La creatività di un nuovo metodo espositivo/narrativo in un libro per bambini non è proteggibile col diritto di autore

Cass. sez. I, 10/02/2025 n.3.393, rel. Falabella:

fatto processuale:

<<1. – Fa.Ma. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, Co.Ni. e EDIZIONI DEL BORGO Srl invocando la tutela del proprio diritto morale di autore in relazione ad alcuni cofanetti di libri per bambini, pubblicati tra il dal 1982 e il 1994 da altra casa editrice, Fatatrac Srl, di cui il medesimo era stato socio sino al 1994, nonché, amministratore fino al 1993.

L’attore ha dedotto di essere autore dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi: la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole.>>

Diritto

<<2. – La Corte di merito ha prestato adesione ai rilievi espressi dalla sentenza di primo grado quanto alla possibilità di qualificare Fa.Ma. come autore di un’opera dell’ingegno con riguardo al prodotto editoriale oggetto della controversia. Il Tribunale aveva ritenuto che la soluzione narrativa attuata attraverso “serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell’intera fiaba” fosse caratterizzata da innovazione ed originalità. Per parte sua, la Corte distrettuale ha osservato essere condivisibile l’affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui l’opera “Carte in tavola” presentava un contenuto creativo, e ciò in quanto Fa.Ma. aveva “inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia”. Si trova ancora scritto nella sentenza impugnata: “Tale metodologia di racconto si presenta… come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota il Fa.Ma. quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità della stessa”.

3. – La ricorrente, col primo motivo, ha contestato alla sentenza impugnata di aver riferito la tutela autorale a una semplice idea, in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell’idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile.

4. – Per la giurisprudenza di questa Corte, la protezione del diritto d’autore postula l’originalità e della creatività: queste sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, n. 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173); la creatività, poi, consiste non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione (Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, cit.; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).

5. – Questi enunciati non sono difformi dai principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo detta Corte, la nozione di “opera” che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (Corte giust. UE 16 luglio 2009, Infopaq, C-5/08, punti 37 e 39; Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, punti 33 e da 35 a 37; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, punto 29). Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (Corte giust. UE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10, punti 88, 89 e 94; Corte giust. UE 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, punto 14; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 30); la nozione di “opera”, poi, importa necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit., punto 40; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 32).

6. – Nel caso in esame, la Corte di appello, come si è visto, ha apprezzato l’idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della “metodologia narrativa” elaborata da Fa.Ma. Ha conseguentemente reputato “irrilevante che altri soggetti (fossero) gli autori del testo e delle illustrazioni”, finendo così con l’associare il diritto di paternità intellettuale non già a un’opera dell’ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici. D’altro canto, se, sul versante del diritto unionale, la nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione: e ciò conferma l’erroneità della decisione impugnata>>.

La Court of Appeal inglese sulla creatività come artistic work di una graphic user interface

Si reclama il diritto di autore sul lavoro grafico sottostante (GUIs: graphical user interfaces), creato tramite uso di un software:

La corte di appello 20.11.2023, [2023] EWCA Civ 1354 – Case No: CA-2023-000920, THJ SYSTEMS LIMITED – OPTIONNET LLP Claimants copntro DANIEL SHERIDAN-SHERIDAN OPTIONS MENTORING CORPORATION ravvisa la creatività.

La ravvisa non però secondo la tradizionale concezione inglese dello “skill and labour” , come aveva fatto il giudice in primo grado: << I am satisfied that the work of creating the look and functionality of interface including the arrangements of the tables and graphs did involve the exercise of sufficient skill and labour for the result to amount to an artistic work>>. § 21

La ravvisa invece secondo il concetto del diritto UE , elaborato dalla sentenza Infopaq del 2009 da parte della Corte di Giustizia (<< “… original in the sense that it is its author’s own intellectual creation”>>, § 15):

<<23 In my judgment the Defendants are right that the judge did not apply the correct test, which I have set out in paragraph 16 above. This is not because of his reference to “functionality” in [214], which appears to be a slip of the pen having regard to what he went on to say in the last sentence of [215]. It is because the test he applied was that of “skill and labour”, which was the test applied by the English courts prior to Infopaq, including in Navitaire Inc v easyJet Airline Co Ltd [2004] EWHC 1725 (Ch), [2006] RPC 3 and Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd [2006] EWHC 24 (Ch), [2006] RPC 14, and not the test of “author’s own intellectual creation” laid down by the Court of Justice. As can be seen from cases such as Football Dataco and Funke Medien, these two tests are not the same, and the European test is more demanding; although Painer establishes that even a simple portrait photograph may satisfy it in an appropriate case. In fairness to the judge, I should make it clear that he was not referred to any of the relevant case law on this question (although the Defendants cited BSA, they did so in relation to a different issue).

