Cass. sez. II, 10/04/2025 n. 9.425, rel. Papa, circa il ritardo nell’adempiere all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di permuta immobiliare, ricorda un aspetto interessante emettendo giudizio esatto :
<<2.3. Ciò precisato in fatto, si consideri che questa Corte ha costantemente ribadito che la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell’adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l’inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 22050 del 03/09/2019; Sez. 1, n. 10441 del 27/04/2017)>>.