Cass. sez. II, ord. 06/03/2024 n. 5.993, rel. Criscuolo:
<<3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 591 co. 2, n. 3, c.c. e del principio di diritto espresso da Cass. n. 9081/2010 e Cass. n. 27351/2014. La Corte d’Appello è giunta a confermare l’annullamento del testamento sul presupposto che fosse sufficiente che la capacità di intendere del testatore alla data dell’atto fosse esclusa o grandemente scemata (come riferito dalla CTU espletata in primo grado), ritenendo quindi equivalente la riduzione, ancorché grave, della capacità alla sua esclusione.
Con specifico riferimento alla deduzione del vizio di incapacità del testatore ex art. 591 c.c., l’elaborazione di questa Corte – anche nei precedenti richiamati con la censura in esame – ha, nel corso degli anni, precisato che, in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 3934/2018).
In senso conforme, e sempre nella giurisprudenza più recente, si sottolinea come sia stato ribadito che, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018). È stato, poi, puntualizzato che il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9508/2005).
Va, poi, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, sia pure nella vigenza della vecchia e meno rigorosa formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., aveva affermato che l’apprezzamento del giudice del merito circa l’incapacità d’intendere e di volere, prevista dall’art 591, n. 3, cod. civ., al fine di dedurre l’incapacità di disporre per testamento, costituisce indagine di fatto e valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 162/1981; Cass. n. 1851/1980; Cass. n. 3205/1971).
Peraltro, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell’ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell’individuo e della logicità della motivazione dell’atto testamentario (Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 230/2011; Cass. n. 5620/1995)>>.