It follows that this Court must re-assess the originality of the R & P Charts applying the correct test. Before turning to consider the evidence, it is important to make five points. First, the test is an objective one. Secondly, the test is not one of artistic merit: section 4(1)(a) of the 1988 Act expressly provides that graphic works qualify as artistic works “irrespective of artistic quality”, and nothing in the case law of the CJEU suggests otherwise. Thirdly, the burden of proof lies on the Claimants. Fourthly, particularly given that we are concerned with graphic works, a key item of evidence is the works themselves. Fifthly, as counsel for the Defendants rightly emphasised, the functionality of the Software is irrelevant to this question. The enquiry concerns the visual appearance of the R & P Charts. Given the informative purpose of the R & P Charts, the visual appearance is primarily a matter of the layout of the R & P Charts.

It can be seen from the example of the R & P Charts reproduced above, particularly when enlarged, that the various component parts of the image have been laid out with some care. Mr Mitchell has designed the display so as to cram quite a large amount of information into a single screen. Moreover, he has made choices as to what to put where, including such matters as which commands to put into the ribbon and in what order. He also selected what fonts and colours to use.

When one turns to Mr Mitchell’s evidence, his statement that “the look and feel of it is my brainchild” was not challenged. Nor were his statements that “[e]verything is original” and “everything on there is my design” because, although he had sourced components from a library, he had put them “into various locations”. The cross-examiner used the analogy of building something from Lego bricks, and in my view the analogy is a good one. As the Court of Justice held in BSA at [48], “the national court must take account, inter alia, of the specific arrangement or configuration of all the components which form part of the graphic user interface”. Mr Mitchell did not enlarge upon the choices he had made, but he was not asked about this. Nor was it put to Mr Mitchell that the visual appearance of the R & P Charts was dictated by technical considerations, rules or other constraints which left no room for creative freedom. Nor did the Defendants adduce any evidence to contradict Mr Mitchell’s evidence, such as similar graphical user interfaces produced by third parties. As the judge observed, the evidence was limited, but nevertheless it was all one way.

It is plain that the degree of visual creativity which went into the R & P Charts was low. But that does not mean that there was no creativity at all. The consequence of the low degree of creativity is that the scope of protection conferred by copyright in the R & P Charts is correspondingly narrow, so that only a close copy would infringe: see Infopaq at [45]-[48]. (It is sometimes suggested that Painer at [95]-[98] is authority to the contrary, but all that passage establishes is that the protection conferred by copyright on portrait photographs as a category is not inferior to that enjoyed by other categories of works, including other kinds of photographs.) It does not mean that the R & P Charts are not protected by copyright at all, which would have the consequence that even an identical copy would not infringe.

I therefore conclude that, even though the judge applied the wrong test, he was correct to find that the R & P Charts were original. I would therefore dismiss the Defendants’ appeal, save that I would restrict the declaration made by the judge to the R & P Charts>>.

(notizia e link a Bailii da

Tutela di autore per le carte geografiche? Anche si

Trib. Milano n. 72/2023 del 20.01.2023 , RG 10372/2020, rel. Salina:

<<Ciò posto e ferma, quindi, la astratta tutelabilità ai sensi della Legge sul diritto d’autore delle rappresentazioni grafiche per cui è causa, la protezione invocata dall’odierno attore e, quindi, il riconoscimento in capo allo stesso, quale autore dell’opera, dei relativi diritti patrimoniali e non patrimoniali, non può prescindere, a ben vedere, da una valutazione, specifica ed in concreto, dei requisiti prescritti ex lege a questo fine.
In particolare, l’opera dell’ingegno meritevole di tutela autoriale deve essere connotata, non solo, da originalità e novità, ma, soprattutto, deve avere carattere creativo, essendo preclusa la suddetta tutela per opere che riproducono, in modo diretto o fortemente evocativo, un’opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l’ipotesi di plagio.
In particolare, ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e, di creatività artistica.
Ma la parte che intende beneficiare di tale tutela ha, anzitutto, l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza>>.

