Erroneo giudizio sul cocnetto di indipenedsenzna economica del fighlio maghgiorenne (art. 2327 septies cc)

Continua, anzi si aggrava, la tendenza giudiziaria a penalizzare i figli maggiorennni non autosufficienti economicamente con inrerepretazioni assai restrittive dell’art. 337 septies cc.  Così ad es. Cass. Sez. I, Ord. 27/03/2024, n. 8.240, rel. Meloni:

<<Infatti, in ordine al primo e secondo mezzo di cassazione, va premesso che secondo questa Corte (Sez. 1 – , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) ha enunciato la regula iuris secondo cui: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.

Questa Corte ha più volte affermato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

L’ordinanza impugnata non si è uniformata ai principi richiamati ed elaborati da questa Corte e pertanto il ricorso merita accoglimento. E, precisamente, occorre evidenziare che la Corte territoriale, tenuto conto che il A.A. guadagna 39.000,00 euro mentre la Foscarini € 20.000,00, ha valutato che la figlia C.C., laureata in storia dell’arte ed insegnante nella materia, negli anni 2018 e 2019 ha guadagnato, grazie a collaborazioni saltuarie, circa 4.000,00 euro mentre ne ha consumato circa 6.000,00 per spese mediche, in quanto necessitante di assistenza psicologica perché affetta da sindrome delirante, con manie di persecuzione (senza che, tuttavia, ricorra il caso della menomazione psichica e del conseguente regime giuridico del figlio affetto da tali serie patologie).

Tuttavia, seppur Ella ha documentato un modesto guadagno (solo 4.000,00 euro annui), deve ritenersi che la stessa ha comunque incominciato a mettere a frutto le proprie capacità professionali, seppur saltuariamente esercitate, così cominciando a conseguire i propri redditi da lavoro e, anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento nel mondo produttivo, ne consegue che – in ragione dei richiamati principi – si deve seriamente dubitare che vi sia ragione per conservare, in suo favore, l’assegno di mantenimento, ferma la eventuale possibilità di un eventuale soccorso paterno, qualora ne ricorrano i presupposti, e perciò di chiedere e ottenere un assegno alimentare>>.

L’errore è grave: euro 4.000 all’anno (se ben capisco: non in due anni, spererei!) renderebbero il figlio “economicamente indipendente” (art. 337 septies).

Sul concetto di “aree equiparate a quelle ad uso pubblico”: ambito territoriale applicativo dell e azioni assicurative (art. 122 cod. ass.)

Cass. civ., Sez. III, Ord. 27/03/2024, n. 8.244, rel. Rossetti, si pronuncia sul concetto in esame:

<<.3. I primi due motivi di ricorso sono fondati alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“. (Sez. U – , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, Rv. 661872 – 01)>>

Che poi aggiunge:

<<1.4. Reputa opportuno la Corte aggiungere, a fugare il rischio di dubbi ulteriori nella fase di rinvio, che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).

Del resto l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già da questa Corte ripetutamente stabilito, non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.

Infatti il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato con tro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna undiverso debitore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione)>>.

Oggi l’art. 122 risulta modificato dal d lgs 184 del 2024 e il suo c. 1 è conforme a quanto statuito dalla cit. SC

Danni a terzi provocati dall’attività esecutiva dell’appaltatore: risponde solo quest’ultimo e non il proprietario/appaltante

Cass. sez. III, ord. 16/02/2024  n. 4.288, rel. Rossetti:

<<5.2. Pertanto è fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. Di tale norma mancava infatti il presupposto (il danno arrecato dalla cosa), perché i danni oggetto del contendere erano quelli causati dall’imperita ricostruzione, non dal crollo.

Né poteva venire in rilievo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale in materia di appalto (Cass. 23442/18), dal momento che il Comune non era il committente delle opere, né avrebbe potuto impedirne l’esecuzione.

La responsabilità del custode, infatti, si fonda non su un titolo giuridico (la proprietà, un diritto reale, ecc.), ma si fonda su un rapporto di fatto: ovvero la possibilità per il custode di esercitare un “potere di fatto” sulla cosa stessa. Da ciò derivano due corollari.

