Cass. Sez. III, Ord. 20/11/2024, n. 29-927, rel. Rossetti:_
<<Per escludere la responsabilità della vittima, la Corte nissena ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., è sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente”.
8.2. Il principio per cui l’accertamento della condotta dell’un conducente può bastare a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., anche quando non sia esattamente nota la condotta del conducente antagonista è stato tuttavia falsamente applicato dalla sentenza impugnata.
Quel principio non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l’altro possa ritenersi per ciò solo liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c.
Quel principio va inteso nel senso che l’accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell’antagonista (ad es., l’ invasione improvvisa dell’opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall’antagonista)>>.
Così riformulata nel principioo di diritto:
“L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro. È pertanto falsamente applicato l’art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l’ intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”.