Sul caso de quo:

<<Non si evince, infatti, quali sarebbero gli elementi grafici, estetici, cromatici, anche in reciproca combinazione tra loro, nei quali troverebbe espressione il carattere creativo conferito dall’autore, e, per ciò, il contributo personale nell’esteriorizzazione dell’idea alla base delle opere.
Del resto, la composizione dei dati e degli elementi ivi riportati, al di là della sua
lacunosa allegazione in atti, non risulta comunque originale e, in ogni caso, tale da consentire di cogliere un apporto individualizzante dell’autore che valga a rendere dette rappresentazioni inedite rispetto a quelle di cui parte convenuta, come detto, ha dimostrato documentalmente l’esistenza.
Il grave deficit assertivo e probatorio delle argomentazioni svolte dall’attore in punto di creatività delle opere per cui è causa preclude inevitabilmente la tutelabilità autoriale dal medesimo invocata, non essendo sufficiente a sopperire ad una siffatta carenza la mera dicitura, su di esse apposta, “Copyright Consultec Delta di Cazzola Daniele @giugno 2002 tutti i diritti sono riservati”.
Infatti, si tratta di una sorta di autocertificazione, in quanto tale unilateralmente
predisposta e riportata sulle rappresentazioni grafiche de quibus dal loro stesso autore, la cui valenza, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, non può, in ogni caso, prescindere dalla verifica, positiva ed in concreto, dei requisiti di creatività ed originalità necessariamente richiesti dalla disciplina sopra commentata, potendo, semmai, detta autoreferenziale dicitura rilevare su un diverso piano contrattuale estraneo, però, al thema decidendum del presente giudizio.
Parimenti priva di rilevanza, sotto i medesimi profili fin qui esaminati, può attribuirsi al riconoscimento del copyright rivendicato dall’attore così come operato dalla Regione  Emilia Romagna con il documento prodotto dal Cazzola sub all. n. 3, giacché, anche in questo caso, la tutela autoriale presuppone il riscontro, positivo ed in concreto, dei requisiti come sopra prescritti ex lege>>.

Il collegio, poi, afferma che requisiti per la tutela sono pure l’originalità e la novità, oltre alla creatività (lo dà per scontato senza motivare, probabilmente perchè irrilevante al decidere). Solo che l’originalità è concetto sconosciuto in diritto di autore e che la novità è assai discussa, mancando agganci legislativi.

Diritto di autore su fiabe , anzi su una loro particolare modalità editoriale-rappresentativa

Appello Firenze n. 669/2023 del 03.04.2023, RG 1132/2022, rel. Nicoletti, sul tema in oggetto conferma la sentenza di 1 grado circa la tutela come opera dll’ingegno della innovativa  modalitàò edutoriale di rapprestnazione di fiabe tradizionali:

<<Il giudicante, poi, correttamente, dopo aver esemplificato i dati terminologici di
cui sopra, ha ritenuto che l’oggetto di causa non fosse l’idea, ma l’opera
compiuta. Infatti, ha affermato che “nel caso di specie, l’opera di cui si chiede la
protezione è rappresentata dai cofanetti della collana “Carte in tavola”. Ora, è pacifico
che il contenuto dei cofanetti sia costituito dalle fiabe tradizionalmente raccontate ai
bambini. Tuttavia, applicando i suesposti principi, occorre guardare non all’idea in sé,
al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva. Dalla disamina delle opere, il
cui deposito cartaceo è stato autorizzato in sede istruttoria, emerge come il suo autore abbia voluto rappresentarle mediante una visione personale delle stesse: il cofanetto,
ciascuno avente ad oggetto una fiaba, è composto da una serie di schede sulla quali
da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che
poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni
dell’intera fiaba. Ebbene, si ritiene che una tale rappresentazione delle tradizionali
fiabe per bambini sia caratterizzata da innovazione ed originalità, distinguendosi dai
differenti libri con immagini colorate, per essere stampato sui due lati di singole
schede.”.
La ricostruzione del Tribunale, quindi, è del tutto in linea con l’interpretazione
costante fornita dalla giurisprudenza della normativa di riferimento.
E’ poi condivisibile l’affermazione secondo cui l’opera “Carte in tavola” presenta
un contenuto creativo, rappresentato dal fatto che il Faglia ha inteso
rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa,
ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro
successione raccontano la storia. Tale metodologia di racconto, infatti, si presenta
come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali.
L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa,
pertanto, connota il Faglia quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a
richiedere il riconoscimento della paternità della stessa.