Il primo è che, mancando la signoria sulla cosa, viene meno la qualità di custode e, con essa, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Il secondo corollario è che il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l’appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi.

È noto, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass., ord. 16/11/2023, n. 31949) nella affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione; solo, davvero occorre stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro), oppure se dipende dalla res in custodia come risultante all’esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode (nel qual caso torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota).

Così, nel caso di specie, l’invasione del fondo altrui con materiali di risulta, o l’imposizione di fatto d’una servitù di scolo delle acque reflue, non sono danni causati dalla “cosa”; sono danni causati dalle modalità di esecuzione dei lavori di ripristino della cosa.

Il ricorso incidentale va dunque accolto su questo punto, in applicazione del seguente principio di diritto:

“non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 2051 c.c., il danno arrecato dall’appaltatore a terzi, e derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto”  >>.

Summa in tema di responsabilitàò dei singolo condomini verso il creditore condominiale (art. 1123 cc – art. 63 disp. att. cc)

Cass. sez. III, ord. 06/12/2023  n. 34.220, rel. Tatangelo:

<<1.2.1 L’esame del primo motivo di ricorso impone a questa Corte di affrontare le seguenti questioni di diritto: a) in quale misura il singolo condomino è assoggettato all’azione esecutiva del creditore che abbia ottenuto, nei confronti dell’ente di gestione, un titolo di condanna per il saldo di un debito condominiale; b) quali eccezioni egli può opporre al creditore, in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in particolare con riguardo alla individuazione della esatta quota dell’obbligazione condominiale su di lui gravante. (…)

1.2.3 Tale norma [art. 63 c. 1-2 disp. att. cc] è già stata interpretata da questa Corte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 – 01) nel senso che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali:

a) i condomini “in regola coi pagamenti” possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini “morosi”, anche per la quota dell’obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;

b) i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi.

(…)

a) se il singolo condomino adempie direttamente nei confronti del creditore del condominio, l’obbligazione (parziaria) di quel condomino nei confronti di quest’ultimo sarà ovviamente estinta; dunque, il creditore non potrà affatto procedere ulteriormente nei suoi confronti;

b) se uno o più singoli condomini versano il relativo importo all’amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condomini, fermo restando che le obbligazioni dei primi nei confronti del creditore potranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest’ultimo da parte dell’amministratore, sorge l’esigenza di non pregiudicare i condomini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così, “morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio).

(….)

In ogni caso, la Corte ritiene che, in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condomini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all’azione di cognizione del creditore, nonché all’azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un titolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell’obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del creditore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi).

(…)

E’ peraltro evidente che, nella ricostruzione sin qui esposta, sia per coerenza logica che sulla base della piana applicazione dei principi di diritto che regolano le modalità di estinzione delle obbligazioni parziarie, dovrebbe escludersi che il singolo condomino che abbia già estinto la propria obbligazione parziaria, pagando direttamente al creditore del condominio quanto dovuto, possa poi essere tenuto a versare nuovamente all’amministratore quello stesso importo: tale ultimo versamento e’, infatti, da ritenersi comunque finalizzato alla formazione della provvista necessaria all’estinzione della complessiva obbligazione condominiale da parte dell’amministratore, quale rappresentate dei condomini e nell’interesse di questi ultimi; onde, se quell’obbligazione è stata già estinta nella parte gravante sul singolo condomino, e fermo restando l’obbligo di garanzia dovuto da quest’ultimo per le quote dei condomini morosi insolventi, non avrebbe più fondamento la pretesa dell’amministratore del condominio al versamento dell’intera provvista da parte di tutti i condomini, anche quelli da ritenersi in regola con i pagamenti per avere già estinto la propria obbligazione parziaria.

