Inibitoria contro Cloudfare per coviolazione del diritto di autore

Interessante ordinanza cautelare (contumaciale) di Trib. Roma Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 03/06/2024, n. 1569, Rg 14261/2024, RTI (gruppo Mediaset) v. Cloudfare, pubblicata in Altalex da Maurizio De Giorgi , ove link al testo.

Spunti principali:

1) la analitica descrizione del lato tecnico, in particolare del ruolo di Cloudfare, essenzialmente volto a dare l’anonimato ai suoi clienti ma non solo (piattaforma usata anche da Twitter in Brasile nella sua recente lite col governo )

2) l’esame delle questioni di giurisdizione e competenza;

3)  il rapporto tra concorso ex art. 2055 cc (affermato) ed esimente ex art. 14, 15, 16 d gls 70/2003 (non affrontata ma -direi- implicitamente negata):

<<Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione della resistente come hosting provider e, quindi, dalla questione della responsabilità degli internet service providers anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, peraltro posta in maniera implicita, l’attività da essa svolta così come  prospettata dalla ricorrente appare potersi configurare come un’attività di concorso nella realizzazione degli illeciti compiuti da terzi inquadrabile nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2055 c.c..
In particolare, sussiste, prima facie, nella cognizione tipica della presente fase cautelare, la prova che attraverso i nomi a dominio “G.” in tutte le variate declinazioni sono stati posti a disposizione del pubblico i programmi su cui la R.T.s.p.a. detiene i diritti di sfruttamento economico per l’Italia, senza autorizzazione e, pertanto, in violazione del diritto d’autore della ricorrente.
Dall’analisi espletata dalla S. srl, su incarico della ricorrente, è emerso che il sito noto con il nome di G. ha variato decine di estensioni del nome a dominio e che si serve dei servizi di C..

E’ emerso, altresì, che il sito offre un catalogo indicizzato di prodotti audiovisivi e li rende accessibili e fruibili mediante la pubblicazione di collegamenti ipertestuali (link) a risorse terze (cd. file hosting o cyberlocker) per il download o per lo streaming e che l’aggiornamento dei contenuti viene svolto dalla sola amministrazione del sito mentre l’utente finale può fruire dei contenuti la cui ricerca viene agevolata  dalle funzioni del sito stesso.
E’ emerso che C. agisce, quindi, come un intermediario tra il visitatore del sito e il server di origine, migliorando le prestazioni, aumentando la sicurezza e fornendo una serie di servizi aggiuntivi per ottimizzare l’esperienza dell’utente e proteggere il sito dai rischi online. Tutti i domini sfruttati da G. hanno in comune l’uso di tali servizi, ciò è riscontrabile anche dalla consultazione dei registri pubblici ottenute dalle interrogazioni D. di tutti i nomi dominio oggi riferiti a G., il N. risulta essere il comune servizio di Registrar usato per l’acquisto dei nomi di dominio e C. risulta essere l’ intermediario dei servizi internet sfruttato da tutti i domini>>

Motivazione poco lineare: la non invocabilità dell’esimente (questione logicamente antecedente l’invocabilità dell’art. 2055cc) andava argomentata, non ritenuta irrilevante (“a prescidnere”).

Violazioni di copyright e vicarious liability di eBay

Il prof. Eric Goldman nel suo blog  dà notizia del Trib. Del Maine Case 2:22-cv-00284-LEW del 28 luglio 2023, Okolita v. Amazon Walmart eBay , su allegata coviolazione da parte di dette piattaforme dei diritti sulle sue fotografie.

La domanda è rigettata tranne che in un punto che sarà approfondito : per la vicarious liability .

Ecco il passaggio:

<<Homing in on eBay’s right and ability to supervise and control infringing activity conducted on its online marketplace, Ms. Okolita alleges in her third claim that eBay is liable to her for failing to stop and/or prevent ongoing incidents of infringement of her copyrights.

To be vicariously liable for infringement, the facts need to demonstrate that eBay profited from the direct infringement of third-party users of its services “while
declining to exercise a right to stop or limit it.” Grokster, 545 U.S. at 930. This final claim satisfies the plausibility standard. It does so because the law suggests the need for consideration of the qualitative nature of eBay’s response to Ms. Okolita’s takedown requests and eBay’s knowledge and understanding of the infringers’ conduct on its online marketplace. In the context of a motion to dismiss, a plausible claim is viable and an examination of the quality of eBay’s response to Ms. Okolita’s takedown requests is suited for a summary judgment record or trial. Moreover, to the extent eBay premises its motion to dismiss on the copyright safe harbor found in § 512(c), that entails a separate inquiry that arises in the context of an affirmative defense. Although the current record establishes that eBay has a § 512(c) policy (on paper) and that eBay did remove content that infringed Ms. Okolita’s copyright(s), I am not persuaded that a review of Ms.
Okolita’s FAC and its attachments makes it obvious that eBay is sheltered by the safe harbor>>.

Da noi una domanda analoga difficilemente avrebbe successo in base all’art. 6.2 del Digital serices act reg.- Ue 2022/2065 (2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore). Almeno in una interpretazione testuale: ma non ne è escluso affatto un esito opposto con interpretazione estensiva