E’ poi irrilevante il fatto che altri soggetti siano gli autori del testo e delle
illustrazioni>>

E poi:

<<L’art.  4 della legge sul diritto di autore, infatti, prevede che “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”.
In tale ambito può essere calata anche l’opera di cui si discute, rientrando nel
concetto di “trasformazione da un’altra forma letteraria o artistica” anche la
narrazione di fiabe tradizionali mediante carte illustrate, in relazione alle quali
l’aspetto di creatività va rinvenuto proprio nella modalità di rappresentazione
della storia.
Quello che viene tutelato nel caso in esame, infatti, non è una mera idea, come
afferma l’appellante, ma l’ideazione di una forma di rappresentazione delle storie avente carattere innovativo>>

interessante applicazione dell’art. 1304 cc, poi , da parte della Corte , avendo l’altro convenuto stipulato in precedenza una transazione con l’attore.

Per il Tribunale di Parigi c’è diritto di autore sui font tipografici (anche se non c’è violazione nel caso specifico)

Interessante decisione (in francese) segnalata da Kevin Bercimuelle-Chamot su IpKat del 28 marzo 2023.

Si tratta di Trib. Parigi , N° RG 20/06208, del 31 Mars 2023  che deide la lite tra il font « Le Monde Journal » e « Spectral » , creato per conto di Google (che è parte in causa).

Si tratta di opera tutelabile:

<<28. Aucun de ces choix n’est inédit et chacun se rerouve dans certaines autres typographies
traditionnelles ou polices de caractères récentes . En particulier, le remplacement de la goutte
par une terminaison qui se finit vers une pointe en bas cassée par un trait court, présentée par
M. X comme un parti pris esthétique constituant l’essence même du caractère typographique
Le Monde Journal, se retrouve dans des typographies du XVIII siècle et aussi des polices
actuelles (Charter, Swiss works,ème Malabar). Toutefois, la typographie Le Monde Journal
présente un aspect particulier obtenu par différents parti-pris tels que le dégraissage des
verticales au profit des horizontales, la taille respective des hauteurs d’œil d’une part,
majuscules et ascendantes d’autre part, ainsi que les détails d’empattements trapézoïdaux et le
dessin particulier des gouttes. Cette combinaison, qui permet d’atteindre l’objectif de gains de
lisibilité et d’espace mais qui aurait pu être obtenu par d’autres moyens, est originale, révèle
des choix arbitraires et reflètent l’empreinte de la personnalité de son auteur.

29. Dès lors la combinaison des caractéristiques énumérées au point 27 ci- dessus fait de la
police Le Monde Journal une œuvre typographique originale protégeable en tant que telle par
le droit d’auteur>>.

(da google translate: < 28. Nessuna di queste scelte è nuova e ciascuna si trova in certe altre tipografie
caratteri tipografici tradizionali o recenti. In particolare, la sostituzione della gotta
da un finale che termina in un punto in basso spezzato da una breve linea, presentato da
Mr. X come pregiudizio estetico che costituisce l’essenza stessa del carattere tipografico
Le Monde Journal, si trova nelle tipografie del XVIII secolo e anche nei caratteri
corrente (Carta, opere svizzere, th Malabar). Tuttavia, la tipografia di Le Monde Journal
ha un aspetto particolare ottenuto da diversi pregiudizi come lo sgrassaggio di
verticali a favore degli orizzontali, la rispettiva dimensione delle altezze degli occhi da un lato,
capitelli e ascendenti dall’altro, così come i dettagli di serif trapezoidali e il
particolare disegno delle gocce. Questa combinazione, che permette di raggiungere l’obiettivo di guadagni di
leggibilità e spazio ma che avrebbe potuto essere ottenuto con altri mezzi, è originale, rivela
scelte arbitrarie e riflettono l’impronta della personalità del suo autore.