1.2.5 Sulla base delle premesse sin qui esposte, deve ritenersi che l’espressione “condomini morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condomini che non hanno versato all’amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbliga-zione condominiale, pagando direttamente a quest’ultimo, mentre l’espressione “condomini in regola con i pagamenti” indica quelli che abbiano estinto la propria quota dell’obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest’ultimo effettuato dall’amministratore con la provvista da loro fornita.

In tale ottica, la comunicazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei condomini “morosi”, prevista dal comma 1 dell’art. 63 disp. att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall’amministratore stesso ad estinzione delle sole quote dell’obbligazione condominiale dei condomini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell’obbligazione condominiale dei condomini che non abbiano versato i contributi dovuti.  (…)

La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condomini (abbiano essi o meno versato all’amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempimento delle relative quote dell’obbligazione condominiale ancora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condomini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condomini insolventi.

La tutela dei condomini “diligenti” è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal comma 2 della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condomini morosi.

D’altra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condomini all’amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l’obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condomini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al condominio.

1.2.6 Alla ricostruzione sistematica appena esposta, consegue che l’onere di preventiva escussione dei condomini “morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l’intero importo della loro “morosità”, nel senso fin qui chiarito.

(…)

La ripartizione interna della spesa tra i condomini attiene al piano dei rapporti interni tra questi ultimi: le relative questioni non possono pregiudicare, oltre un ragionevole limite, il diritto del creditore, che abbia già conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio, di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito (naturalmente nel rispetto delle modalità previste dalla legge).

Deve, quindi, in primo luogo escludersi che l’annullamento (o la mancata adozione) della deliberazione condominiale di approvazione della spesa e di ripartizione di essa tra i condomini, laddove esista un titolo esecutivo contro il condominio, impedisca in radice al creditore di porre in esecuzione detto titolo nei confronti dei singoli condomini (ferma la natura parziaria dell’obbligazione condominiale).

In tal caso, dovranno ritenersi applicabili i principi generali in ordine alle obbligazioni parziarie, nonché quelli in tema di distribuzione dei relativi oneri di allegazione e prova, come già chiarito da questa Corte in fattispecie analoga (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017, Rv. 645511 – 01), per cui spetterà al condomino intimato eventualmente allegare e provare, proponendo una opposizione all’esecuzione, che la quota dell’obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore procedente.

Poiché, peraltro, non può ammettersi che la soddisfazione delle ragioni di un creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del condominio (e, quindi, nei confronti di tutti i condomini) sia impedita o ritardata fino alla definitiva risoluzione delle questioni interne al condominio in ordine ai criteri di ripartizione della relativa obbligazione (che, peraltro, richiederebbe l’estensione del contraddittorio a tutti i condomini o, almeno, all’amministratore, ai fini del giudicato), nei rapporti con il terzo creditore che agisca in via esecutiva contro un singolo condomino si potrà e dovrà effettuare, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, una valutazione sommaria, [è il punto più interessante!]  ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’amministratore, ovvero degli ulteriori elementi certi disponibili che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun condomino (che costituisce l’indice generale della partecipazione del singolo al condominio e, dunque, alle relative obbligazioni), come è sostanzialmente avvenuto nel caso di specie. Resteranno salve, naturalmente, in tali ipotesi, tutte le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra i condomini. Resta fermo anche in tal caso, peraltro, che i condomini “morosi” rispondono nei confronti del terzo creditore in misura corrispondente alla loro “morosità”, in relazione all’intera loro originaria quota dell’obbligazione condominiale, come precedentemente chiarito e come nella sostanza correttamente ritenuto nella sentenza impugnata>>.

Principi di diritto:

“l’onere di preventiva escussione dei condomini “morosi” gravante, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condomino moroso sull’importo residuo dell’obbligazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della suddetta “morosità”, cioè l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale imputabile al singolo condomino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e per conto di detto condomino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l’imputazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condomino al terzo”;

“la quota del debito condominiale gravante sul singolo condomino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all’esecuzione – e fermo restando che spetta al condomino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal creditore – va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’opposizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condomini”.

