Permuta di bene presente con bene futuro e conversione della mancanza del secondo in risarcimento del danno (ai fini della insinuazione al passivo)

Cass. sez. I, ord. 12/11/2024 n. 29.097, rel. Vella:

<<Nel caso in esame si è infatti di fronte ad un contratto di “permuta di bene presente con bene futuro”, tale essendo la corretta qualificazione giuridica dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di un immobile (ad es. area fabbricabile) in cambio del trasferimento di altro immobile (ad es. parti dell’edificio da costruire a cura e mezzi del cessionario), sicché l’effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali (Cass. 13398/2024, 24172/2013).

Se dunque in simili casi il trasferimento della cosa presente avviene immediatamente, mentre rimane sospeso l’acquisto della proprietà della cosa futura, una volta divenuto impossibile l’acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito, corrispondente al valore dell’immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare (Cass. 934/1973).

È invece da escludersi che ricorra la fattispecie del “contratto pendente”ex art. 72, comma 1, L.Fall., pacificamente configurabile solo quando le prestazioni del sinallagma siano ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti (cfr. Cass. Sez. U, 12505/2004), mentre nel caso in esame è pacifico che l’odierna ricorrente aveva adempiuto la propria obbligazione.

Di qui l’applicabilità dell’art. 59 L.Fall., poiché la ricorrente vantava il diritto ad una prestazione di “facere” (trasferimento immobile), non coercibile, e dunque un credito “non pecuniario”, ammesso al concorso in base al suo valore alla data del fallimento>>.

Purtroppo la SC non spiega il meccanismo giuridico per cui il credito ad un bene futuro si trasformi in un credito pecuniario al valore.

La violenza fisica e verbale costituisce di per se motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e di addebito della separazione

Cass. sez. I, ord. 29/11/2024 n. 30.721, rel. Acierno:

<<Certamente, l’orientamento consolidato di questa Corte ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, che sia invece necessario l’accertamento dell’effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e che il nesso possa escludersi presuntivamente allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto (Cass. civ. 07.12.2007 n. 25618).

Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l’esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione. Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione, e che ha ad oggetto la valutazione dell’onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge. Dette condotte, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand’anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all’autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell’altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L’onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. civ. n. 27324 del 16 settembre 2022).

Neppure può condividersi il rilievo secondo cui “Ve pretese violenze…, anche se in ipotesi fossero state provate, sono state per parte agite molti anni prima della separazione, e quanto all’episodio più recente, databile al 2017, lo stesso è collocabile in epoca in cui per stessa ammissione della parte appellante, esisteva già tra i coniugi separazione di fatto”, incorrendo il giudice di merito in un duplice errore logico: da un lato, escludendo il nesso causale per il solo decorrere del tempo dalle violenze presunte (fattore che non può, di per sé, escludere ragionevolmente la rilevanza delle stesse ai fini della pronuncia di addebito) e dall’altro, ritenendo non provati fatti che erano oggetto dei capitoli di prova non ammessi e per questo rigettare la domanda della ricorrente. >>

Nella determinazione dell’assegno divorzile, la possibilità di critica dell’omessa disposizione di indagini economico-patrimoniali vale anche per l’omesso esame di contestazioni sull’esito delle indagini disposte

Cass. sez. I, ord. 27/11/2024n. 30.537, rel. Reggiani:

<<3.3. Nei giudizi di divorzio, inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. cit. (abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha introdotto l’art. 473-bis.2 c.p.c., ma applicabile al presente giudizio ratione temporis) i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, con la precisazione che, in caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi se del caso, anche della polizia tributaria.

Questa Corte ha precisato che il potere di disporre indagini sui redditi è un potere senza dubbio discrezionale, il cui mancato esercizio può essere sindacato per vizio di motivazione, ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l’irrilevanza ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013).

Tale principio opera anche nel caso in cui le indagini siano state effettuate, ma a fronte di contestazioni circostanziate sull’esito e la completezza delle stesse venga richiesto al giudice di discostarsi dall’elaborato peritale o di effettuare delle integrazioni.>>

La doppia vendita costituisce inadempimento del veniditre verso il primo acquirente

Cass. sez. II, ord. 26/09/2024  n. 25.768, rel. Trapuzzano, in un caso di vendita di autoveicolo e assente l’elemento -sempre presente nelle analoghe liti su immobili- della trascrizione:

<<La vendita successiva ad un terzo dello stesso bene già venduto costituisce, infatti, inadempimento all’obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore, allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa – impedita, invece, dalla seconda alienazione della medesima -, che, pertanto, legittima la domanda di risoluzione del primo contratto.

Ed invero, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nella volontà espressa dal venditore di trasferire a taluno la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l’obbligo di non trasferirla ad altri, con la conseguenza che costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad un’altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, comportando detta successiva vendita impedimento ad opera del venditore a che il primo acquirente acquisti un concreto potere, pieno ed esclusivo, di godimento e disponibilità della cosa trasferitagli, e così l’inadempimento della cennata correlativa obbligazione contrattuale, con il correlato diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 21/03/1989)>>.

Si sarebbe però dovuto approfondire il ruolo della consegna della res, rimasto in ombra nell’ordinanza.

