Cass. sez. I, ord. 17/09/2024 n. 24.930, rel. Tricomi:
<<In caso di unioni civili, cui si applica l’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell”ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell”ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto>>
(massima da De Jure)