(…)

<< la statuizione recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contrattato con l’amministratore equivale a sentenza di condanna e, quindi, a titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini, anche se essi non abbiano assunto le vesti di parti in senso formale del giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti dell’amministratore, per non esser stati personalmente evocati in giudizio, e quindi neppure individuati nominativamente nel provvedimento di condanna (Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass., Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856; Cass. Sez. 3, 27/06/2022, n. 20590).

E’, d’altronde, altrettanto consolidato il principio (che le medesime ricorrenti riconoscono, senza contestarlo) secondo il quale l’autorità del giudicato (e, in generale, delle pronunzie giudiziarie, anche non ancora passate in giudicato) spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita oggetto della statuizione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico. (…)

Come si è già chiarito nell’esaminare il primo motivo del ricorso, le questioni relative ai rapporti interni tra i condomini e, quindi, la stessa validità delle deliberazioni condominiali di approvazione di determinate spese (rispetto alle quali il creditore del condominio resta ovviamente estraneo, anche in sede processuale), una volta che sia stato accertato in sede giudiziaria il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non possono incidere sul diritto del creditore di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condomini, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 63 disp. att c.c..

Ne’ può ritenersi presupposto necessario per l’azione esecutiva contro i singoli condomini l’esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa. Correttamente, quindi, la corte d’appello ha escluso che potesse essere invocato dalle ricorrenti, in sede di opposizione all’esecuzione, l’annullamento della deliberazione condominiale che aveva approvato il riparto delle spese straordinarie oggetto dell’appalto in base al quale la ICE S.n.c. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, al fine di farne discendere la caducazione degli effetti dello stesso, nonché la dichiarazione di inefficacia degli atti di precetto sul medesimo fondati.

D’altra parte, deve altresì ritenersi conforme a diritto l’applicazione, da parte della corte d’appello, del criterio di ripartizione dell’obbligazione accertata nel titolo esecutivo fondato sulla tabella millesimale generale, in mancanza di elementi di prova certi che quanto meno in base ad una valutazione sommaria deponessero nel senso dell’applicabilità di un diverso criterio (fatta sempre salva la possibilità di rivalsa nei rapporti interni tra condomini, sulla base dei definitivi accertamenti in ordine alla corretta ripartizione della spesa in questione, operati nel contraddittorio con tutti gli interessati)>>

Responsabilità medica e risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica avvenuto in una situzione di disoccupazione involontaria

Ripasso sull’oggetto in Cass. sez. III, ord. 16/02/2024 n. 4.289, rel. Spaziani:

<<2.1. Va premesso che, in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).

2.2. Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell’evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito.

In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un’altra attività lavorativa retribuita (Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355).

Questo danno, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass.28/04/2017, n. 10499; Cass. 25/06/2019, n. 16913).

2.3. L’applicazione di questi criteri, i quali presuppongono, come detto, in linea generale, un rapporto lavorativo in atto al momento dell’evento dannoso, non è tuttavia esclusa nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell’illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l’illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un’attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.

2.4. In proposito, va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell’infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati dall’infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).

2.5. Orbene, in conformità a tale principio – e traendone le conseguenti implicazioni – il giudice del merito, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto tenere conto delle seguenti accertate circostanze: che Fe.Al. aveva sempre svolto l’attività lavorativa di autotrasportatore; che al momento dell’illecito si trovava in stato di disoccupazione non per propria volontà o colpa, ma per vicende oggettive che avevano colpito l’impresa datrice di lavoro, la quale era stata dichiarata fallita; che comunque sussisteva la ragionevole certezza – se non la positiva dimostrazione – che lo stato di disoccupazione sarebbe cessato, con ripresa della medesima attività lavorativa, ove non vi fosse stato l’illecito, per avere egli ricevuto una proposta di assunzione da un’altra impresa nel novembre del 2010, in concomitanza con la cessazione del trattamento di disoccupazione.

