Cass. sez. III, ord. 11/11/2024 n. 29.050, rel. Cirillo:
<<3.2. Tanto premesso in relazione al primo motivo, il Collegio ritiene opportuno ricordare che in tema di responsabilità professionale dell’avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l’antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un’attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l’omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre “distinguere fra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione; nell’altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
3.3. Il caso odierno rientra nella seconda delle due ipotesi ora tratteggiate, perché si discute di cinque diversi giudizi risarcitori (secondo le norme della legge n. 89 del 2001) che l’avv. Ve.An. ebbe a promuovere nell’interesse di Ra.An. e che si conclusero tutti con pronunce preliminari in rito, conseguenti ad una serie di omissioni procedurali imputabili al difensore. Giudizi, questi, riguardo ai quali non è ovviamente possibile stabilire con certezza quale esito avrebbero avuto.
In questi casi – come la suindicata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito – il giudice di merito è chiamato a compiere un giudizio prognostico o controfattuale, nel senso che deve stabilire quale sarebbe stato, ragionevolmente, il possibile esito favorevole per il cliente ove la negligenza dell’avvocato non ci fosse stata.
Il che, esattamente, è quanto ha fatto la Corte leccese, con un accertamento di merito ineccepibile sul quale questa Corte non ha ragione di interloquire. La sentenza impugnata, infatti, applicando l’art. 2 della legge n. 89 del 2001 nella versione antecedente a quella introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 83 del 2012 – che ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, norma non applicabile nella fattispecie ratione temporis – ed assumendo come parametri i criteri indicati dalla Corte EDU per la ragionevole durata dei procedimenti, ha stabilito che la durata dei procedimenti presupposti era tale che la domanda risarcitoria sarebbe stata con tutta probabilità accolta. Ragionamento, questo, perfettamente logico e coerente con la normativa ora citata; ed infatti il comma 2-bis dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 ha poi tradotto in legge quegli stessi criteri massimi di ragionevole durata stabiliti dalla Corte EDU (tre anni per il primo grado, due per il secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità)>>.
Sul dannon non patrimoniale:
<<… dando continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 26 gennaio 2004, n. 1338, correttamente richiamata dalla Corte d’Appello, in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (il principio è stato più volte confermato; v., tra le altre, la sentenza 17 ottobre 2008, n. 25365, e l’ordinanza 9 aprile 2019, n. 9919).
Sulla base di questo principio avrebbe dovuto essere, semmai, l’avv. Ve.An. a provare l’assenza di un danno risarcibile, eventualità che non è stata nemmeno prospettata>>.