29. La combinazione delle caratteristiche elencate al precedente paragrafo 27 rende quindi il
font Le Monde Journal un’opera tipografica originale tutelabile come tale da
diritto d’autore>>).

Però Google/Spectal non lo viola, data la sufficiente distanza grafica.

Linee guida dello US Copyright Office sulla registrabilità di opere prodotte con intelligenza artificiale

Sono state diffuse le “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence” , 10-16 marzo 2023.

Fonte: web page dell’Ufficio .

Il passo interessante è sub III:

<<It begins by asking ‘‘whether the ‘work’ is basically one of human authorship, with the computer [or other device] merely beingan assisting instrument, or whether thetraditional elements of authorship in the work (literary, artistic, or musicalexpression or elements of selection,arrangement, etc.) were actually conceived and executed not by man but by a machine.’’ In the case of works containing AI-generated material, theOffice will consider whether the AI contributions are the result of‘‘mechanical reproduction’’ or instead of an author’s ‘‘own original mentalconception, to which [the author] gave visible form.’’ The answer will depend on the circumstances,particularly how the AI tool operatesand how it was used to create the final work. This is necessarily a case-by case inquiry. If a work’s traditional elements of authorship were produced by a machine, the work lacks human authorship and the Office will not register it.
For example, when an AI technology receives solely a prompt from a human and produces complex written, visual, or musical works in response, the ‘‘traditional elements of authorship’’ are determined and executed by the technology—not the human user.
Based on the Office’s understanding of the generative AI technologies currently available, users do not exercise ultimate creative control over how such systems interpret prompts and generate material.
Instead,these prompts function more like instructions to a commissioned artist—they identify what the prompter wishes to have depicted, but the machine determines how those instructions are implemented in its output.
Forexample, if a user instructs a text generating technology to ‘‘write a poem about copyright law in the style ofWilliam Shakespeare,’’ she can expect the system to generate text that is recognizable as a poem, mentions copyright, and resembles Shakespeare’s style. But the technology will decide the rhyming pattern, the words in each line, and the structure of the text.
When an AI technology determines the expressive elements of its output, the generated material is not the product of human authorship. As a result, that material is not protected by copyright and must be disclaimed in a registration application.
In other cases, however, a work containing AI-generated material will also contain sufficient human authorship to support a copyright claim. For example, a human may select or arrange AI-generated material in a sufficiently creative way that ‘‘the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship.’’ Or anartist may modify material originally generated by AI technology to such a degree that the modifications meet the standard for copyright protection. In these cases, copyright will only protect the human-authored aspects of the work, which are ‘‘independent of’’ and do ‘‘not affect’’ the copyright status of the AI-generated material itself>>
Mi pare affermazione di buon senso.

L’immagine fumettistica creata tramite intelligenza artificiale non è protetta come opera dell’ingegno : decisione interessante dello US Copyright Office

dal sito https://processmechanics.com/author/vanl/ si apprende della decisione February 21, 2023 dello US Copiright Office (poi: c.o.)  nel caso  <Zarya of the Dawn (Registration # VAu001480196)> .

Viene ivi offerto anche il link diretto al testo di quest’ultima.

In breve il c.o. nega la registrazione (là necessaria a quasi ogni fine) perchè il fumetto (o meglio: le immagini) sono state geenrate da intelligenza ariticiale (Midjourney: generatore di immagini) anche se su input (prompts) della artista (Kristina Kashtanova, poi: KK).

Noin può infatti ravvisarsi “work of authorship”.

Mon è servita l’allegazione per cui KK avesse provato moltssimi prompts per generare l’immagimne migliore, poi scelta per il fumetto

Il c.o. invece ammette il copyright sui testi e sull’arrangement di immagini+testo.

