Trib. Roma, 8 sez. civ., ord. caut. 10.02.2022, rep. 2688/2022 , RG 63936/2021, rel. Luparelli, decide sulla domanda cautelare avanzata dalla moglie di un titolare di iPhone (XR 218 GB) di relativo account, tragicamente deceduto qualche mese prima.
La domadna mirava ad avere l’accesso all’account per recupare i materiali (spt. fotografici) ivi archiviati, quale testimoinianza e memoria del congiunto.
Quattro i punti più significativi.
1) La cautela è concessa ex art 700 CPC , a protezione del diritto (nel merito) previsto dal cit. art. 2 terdecies cod. priv.
2) Il giudice ricorda che il cod. priv. noin chiarisce se tale disposizione presupponga nell’istante un diritto iure proprio (come parrebbe) oppure iure successionis. In ogni caso egli implicitametne accoglie la prima tesi, dato che accoglie la domadna cautelare, la quale a sua vola era basata sul diritto proprio di accesso e non per acquisto mortis causa.
3) la tutela della memoria del defunto costituisce <ragione familiare meritevole di protezione> ex art. 2 terdecies c. 1 c. priv. [difficilmente contestabile]
4) soprattutto, l’accettazione delle clausole gernali imposte da Apple, che dispongano l’estinzione di ogni diritto dell’utente in occasione del decesso (sic !!), non costitusicono quella <volontà> del titolare di vietare l’accesso a terzi, di cui ai commi 2 e 3 della citata disposizione. Quindi non sono di ostacolo all’accoglimento della domanda cautelare.
Non pertinente ci pare il riferimento del giudice romano all’art. 6.f reg. 696/2016 GDPR sul legittimo interesse.
Interessante sarebbe approfondire la valutazione giuridica del patto in sè (quindi a prescidere dal cod. priv.) di estinzione di ogni diritto dell’utente in caso di suo decesso (che sembra fosse presente nella condizioni imposta da Apple): il che significa pattuire la non succedibilità mortis causa in tali diritti, e cioè l’apposizone di termine finale coincidente con la morte.