Cass. sez. III, ord. 26 Marzo 2024 n. 8.116, rel. Condello:
<<In tema di accertamento dell’alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della “equivalenza del rischio”, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un’uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. (Nella specie, la S.C. nel confermare la statuizione di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto insussistente l’equivalenza di rischio sul rilievo che la vitaliziata, al momento della conclusione del contratto, aveva solo 48 anni e, quale dipendente da molti anni della società vitaliziante, aveva buona conoscenza della situazione economica della stessa). (massima ufficiale, letta in ilcaso.it).
I fatti:
<<Il Tribunale di La Spezia, accogliendo la domanda proposta da
Rita Foresti nei confronti della Farmacia Farina di Rossana Baracchini
e Giorgio Turchetti, con sentenza n. 195 del 2009, condannava la
convenuta al versamento, in favore dell’attrice, della rendita vitalizia
pari al 25 per cento degli utili della farmacia per gli anni dal 1997 al
2001, in forza di scrittura privata del 17 marzo 1994 intercorsa tra
l’attrice e Giorgio Turchetti, all’epoca unico titolare della farmacia.
Nella controversia di primo grado si era discusso sia dell’obbligo di
pagamento e relativo quantum dovuto in forza della rendita costituita,
sia della validità del medesimo atto istitutivo del 17 marzo 1994 e
dell’accollo di detto onere in capo alla Farmacia Farina, intervenuto il
7 novembre 1994, allorché il socio Turchetti si era associato a
Rossana Baracchini nella conduzione della Farmacia Farina
costituendo una società in nome collettivo.
La controversia pertanto aveva visto coinvolti anche i soci
singolarmente e il commercialista che aveva predisposto l’atto di
costituzione della società correlata all’attività della farmacia Farina>>