Nella decisione è desritto bene il funzionament di Midjourney (lato utente : non ovviamnte la logica algoritmica alla base)

<< Based on the record before it, the Office concludes that the images generated by
Midjourney contained within the Work are not original works of authorship protected by
copyright.
See COMPENDIUM (THIRD) § 313.2 (explaining that “the Office will not register works
produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically
without any creative input or intervention from a human author”). Though she claims to have
“guided” the structure and content of each image, the process described in the Kashtanova Letter
makes clear that it was Midjourney—not Kashtanova—that originated the “traditional elements
of authorship” in the images.
Ms. Kashtanova claims that each image was created using “a similar creative process.”
Kashtanova Letter at 5. Summarized here, this process consisted of a series of steps employing
Midjourney. First, she entered a text prompt to Midjourney, which she describes as “the core
creative input” for the image.
Id. at 7–8 (providing example of first generated image in response
to prompt “dark skin hands holding an old photograph –ar 16:9”).
14 Next, “Kashtanova then
picked one or more of these output images to further develop.”
Id. at 8. She then “tweaked or
changed the prompt as well as the other inputs provided to Midjourney” to generate new
intermediate images, and ultimately the final image.
Id. Ms. Kashtanova does not claim she
created any visual material herself—she uses passive voice in describing the final image as
“created, developed, refined, and relocated” and as containing elements from intermediate
images “brought together into a cohesive whole.”
Id. at 7. To obtain the final image, she
describes a process of trial-and-error, in which she provided “hundreds or thousands of
descriptive prompts” to Midjourney until the “hundreds of iterations [created] as perfect a
rendition of her vision as possible.”
Id. at 9–10.
Rather than a tool that Ms. Kashtanova controlled and guided to reach her desired image,
Midjourney generates images in an unpredictable way. Accordingly, Midjourney users are not
the “authors” for copyright purposes of the images the technology generates. As the Supreme
Court has explained, the “author” of a copyrighted work is the one “who has actually formed the
picture,” the one who acts as “the inventive or master mind.”
Burrow-Giles, 111 U.S. at 61. A
person who provides text prompts to Midjourney does not “actually form” the generated images
and is not the “master mind” behind them. Instead, as explained above, Midjourney begins the
image generation process with a field of visual “noise,” which is refined based on tokens created
from user prompts that relate to Midjourney’s training database. The information in the prompt
may “influence” generated image, but prompt text does not dictate a specific result.
See
Prompts
, MIDJOURNEY, https://docs.midjourney.com/docs/prompts (explaining that short text
prompts cause “each word [to have] a more powerful influence” and that images including in a
prompt may “influence the style and content of the finished result”). Because of the significant
distance between what a user may direct Midjourney to create and the visual material
Midjourney actually produces, Midjourney users lack sufficient control over generated images to
be treated as the “master mind” behind them.
>>

Pertanto secondo il c.o.:

<<The fact that Midjourney’s specific output cannot be predicted by users makes
Midjourney different for copyright purposes than other tools used by artists. See Kashtanova
Letter at 11 (arguing that the process of using Midjourney is similar to using other “computerbased tools” such as Adobe Photoshop). Like the photographer in Burrow-Giles, when artists
use editing or other assistive tools, they select what visual material to modify, choose which
tools to use and what changes to make, and take specific steps to control the final image such
that it amounts to the artist’s “own original mental conception, to which [they] gave visible
form.”15 Burrow-Giles, 111 U.S. at 60 (explaining that the photographer’s creative choices made
the photograph “the product of [his] intellectual invention”). Users of Midjourney do not have
comparable control over the initial image generated, or any final image. It is therefore
understandable that users like Ms. Kashtanova may take “over a year from conception to
creation” of images matching what the user had in mind because they may need to generate
“hundreds of intermediate images.” Kashtanova Letter at 3, 9>>.

 

Creatività di opera digitale

Cass. 16.01.2023 n° 1.107, sez. 1, rel. Scotti,. sull’argomento.

Poche le consiedraizoni realmente interessanti, ripetendosi tralatici giudizi sulla creatività:

<<4.3. Nel caso di specie la Corte di appello è partita dall’esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Di conseguenza la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)>>.

