Cass. sez. III, ord. 12/06/2024 n. 16.348,rel. Gianniti , sul tema, pur se senza approfondimenti:
<<Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350/15, superando quanto affermato da Cass. n. 1361/14 – hanno affermato che il bene vita in quanto tale è “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” e, a fronte di tale statuizione, che è stata seguita negli anni successivi dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, il ricorso non offre nuovi elementi validi per un suo eventuale mutamento.
D’altronde, la corte territoriale, confermando quanto già affermato dal Tribunale, non ha respinto la domanda risarcitoria jure hereditatis solo perché il decesso è intervento a breve distanza di tempo dal sinistro, ma anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervento senza soluzione di continuità, ragion per cui “non vi fu quindi una lucida agonia”.
Al riguardo il ricorrente deduce che lo stato di coma non esclude di per sé che la persona in coma possa avvertire “lo stato di compressione psicofisica che l’ha colpita ed il disagio per la morte imminente”. Senonché l’affermazione, in sé fondata, non è stata provata: non risulta cioè provato in atti che la vittima, pur in stato di coma profondo, abbia avvertito il disagio per la morte imminente>>.