Invece, pur dando espressamente conto dell’accertamento delle predette circostanze positive (le quali neutralizzavano quella negativa della mancanza del rapporto lavorativo in atto al momento dell’illecito) la Corte territoriale, in modo contraddittorio, non ha tenuto conto, nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, delle retribuzioni che Fe.Al. avrebbe potuto conseguire in base all’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito, ma, al contrario, ha indebitamente attribuito rilievo negativo alla situazione di disoccupazione (contraddicendo la premessa sulla base della quale tale situazione non avrebbe potuto ridondare a detrimento del creditore) e alla residua capacità lavorativa generica indicata nella relazione peritale (la quale avrebbe potuto assumere limitato rilievo al più in sede di quantificazione del risarcimento, da operarsi comunque ponendo alla base del calcolo le retribuzioni non conseguite a causa del lavoro perduto) ed ha liquidato irragionevolmente il danno patrimoniale di cui era stato invocato il ristoro nella misura di un terzo del danno non patrimoniale già liquidato dal primo giudice, così incorrendo sia nel dedotto vizio di motivazione costituzionalmente rilevante sia nella denunciata violazione di legge>>.

Dunque il principio di diritto:

“in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa andata perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento (salva l’esigenza di tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un’altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell’ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell’evento dannoso, ma anche nell’ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale”

Diritto reale atipico o diritto personale di godimento? Diritto di alloggio gratuito del donante, gravante il diritto del donatario-venditore, vs. diritto di proprietà dell’acquirente all’asta

Cass. sez. III ord.  19/02/2024, n. 4.357, rel. Guizzi:

fatto: <<2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi aggiudicato, in data 27 febbraio 2018, il suddetto immobile, del quale, tuttavia, si vedeva costretto a chiedere la liberazione, risultando occupato dai genitori del debitore esecutato (Ba.Ub. e Le.Ma.). Difatti, il terreno sul quale risultava insistere il fabbricato di maggiore consistenza era pervenuto all’esecutato Ba.Ca. in forza di donazione – del 23 dicembre 2006 – effettuata dal padre e dalla madre dello stesso, contratto che prevedeva un’obbligazione, qualificata propter rem, di dare ai donanti, vita loro durante, alloggio gratuito nel piano rialzato del(l’allora) costruendo edificio>>.

Diritto:

<<11.1.1. La tesi, fatta propria dalla decisione impugnata, che ravvisa, in quello attribuito ai donanti, un diritto personale assimilabile a quello del locatore, risulta errata.

Innanzitutto, perché l’attribuzione, a costoro, di un diritto “vita loro durante” appare in contrasto con la durata al massimo trentennale della locazione (art. 1573 cod. civ.). Analogamente, benché in dottrina, in passato, non si escludesse la possibilità che il corrispettivo della locazione – che, nella specie, sarebbe costituito dal trasferimento della proprietà dell’immobile in favore del donatario – potesse essere diverso dal denaro, tale tesi deve ritenersi superata con l’avvento della legislazione sul canone “equo”, di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ma soprattutto, la soluzione accolta dal provvedimento qui in esame – essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive – concepisce, di fatto, l’impegno oggetto dell’obbligazione modale come contropartita del godimento del bene, in contrasto con il principio per cui il ”modus” non può assumere “natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso” (Cass. Sez. 2, sent. 7 aprile 2015, n. 6925, Rv. 634982-01).

A tutto voler concedere, pertanto, si è in presenza di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al “modus” della donazione, di talché “la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori” (Cass. Sez. 2, sent. 9 giugno 2014, n. 12959, Rv. 631149-01).

Tanto esclude quindi l’opponibilità della clausola contrattuale ai terzi, o comunque ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario, non potendo ricondursi né ad un diritto reale, né ad altro previsto dalla disciplina dei contratti, impregiudicata la responsabilità tra le parti, e quindi del donatario verso i donanti. Né, infine, rileva, perché il diritto di cui si discute non si può assimilare a quello del locatario, che l’ipotizzata locazione, ove pure anteriore od opponibile all’aggiudicatario, sarebbe da lui riconoscibile solo entro i limiti temporali massimi previsti dalla legislazione applicabile in ragione della destinazione – abitativa, non abitativa, agraria, etc. – del bene immobile>>.

