblea sulla modificazione dell’oggetto sociale in modo tale da maturare il diritto di recesso che è, altrimenti, solo una prerogativa astratta riconosciuta dall’ordinamento ai soci al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2437 comma 1 lett. a).

Al riguardo, mai nel corso del giudizio OMISSIS ha prospettato la volontà di esprimere nell’eventuale assemblea indetta per la modificazione dell’oggetto sociale prodromica all’operazione di dismissione dell’infrastruttura di rete fissa un voto dissenziente e, anche nel corso dell’interrogatorio libero, il suo legale rappresentante si è limitato a ribadire che OMISSIS con l’introduzione del presente giudizio, mirava semplicemente ad ottenere la convocazione dell’assemblea per acquisire in quella sede maggiori informazioni sull’operazione (v. verbale dell’udienza del 21 maggio 2024).

La socia attrice si è ben guardata dal prospettare l’intento di esprimere un voto dissenziente alla modifica dell’oggetto sociale, preferendo lamentarsi della mancata celebrazione dell’assemblea straordinaria che, peraltro, ben avrebbe potuto richiedere ai sensi dell’art. 2367 c.c. e dell’art. 125 ter comma 3 del Tuf. Le norme richiamate consentono, infatti, al socio che rappresenti almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di richiedere la convocazione dell’assemblea, con la previsione dell’onere di svolgere in luogo degli amministratori la relazione sulle materie all’ordine del giorno da trattare che la socia attrice ben avrebbe potuto assolvere attraverso l’illustrazione, sulla base degli elementi all’epoca noti, delle ragioni di incompatibilità dell’operazione di dismissione con l’oggetto sociale così come diffusamente esposte nel corso del presente giudizio.

In mancanza della prospettazione dell’intento di esprimere un voto dissenziente alla formale modificazione dell’oggetto sociale che sarebbe stato frustrato dalla delibera consiliare elusiva del dovere di sottoporre la questione all’assemblea, deve escludersi la configurabilità anche solo potenziale della prospettata lesione del diritto di recesso di cui all’art. 2437 comma 1 lett. a) c.c. e l’esistenza di un interesse giuridico della socia attrice, concreto e attuale, all’impugnazione e all’annullamento della deliberazione consiliare.

Nell’impossibilità di configurare in conseguenza della deliberazione consiliare impugnata la lesione anche solo potenziale di un diritto individuale attuale e concreto della socia attrice, l’interesse a che con il suo annullamento si ” fissi anche la regola di condotta degli amministratori per il futuro” in relazione al dovere di non dare corso agli impegni assunti dalla società con atti negoziali inefficaci ( v. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice a pag. 30) sostanzialmente coincide con l’interesse sociale alla legittimità della gestione di cui, in questo contesto, sono depositari solo gli amministratori dissenzienti e il collegio sindacale e non vale, quindi, a sorreggere l’impugnazione proposta dall’attrice nella sua qualità di socia.

In sintesi la socia OMISSIS è priva di interesse giuridico attuale e concreto all’impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione di Con sotto i profili descritti ai punti a) e b) non avendo neanche osato preannunciare la volontà di opporsi, nell’eventualità della convocazione dell’assemblea, all’adozione delle decisioni sull’oggetto sociale che ritiene prodromiche all’attuazione di un’operazione di dismissione dettata dalla incontestata necessità di ridurre drasticamente, riportandola entro limiti di sostenibilità, l’imponente esposizione debitoria gravante sul futuro dell’ex monopolista delle telecomunicazioni.

In conclusione, l’impugnazione della delibera consiliare in relazione ai motivi di illegittimità dedotti ai punti a) e b) proposta dalla socia attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse giuridico attuale e concreto alla pronuncia di annullamento>>.

Però è un poco arbitrario pensare che l’espressione lesive dei loro diritti si riferisca solo a diritti finali e non a quelli strumentali

(da Onelegale)

Sul presupposto dell’amministrazione di sostegno e sulla necessità di personalizzazione delle limitazioni

Riporto due massime in tema, presenti in Famiglia e diritto, 1/2025, con nota di Maria Novella Bugetti:

Cassazione Civile, Sez. I, 10 settembre 2024, n. 24251, ord. – Pres. Valitutti – Est. Russo : “L’istituto dell’amministrazione di sostegno deve essere modellato dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. “vestito su misura”). In quest’ottica, il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid e il quomodo, privilegiando il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa. Deciso l’an della misura, non ne conseguono automatismi, e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati o usare moduli standardizzati. Dall’apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità, vale a dire deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona“.

Cassazione Civile, Sez. I, 17 settembre 2024, n. 24878 – Pres. Acierno – Est. Russo: “L’amministrazione di sostegno non può essere disposta in mancanza dell’accertamento della condizione di menomata capacità del soggetto, e dunque in forza di una generica e non specificata condizione di fragilità ed inadeguatezza del beneficiando ad attendere ai propri interessi. Di conseguenza, la misura non può essere finalizzata a verificare se effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con finalità di “monitoraggio”

L’accordo tra ex conviventi, determinativo del dovere di mantenimento del figlio, costituisce contratto sinallgmatico e come tale suscettibile di risoluzione per inadempimneto?

