Di marchi numerici/alfabetici e di buona fede

Tre notazioni su Trib. Milano n. 6542/2021 del 27 luglio 2021, RG 32332/2016, rel. Fazzini E.:
1°)  <<. Il Collegio ritiene, comunque, che tale eccezione
sia anche infondata, atteso che essa si basa esclusivamente sul fatto che esso sarebbe formato da
semplici lettere dell’alfabeto, “senza alcuna caratteristica di fantasia”, dovendosi ritenere al riguardo
che i marchi numerici (o alfabetici) sono privi di tutela solo quando sono usati per esigenze di
comunicazione imprenditoriale, come per indicare la serie o il tipo di prodotto o la loro quantità, ma
non quando sono utilizzati, come nel caso di specie, in funzione distintiva, tenuto conto che l’art. 7
c.p.i. prevede espressamente che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa
tutti i segni, in particolare, fra gli altri, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni e le lettere. Si
ritiene, in particolare, che il marchio, rappresentato da lettere dell’alfabeto, non possa automaticamente
essere considerato nullo, o comunque debole, essendo, comunque, necessaria la prova contraria da
parte di chi ne contesti la validità come marchio, la quale, nel caso di specie, non è stata in alcun modo
fornita>>

2°)   <<Alla luce di tale motivazione, il Collegio ritiene, pertanto, tenuto conto della pluralità dei casi indicati
da parte attrice e non oggetto di specifica contestazione e del comportamento assunto dal Riva Faccio e
dalla società convenuta anche nelle more del giudizio, continuando a porre in essere atti in violazione
dell’accordo, che sia provata la reiterata violazione degli obblighi negoziali per la palese e insistita
inosservanza sia di quanto sancito specificatamente nel contratto, concluso tra le parti nel novembre
2012, sia del canone della buona fede nella sua esecuzione. Si ritiene, in particolare, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte, che la buona fede nella esecuzione del
contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in
modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali,
quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo
limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti
gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte,
nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. per tutte Cass. 4
maggio 2009, n. 10182). Si ritiene, pertanto, come già affermato anche da questo tribunale, che un
compromesso negoziale fondato anche su particolari piccoli impone alle parti di uniformare i propri
comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si
possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci (cfr. tribunale di Milano, sentenza
6454/2016, pubblicata il 26.05.2016). La violazione continuata e duratura delle disposizioni
contrattuali, nonché del canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e
oggettiva gravità, tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione. Trattandosi
di contratto a esecuzione continuata, in conformità della previsione di cui all’art. 1458 c.c., l’efficacia
della pronuncia retroagisce al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti
dei contratti alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
effettuata in data 20.05.2016 (cfr. Cass. 20894/2014)>>.

3°)  danno da royalties ipotetiche: 15% del fatturato (ammontare assai diffuso)

Sul recesso abusivo in un caso di dipendenza economica (art. 9 L. 192 / 1998)

Un’interessante sentenza del tribunale di Monza (27.12.2018, n. 3177/2018 , RG n. 2443/2018, est. : Gnani, che è pure un noto studioso del diritto civile) interviene sulla dibattuta questione.

Un fornitore della catena di supermercati sportivi Decathlon, tale Amra srl,  aveva in essere con la Decathlon oltre cinquanta contratti per l’allestimento e la messa a disposizione di spazi pubblicitari (soprattutto cartellonistica monitor e segnaletica stradale) per i negozi della costa adriatica.

Per ragioni di riorganizzazione commerciale Decathlon con un unico atto PEC del 4 ottobre 2017 recede da tutti i contratti con il preavviso pattuito  che era di mesi sei.

La Amra srl agisce in giudizio chiedendo la dichairazione di abusività del recesso ex art. 9 legge 192 del 1998 e invocando il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti per tutto il 2018 e -per il periodo successivo- i danni da perdita dei contratti

Il Tribunale ravvisa la dipendenza economica, tenendo conto soprattutto che il fatturato della società verso Decathlon  ammontava ad una percentuale oscillante tra il 61,71% e il 80,99% del fatturato totale (a seconda del mese) , anche se gli investimenti fatti dal subfornitore eran caratterizzati da bassa specificità (erano teoricamente riutilizzabili con altri eventuali clienti: ipotesi perà che il Tribunale ritiene improbabile, date le dimensioni del volume di affari e la favorevole collocazione £geograficità” del rapporto).