Principio di diritto: “non è opponibile ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari”.

Incarico ad avvocato conferito da altro avvocato: chi è tenuto al pagamento del primo? Il secondo oppure il cliente beneficiario della prestazione?

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 21/02/2022) 25/03/2024, n. 7953, rel. Giannacari (testo da Onelegale:

<<Occorre, pertanto, distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura.    Più in generale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2004, n. 19596)

Il richiamato principio, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale richiesta, opera altresì quando, come nel caso in esame, sia stato conferito un incarico difensionale ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo. Nonostante la presenza di una procura congiunta, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti sicchè la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato (Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, n. 7037; Cass. Civ., Sez. II, 20.11.2003, n. 26060; Cass. Civ., Sez. II, 27.12.2004, n. 24010)>>.

Applicato al caso di specie:

<<Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che con delibera di Giunta n. 161 del 5.7.2002 il Comune aveva conferito mandato all’Avv. B.B., con facoltà di avvalersi dell’Avv. A.A. o di altro avvocato del proprio studio, sicchè sussisteva la prova dell’assenza del contratto di patrocinio tra l’Avv. A.A. ed il Comune, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura da parte del Sindaco.

Detta delibera è stata richiamata dallo stesso ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo, con ciò confermando l’esistenza del contratto di patrocinio con l’Avv. B.B., al quale dovrà indirizzare la richiesta di compenso.

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., il conferimento della procura ed il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale, costituiscono prova del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione, non esclude che l’ente possa provare che il conferimento della procura sia limitato all’esercizio della sola rappresentanza processuale e che il contratto di patrocinio sia stato concluso con altro professionista>>.

Nella revisione delle condizioni di divorzio costituisce sopravvenienza valutabile per l’aumento dell’assegno divorzile la revoca dell’assegnazione della casa familiare

Cass. Sez. I, Ord. 25/03/2024 n. 7.961, rel. Reggiani, pone il seguente principi odi diritto sulla revisione dell’assegno divorzile:

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificato motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite.”

Identificabilità dell’immobile: differenza tra preliminare di vendita e sentenza ex art. 2932 cc

Cass.  Sez. II, Ord. 01/03/2024 n. 5.536, rel. Mondini:

<<Questa Corte ha affermato che, ai tali fini, con riguardo ai contratti ad effetti reali o obbligatori, relativi ad immobili non è indispensabile l’indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo ad identificare il bene in modo univoco (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7079 del 22/06/1995 secondo cui “Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto preliminare relativo a bene immobile non postula la necessaria indicazione dei numeri del catasto o delle mappe censuarie e di tre almeno dei suoi confini – che sono indicazioni rilevanti ai fini della trascrizione (art. 2659 n. 4 e 2826 cod. civ.) – quando, pur in mancanza delle dette indicazioni, l’oggetto del contratto può essere determinato in base alle altre clausole del contratto medesimo”).

Solo laddove l’identificazione dell’oggetto del preliminare afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., occorre che, nel preliminare stesso, l’immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento” (Cass. 952/2013)>>.

 

Anche la cop,miuncazine orale di dati personale costituisce trattamento e pure se contenuti in pubblico archivio

Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, C-740/22:

Domande pregiuizli del giueice finlandese:

«1) Se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, del [RGPD].

2) Se l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nell’articolo 86 del [RGPD], ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.

3) Se, ai fini della risposta alla questione sub 2), acquisti rilevanza il fatto che il richiedente sia una società o una persona fisica».

Risposta in breve:

<<1)  L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, che rientra nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi.

2) Le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo,

devono essere interpretate nel senso che:

esse ostano a che i dati relativi a condanne penali di una persona fisica contenuti in un archivio tenuto da un organo giurisdizionale possano essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l’accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che la persona che chiede la comunicazione debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati; il fatto che tale persona sia una società commerciale o un privato non rileva a tale riguardo>>.

Tutto sommato la risposta 2 discende da quella data al quesito 1 (pur se legata a specificità di diritto nazionale.