Cass. 5 luglio 2022 n. 21.220, sez. 3, rel. Rossetti, afferma quantoi in oggetto, con qualche scostamento dai precedenti.
L’art. 1917 c. 3 cc, infatti , è dichiarato inderobabile in pejus per l’assicurato dal seguente art. 1932 cc
In particolare << Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che “le disposizioni degli
artt. (…) 1917 terzo e quarto comma (…) non possono essere derogate se
non in senso più favorevole all’assicurato”.
Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese
di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è una deroga
in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità.
La legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il
rimborso delle suddette spese.
Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato
sono affrontate nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore. Esse
costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c., e sono
soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano
state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale
non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all’art.
1227, secondo comma, c.c.).
Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito, che non è stato compiuto e che non può essere compiuto
in questa sede: ciò impedisce di decidere la causa nel merito, come richiesto
dal ricorrente >>
Insegnamento che può far tremare le compagnie, dato che quasi tutte inseriscono la clausole per cui il rimborso non è dobueo per legali che esse on abbiano autorizzato.
la soluzione della Sc parrebbe corretta di fronte ad una disposizione muta in proposito.
Si noti il limite che la SC cerca di mettere a spese legali sconsiderate: quello delle spese c.d. di salvataggio ex ar. 1914 cc