Precisa poi che <<non si discute della possibilità di recedere, e nemmeno del termine di sei mesi che, entro il singolo contratto, può come già detto risultare congruo. Il punto è invece il recesso dato simultaneamente per tutti i contratti (oltre 50), in un unico atto.>>: ciò che è contrario a buona fede  oggettiva, secondo la consueta concezione per cui <<buona fede oggettiva implica salvaguardia della posizione contrattuale altrui, evitando un suo indebito sacrificio entro un rapporto altrimenti ingiustificatamente squilibrato. Parte convenuta legittimamente decise di risparmiare sui costi di pubblicità, investendo in più economiche forme alternative. Tuttavia, tale scelta doveva essere attuata evitando di aggravare indebitamente la posizione della propria controparte contrattuale>>.

In particolare <<la convenuta [Decathlon]  avrebbe potuto impostare un piano graduale nel tempo, di dismissione dei vari contratti in essere (comunicando recessi per ciascun contratto adeguatamente scaglionati nel tempo). A quel punto l’attrice avrebbe avuto maggior agio nel reperire alternative sul mercato che sopperissero al progressivo cessare del rapporto con Decathlon. Scegliendo la via del recesso omnibus, ha invece messo la controparte nelle condizioni di dover trovare sostituti di Decathlon nel termine di sei mesi: un termine congruo se rapportato al singolo contratto, ma di certo insufficiente se parametrato al rapporto commerciale con Decathlon visto nel suo complesso, come chiesto dall’art. 9 (non a caso l’attrice ha ben presto cessato l’attività). In sei mesi parte attrice avrebbe dovuto trovare alternative in grado di garantire un fatturato comparabile con quello Decathlon, mantenendo i contratti coi fornitori lungo tutta la costa adriatica.>>

La parte più interessante è quella delle conseguenze della nullità dell’atto di recesso.

 il giudice non concorda con la richiesta dell’attrice,, sopra cit., dato che in base a questa si farebbe finta che rapporto -stante la dichiarazione di nullità del recesso-  proseguisse come se nulla fosse: seguendo la tesi attorea, infatti, <<il recesso è nullo è il contratto prosegue normalmente -…- o si accorda un risarcimento parametrato sull’ipotetica prosecuzione del contratto>>

Invece <<è (…) possibile e doveroso ritenere che la nullità dell’art. 9 produca non il solo effetto demolitorio (pars destruens), ma pure, a valle, l’enucleazione di una regola correttiva (pars costruens).>>.

Si noti:

i)  il richiamo alla portata correttiva attribuita alla nullità anzi alla buona fede che ne costituisce la ragione;

ii) il fatto che la rideterminazione del termine di preavviso da parte del giudice avviene d’ufficio, senza alcuna domanda in tale senso dell’attrice (che aveva invece chiesto una condanna parametrata sulla ideale continuazione del rapporto). Decisione allora di problematica compatibilità con la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (extra- o ultra-petizione: art. 112 cpc)

Ecco ora la parte più interessante. <<Nel caso di specie, un rimedio solo demolitorio non ripristinerebbe l’equilibrio tra le parti, andando invece a penalizzare eccessivamente la posizione della convenuta. Il recesso invero è nullo non in sé, ma per le modalità con cui è stato adottato. Non si discute della possibilità di recedere col preavviso di sei mesi — e in ciò non può Decathlon essere gravata sine die della prosecuzione di un rapporto che più non vuole — ma del fatto di aver concesso un unitario termine di sei mesi insufficiente e gravatorio dell’attrice.

 Riequilibrare l’assetto di diritti e obblighi, secondo buona fede, significa riconoscere all’attrice un termine di preavviso che le avrebbe consentito di ricollocarsi sul mercato, in luogo di un suo preteso diritto a proseguire il rapporto come se mai il recesso fosse stato azionato. In ciò venendosi a correggere secondo buona fede (art. 1366 c.c.) il regolamento negoziale del recesso (pars construens del rimedio di nullità).

 Si ritiene che un termine di preavviso fino a tutto il 31 dicembre 2018 (cioè poco più di un anno rispetto alla data del 4 ottobre 2017) sia conforme a buona fede, garantendo il contemperamento del diritto di recedere col diritto a non subire l’interruzione del rapporto.>>

In sintesi, il Tribunale: 1)  dichiara la nullità del recesso non in sè ma con le modalità (termine di preavviso) adottate da Decathlon; 2) sostituisce queste ultime con le modalità da lui ritenute secondo buona fede: in particolare sostituisce il termine semestrale di preavviso, a suo tempo pattuito per  il recesso semestrale, con un termine quasi quattordici mesi (4 ottobre 2017 – 31 dicembre 2018).

Su Foro it., 2019/9, c. 2965, oltre al testo della sentenza, c’è un’informata nota di M. Natale