Interessante è semmai il giudizio sul perchè la sentenza non sia apparente/carente , ma sufficientemente motivata: compito difficile su un concetto vago come quello di creativirtà. Ecco :

<<4.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l’opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall’ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l’immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo (pag.11, primo periodo).

La Corte di appello, poi, ha rafforzato tale valutazione, dando conto dell’ampia valorizzazione impressa all’opera da parte della stessa RAI in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali. Ha infine considerato quale ulteriore indizio confirmativo il grado di notorietà raggiunto dall’opera sul web, dando conto di visualizzazioni, preferenze e commenti.

4.5. La motivazione è pertanto esistente e non meramente apparente e rende ragione del percorso seguito dai giudici genovesi: l’opera non è una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione; la stessa RAI l’ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione; gli utenti hanno reagito positivamente con acquisizione di un buon grado di notorietà.>>

Inrterssante, infine, è l’apertura verso la creatività di opera frutto di software (intellegenza artificiale?):

<<5.1. La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.

La ricorrente sostiene che l’opera dell’arch. B. è una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. “frattale”, ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer.

(…) 5.3. La questione è nuova perché non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l’avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello.

Non è certamente sufficiente a tal fine l’ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (cfr ricorso, pag.17), se, com’e’ avvenuto nel caso concreto, la RAI non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione.

E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa.>>

La Sc ribadisce cjhe il giuidizi odi creatività è di fatti e no di diriutto, , § 4.6. Il che però non è esatto.

Banana attaccata con scotch al muro: 1) è opera d’arte ? 2) in caso positivo , riprodurla con leggere differenze viola il copyright?

I distretto sud della Florida  risponde positivamente ad entrambe le domande (Southern District of Florida , 6 luglio 2022, Case 1:t21-cv-20039-RNS , Morford c. Cattelan).

Sentenza interssante per il ragionamento condotto sui sempre scivolosi due temi citati.

Si v. le opere a paragone, ben riprodotte in sentenza.

Sub 1: While using silver duct tape to affix a banana to a wall may not espouse
the highest degree of creativity, its absurd and farcical nature meets the
“minimal degree of creativity” needed to qualify as original.
See Feist, 499 U.S.
at 345;
see also Kevin Harrington Enters., Inc. v. Bear Wolf, Inc., No. 98-CV-
1039, 1998 WL 35154990, at *6 (S.D. Fla. Oct. 8, 1998) (Ungaro, J.) (noting
that originality involves “the author’s subjective judgment in giving visual form
to his own mental conception”) (citing
Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony
,
111 U.S. 53, 60 (1884)). While the Court cannot—and need not—give meaning
to Banana & Orange, at this stage the Court holds that Morford’s choices in
giving form to Banana & Orange are sufficiently original (p. 8).

sub 2: stabilito che ci fu “access potenziale”, secondo il diritto usa, stante la pluriuma presenza in rete (P. 8/9), IL GIUDICE si volge al requisito della substanzial similarity,. che viene ravvisata. Qui occorre tornare alle riproduizioni dele due iopere.

INizia col ricordare la alternativa ideaespression (solo la seconda è tutelabile)., di difficile applicaizone al caso nostro.

e dice: << While Morford is afforded no protection for the idea of a duct-taped
banana or the individual components of his work, Morford may be able to claim
some degree of copyright protection in the “selection, coordination, [and]
arrangement” of these otherwise unprotectable elements.
See Off Lease, 825 F.
App’x at 726 (discussing copyrighted works “formed by the collection and
assembling of preexisting materials . . . that are selected, coordinated, or
arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an
original work of authorship”) (quoting 17 U.S.C. § 101)).