La determinazione del danno biologico in caso di premorienza (nel corso del giudizio di appello, ma non a seguito dell’illecito azionato) e il rapporto tra danno morale e danno biologico

Cass. sez. III, ord. 26/11/2024 n. 30.461, rel. Cricenti:

<<La questione posta con tale motivo riguarda la liquidazione del danno biologico per il caso di premorienza. Si è detto che il danneggiato è morto durante il procedimento di appello. Il che ha comportato che il danno biologico non poteva più essere liquidato sulla base della sua aspettativa di vita, ma piuttosto sulla base dell’effettivo vissuto (9 anni).

Per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l’invalidità permanente incide in maniera maggiore all’inizio, e minore alla fine.

Secondo la ricorrente questo criterio è illogico ed è già stato giudicato come illegittimo da questa Corte, dovendosi invece propendere per una liquidazione proporzionale e non già decrescente.

Il motivo è fondato.

È principio di diritto che ‘Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. 41933/ 2021; Cass. 15112/ 2024).

La liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso>>.

Sul rapporto danno morale/danno biologico::

<<Dunque, il danno morale non è stato liquidato. E doveva essere preso in considerazione. La tesi, infatti, secondo cui si tratta di una duplicazione del danno biologico è infondata.

È principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest’ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute).

Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Cass., 901/ 2018)>>.

Un’applicazione concreta dell’art. 104 c. 1 bis TUF: il caso dell’offerta pubblica di scambio Unicredit/Banco BPM

I  media, non solo italiani, parlano diffusamente dell’OPS lanciata da Unicredit su Banco BPM (ritenuta ostile dal cda: v. comunicato stampa del Banco , in attesa della sua valutazione officiale ex art. 103.3 tuf) , dopo lo stop politico (da vedere se solo temporaneo) di quella sulla tedesca Commerzbank.

Banco BPM aveva già in corso a sua volta una opa su Anima Holding.

Il punto qui sottolineato è se l’esecuzione/completamento di questa ultima sia ammissibile o meno, alla luce dell’art. 104 tuf (“Difese”: c.d passivity rule) e in particolare del suo c. 1 bis, relativo all’attuazione delle decisioni prese prima del lancio dell’opa (qui: ops).

Il criterio per decidere è quello del se rientri o meno nel  “corso normale delle attività della società”.

Arrigoni e Restelli su LInkedin ricordano il loro saggio su BBTC, 2024 in cui  affrontano proprio questo argomento, optando per un’interpretazione ampia: “Coerentemente con la ratio che anima la disciplina in esame (supra, par. 5.1), la “normalità” cui si riferisce l’art. 104, comma 1-bis, t.u.f. dovrebbe allora essere ricercata nell’effettiva funzionalizzazione dell’atto all’esercizio dell’impresa, secondo le coordinate generali tracciate dall’oggetto sociale (primary purpose doctrine). Si dovrebbe così ritenere che rientrino « nel corso normale delle attività » (e che dunque non richiedano la preventiva autorizzazione dell’assemblea) tutte quelle operazioni che — a prescindere dalla loro “eterodossia” o eccezionalità — trovino la loro causa nel genuino adempimento dei doveri exartt. 2380-bis e 2392 c.c., nonché nella necessità di assicurare la sana e prudente gestione dell’impresa bancaria (art. 5 t.u.b.). Come si è detto, infatti, non vi è alcuna ragione di presumere che le decisioni assunte prima che sia resa nota l’intenzione di lanciare un’o.p.a. abbiano natura difensiva per il solo fatto che queste possano avere come semplice effetto quello di « contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta » (art. 104, commi 1° e 1-bis, t.u.f.). In tali circostanze, conformemente alla ratio che ispira la disciplina in esame, è invece necessario valutare la causa concreta dei singoli atti proposti dal consiglio di amministrazione, sottoponendo all’autorizzazione assembleare solamente le misure difensive in senso stretto”.

La questione è assai interessante ma di non semplice soluizione. Pare tuttavia eccessivamente largheggiare la proposta degli aa.

Il fatto che la scelta sia diligente ex art. 2392 non significa che sia normale/routinaria: la diligenza si applica anche ai casi difficili e straordinari, non normali.

Differenza tra gli assegni di mantenimento da separazione e da divorzio

Cass. sez. I ord. 22.11.2024 n. 30.119, rel. Acierno:

<<La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell’addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi>>.

(massima di Valeria Cianciolo in OndiF)

Il riconoscimento di figlio naturale non è necessariamente impugnabile solo perchè non veritiero

Cass. sez. I, Ord. 20 novembre 2024 n. 29.882, rel. Tricomi, sull’art. 264 cc:

<<Va rigettata la domanda di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, anche qualora il riconoscimento falso sia stato compiuto consapevolmente, se ciò corrisponde all’interesse del minore secondo il principio di bilanciamento del favor veritatis con il favor minoris, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.127 del 2020, che induce il giudice ad applicare variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso>>

(massima di Cesare Fossati in Ondif)

Le spese dovute per le esigenze familiari non sono rimborsabili al coniuge che le ha sostenute

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29880, rel. Ioffrida:

<<Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, dovendosi avere riguardo, quanto all’adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, non solo ai redditi rispettivi dei coniugi, ma anche ad ogni altra risorsa economica e personale dei due obbligati e alle rispettive capacità lavorative professionali o domestico-casalinghe ed essendo tenuto il coniuge che assuma di avere, da solo, contribuito al mantenimento della famiglia, a fornire prova della mancata contribuzione al menage familiare da parte dell’altro>>.

(massima di Cesare Fossati in Ondif)

Il genitore è legittimato a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente

Cass. sez. I, ord. 22/11/2024  n.30.179, rel Pazzi:

<<La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio>>.

(massima da De Jure)