Risponde Cass. civ. sez. II, 16/04/2025 n. 9.935 rel. Giannaccari:
<<6.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 590 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che non fosse applicabile la conferma delle disposizioni testamentarie nulle in caso di annullamento del testamento per vizio della volontà, mentre tale regola iuris riguarderebbe solo l’ipotesi di nullità del testamento per sottoscrizione apocrifa. Nel caso di specie, poiché il testamento era stato dichiarato nullo per incapacità naturale della testatrice, la disposizione testamentaria avrebbe prodotto i suoi effetti in quanto l’erede Ri.At. avrebbe eseguito le disposizioni testamentarie annullate, chiedendo la pubblicazione del testamento ed avviando trattative per l’acquisto del terreno oggetto di legato in favore del ricorrente.
6.1. Il motivo è fondato.
6.2.L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (Cassazione civile sez. II, 04/07/2012, n.11195; Cassazione civile sez. II, 23/06/2005, n.13487).
La giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, ammesso la conferma ex art. 590 c.c., della disposizione testamentaria nulla in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa, e dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, anche nel caso di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius (Cassazione civile sez. II, 13/07/2017, n.17392; Cass. nn. 719/65 e 1689/64).
Nell’ipotesi di vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido, sia la conoscenza della causa d’invalidità.
La manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l’adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della disposizione nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; solo se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previsti dall’art 1444 c.c., per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (cfr. Cass. n. 1545/74; l’equiparazione tra l’art. 590 c.c. e l’art. 1444 c.c. è confermato anche da Cass. n. 1403/70).
6.3. La Corte di merito ha errato nell’affermare che l’art. 590 cc non sia applicabile alle ipotesi di invalidità del testamento per vizi della volontà perché, nel caso in esame, era stato accertato che il testamento era riconducibile alla volontà della de cuius, sebbene priva della capacità di intendere e di volere.
I precedenti citate nella pronuncia impugnata si riferiscono a casi in cui il testamento non sia in radice riconducibile al testatore, quali il testamento falso (Cass. civ. N. 6747/18) ed il testamento apocrifo (Cass. civ. N. 11195/12 e n. 18616/17).
Ne consegue che la norma è astrattamente applicabile al caso in esame e spetterà al giudice del rinvio accertare se ricorressero i presupposti, previsti dalla norma per la conferma per facta concludentia, consistenti in primo luogo nella conoscenza da parte del convenuto della causa d’invalidità del testamento, oltre che nel compimento di atti inequivoci di esecuzione volontaria del testamento invalido.
Il giudice di rinvio applicherà, quindi, il seguente principio di diritto
” L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.”
“Nell’ipotesi di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido, sia la conoscenza della causa d’invalidità” >>.