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/10/2024) 20/01/2025, n. 1.324, rel. Ioffrida, su una clausola di un accordo transattivo-deterinativo con questo contenuto: <<clausola n. 5 di una scrittura privata sottoscritta da tali parti in data 21.11.2018, “a transazione”, per definire gli aspetti relativi all’esercizio della responsabilità sul figlio minore (nato, nel 2007, dalla relazione sentimentale con convivenza more uxorio tra i due, terminata nel 2011) e quelli patrimoniali, clausola con la quale la A.A. si era impegnata “in qualità di proprietaria esclusiva dell’abitazione sita in M alla via (Omissis),… a vendere il predetto immobile ed a riconoscere al sig. B.B. sul prezzo della vendita un ricavato pari alla somma complessiva di Euro 380.000,00 (euro trecentottantamila/00)”, riconoscimento di debito, sul prezzo di vendita di immobile di proprietà della A.A., “finalizzato all’equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. B.B. alla prima famiglia ed al primo figlio… con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio” >>.

Prima parte largamente accettata:

<<Questa Corte ha affermato che le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso È stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (Cass. S.U. 21761/2021). Ed, inoltre, si è chiarito che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. 24621/2015) e questa Corte ha stabilito che la soluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione “a latere” ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti.

Cio’ in relazione alla natura di contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale) – seppure aventi causa nella crisi coniugale -, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie>>.

Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, al fine di disciplinare sia profili relativi al mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia.

Al riguardo, è stato affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole” (Cass. 663/2022).

Orbene, riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello che rientrasse nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali, estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l’autonomia delle parti contraenti incontra limiti, occorreva vagliare con attenzione il contenuto complessivo delle pattuizioni e della clausola n. 5 in particolare dell’accordo inter partes del 2018, in base ai criteri di legge in ambito di interpretazione del contratto.

Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017).

Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motivazione; Cass. 23701 del 2016, in motivazione). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006)>>.

Si v. pure Cass. Sez. I, ord. 28 gennaio 2024 n. 1985 rel . Tricomi, che la richiama aggiungendo: “L’interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell’applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell’interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l’elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (“le une per mezzo delle altre”), la relativa integrazione (“il senso che risulta dal complesso dell’atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).

Questa progressiva dilatazione degli elementi dell’interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell’atto, ed al comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 5960/1999; Cass. n. 8574/1999), il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile (“si deve valutare”: art. 1362 secondo comma cod. civ.). In tal modo, le disposizioni degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1362, secondo comma, cod. civ. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l’intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l’art. 12 primo comma delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell’atto, e l’atto nel complessivo comportamento delle parti.

Ciò comporta che la censura in sede di legittimità dell’interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l’onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023)“.

Seconda aprte più interessante, affrontanto una questione non banale: l’accordo determinativo dell’assegno (come di qualunque obbligo da quantificare) è forse privo di sinallagmaticità, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale risolutoria?

<<La sentenza impugnata, invece, laddove ha ritenuto la clausola n. 5, in relazione al contenuto dell’accordo complessivo, nella parte relativa ad una obbligazione ex lege, quale il mantenimento della prole che ricade su ciascun genitore, non avesse natura contrattuale, con conseguente inapplicabilità dei rimedi dell’eccezione di inadempimento e della risoluzione per inadempimento, in mancanza di sinallagmaticità tra gli obblighi previsti delle parti, non ha provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale del testo al suo esame, omettendo, in particolare, di vagliare il tenore letterale della clausola n. 5, nella sua parte finale, laddove afferma che “il riconoscimento dell’importo di Euro 380.000,00 al sig. B.B. è finalizzato alla equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. B.B. alla prima famiglia ed al primo figlio, al quale è stato intestato l’appartamento di via (Omissis), con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio ed alla ulteriore ed eventuale prole che dovesse sopravvenire”.

Del pari si è trascurato di vagliare l’autonomia dell’impegno di cui al punto 5 della scrittura, rispetto agli altri assunti negli art. da 2 a 4, quale poteva emergere dalla stessa lettera della scrittura dalle parti sottoscritta che, al punto 6, impegnava le parti a depositare un ricorso congiunto ex art. 316 e 337 bis ss. c.c., “aventi le medesime condizioni della presente scrittura (ad eccezione dei punto 5 e 6) entro un mese dalla sottoscrizione della presente scrittura privata” (doc. 5, p. 8).

Orbene, la clausola 5 (relativa ai 380.000 Euro che la A.A. si impegnava a versare all’ex convivente) deve essere letta nel suo insieme e già dal significato letterale emerge la condizionalità con l’assolvimento degli obblighi di mantenimento, laddove inadempiuti. Invero, si dice espressamente che si equiparano i diritti della “prima famiglia” e della “seconda” dello B.B.

Si È così ritenuto che una delle parti, nell’ambito di un accordo con l’ex convivente sul mantenimento del figlio (questo lo scopo) e sulla sostanziale sistemazione dei profili patrimoniali (ma sempre in funzione del figlio), abbia riconosciuto un debito, del tutto disancorato dall’assunzione dell’obbligo ex lege, nonostante sia spiegata, nell’atto complessivo, la causa concreta del riconoscimento, la equiparazione dei diritti dei figli delle due famiglie dello B.B.

Si deve ribadire che l’accordo va letto nel suo insieme, non potendo il nesso condizionale tra la prima parte e la seconda essere scisso.

Risultano pertanto essere stati violati i canoni legali ermeneutici, in primis quello letterale della singola clausola (art.5) che va letta nell’insieme dell’accordo e con la prima parte dello stesso atto.

La conseguente conclusione circa la non possibilità di una risoluzione per inadempimento risulta dunque falsata ed erronea>>.

Questioni interessanti ma difficili.

E’ vero che l’accordo pareva essere non solo determinativo ma con un plus di contenuto (l’impegno a parificare i due figliavuti  da donne diverse). Ma questo basta a farlo ritenere sinallagmatico anche per la componente determinativa dell’obbligo di ex lege?

E comunque resta la questione a monte: la sola componente determinativa, cioè prescindendo dal resto, è di per sè risolubile per inadepimento ?