Così in sintesi Cass. 11.04.2022 n. 11.689 che riforma Appello Venezia per non aver tenuto conto della gravità delle circostanze in cuji maturò un danno non patrimoniale (iure proprio) per gli attori.
Si tratta della lite relativa segujita al disastro del 13.12.1995 presso l’aeroporti di Verona Villafranca riguardante l’aereo Antonov sulla rotta per Timisoara.
Così osservano i giudici:
<<5.1. Con riguardo alla famiglia A., la corte territoriale ha totalmente trascurato di apprezzare il significato del contemporaneo decesso di tre componenti (tra cui entrambi i genitori) del medesimo nucleo familiare come fatto destinato a incidere in modo significativo, irreparabile e determinante sul carattere della perdita dei singoli rapporti parentali astrattamente considerati, si dà pervenire a una liquidazione del corrispondente danno di ciascun ricorrente in modo apodittico, incompleto e parziale.
5.2. Quanto alla motivazione dettata dal giudice d’appello in relazione alla famiglia M., effettivamente la irrilevante laconicità della relatio cui la corte territoriale si è affidata per giustificare la congruità del danno liquidato dal primo giudice si è tradotta in una strategia argomentativi totalmente inidonea a dar conto, in modo completo ed esauriente (e quindi logicamente congruo), delle censure avanzate in ordine alla corretta considerazione del danno per la perdita del rapporto parentale; un danno che, per sua natura, richiede la specifica considerazione delle singole occorrenze dei rapporti parentali individualmente considerati, senza che possa soddisfare, a tal fine, il mero richiamo a considerazioni che attengono all’esame di altre realtà familiari, inevitabilmente caratterizzate da esperienze non altrove esportabili.
5.3. Varrà ribadire, in questa sede, la necessità che il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale provveda a valutare analiticamente – senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza – tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “gabellare” in tema di perdita del rapporto parentale.
5.4. In sede di rinvio, il giudice lagunare, all’esito della contestazione formulata dai ricorrenti in ordine alla immotivata applicazione delle tabelle locali, provvederà all’applicazione delle tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma (e non di quelle milanesi, pur invocate in ricorso), alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10579, 26300 e 26301 del 2021), a mente dei quali, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.>>
Continua a destare perplessità che il potere nomofilattico della SC possa consistere anche nel dettare in anticipo al giudice del rinvio la tabella risarcitoria cui dovrà attenersi.