In particular, Morford
can claim some copyright protection in the combination of his choices in color,
positioning, and angling.
See Off Lease, 825 F. App’x at 727 (holding that
copyright protection extended to “the outline, the [component’s] shape, and the
elaborate color scheme”);
see also Corwin v. Walt Disney Co., No. 6:02-cv-1377,
2004 WL 5486639, at *16 (M.D. Fla. Nov. 12, 2004) (holding that an “artist’s
selection as to how the [model pieces] were arranged in the painting, the colors
associated with the elements, and the overall structure and arrangement of the
underlying ideas” are protectable) (citing
Leigh, 212 F.3d at 1216).
Of course, there are only so many choices an artist can make in colors,
positioning, and angling when expressing the idea of a banana taped to a wall.
In general, this is called the merger doctrine—where the idea and the
expression of that idea merge.
See BUC Int’l, 489 F.3d at 1142 (holding that the
merger doctrine “provides that ‘expression is not protected . . . where there is
only one or so few ways of expressing an idea that protection of the expression
would effectively accord protection to the idea itself’”) (quoting
BellSouth, 999
F.2d at 1442)). However, Cattelan did not argue that the merger doctrine
applies (ECF No. 53 at 14 n.8), so the Court will not consider whether the
merger doctrine precludes any finding of infringement here.
Last, the comparison step. The Court finds, at the motion-to-dismiss
stage, that Morford sufficiently alleges that there is similarity in the (few)
protected elements of Banana & Orange. In both works, a single piece of silver
duct tape runs upward from left to right at an angle, affixing a centered yellow
banana, angled downward left to right, against a wall. In both works, the
banana and the duct tape intersect at roughly the midpoints of each, although
the duct tape is less centered on the banana in Morford’s work than in
Comedian.
Cattelan argues that the presence of additional elements in Banana &
Orange—namely, an orange, the green background, and the use of masking
tape borders—weigh against a finding of substantial similarity. (ECF No. 49
Case 1:21-cv-20039-RNS Document 56 Entered on FLSD Docket 07/06/2022 Page 10 of 11
at 13.) However, when determining copyright infringement, courts look to “the relative portion of the copyrighted work—not the relative portion of the
infringing work[.]”
See Peter Letterese and Assocs., Inc. v. World Inst. of
Scientology Enters.
, 533 F.3d 1287, 1307 (11th Cir. 2008) (noting that
otherwise defendants would be permitted to copy verbatim as long as they did
not copy an entire work).

In other words, “[t]he extent of copying must be
assessed with respect to both the quantitative and the qualitative significance
of the amount copied to the copyrighted work as a whole.
Id. (citing MiTek, 89
F.3d at 1560 & n.26);
see also Newman, 959 F.3d at 1302 (“Quantitatively
insubstantial copying may still be actionable if it is qualitatively substantial.”).
Here, while Banana & Orange contains additional elements that Morford does
not allege were copied, Morford’s duct-taped banana constitutes half of his
work, meaning that it is quantitatively significant to Banana & Orange.
Moreover, given its prominent positioning in Banana & Orange, Morford’s
banana is qualitatively significant as well.
See Newman, 959 F.3d at 1310
(holding that “[q]ualitative significance is often apparent on the face of the
copied portion of a copyrighted work”) (citing
Peter Letterese, 533 F.3d at 1315).
Therefore, the alleged infringement of Morford’s banana is sufficient,
quantitatively and qualitatively, to state a claim.
>>, p. 10-11.

E’ proteggibile come copyright il claim pubblicitario che elabora un marchio altrui?

La risposta è negativa qualora la componente creativa non sia separabile/distinguibile dal marchio denominativo alla base.

Si tratta del noto claim  << 500%Fiat >>,  che si appoggia sul marchio/denominazione sociale della nota casa automobilistica.

La Cassazione , sez. 1, con sentenza 8276 del 14.03.2022, rel. Fraulini ha in tale senso osservato: <<Del resto, riguardato in via generale, Nell’ipotesi in cui il messaggio pubblicitario faccia riferimento a marchi particolarmente noti e comunque esposti all’ammirazione del pubblico, è evidente che ciò che si cerca di ottenere è l’effetto di trascinamento che, nel costume sociale, è riconnesso alla commercializzazione dei prodotti che recano il detto marchio. Una tecnica di marketing ormai estremamente diffusa, che riguarda non solo le persone fisiche che sovente prestano la loro notorietà a beneficio del prodotto sponsorizzato, ma anche gli slogan che, in tutto o in parte, contengono al loro interno il riferimento essenziale alla notorietà del marchio cui alludono. E tanto accade perché il messaggio pubblicitario viene veicolato facendo leva proprio sulla notorietà, sulla diffusione, sul successo o sulla fama del claim in esso rappresentato.    Di talché è ben vero che, nell’accoppiamento dell’elemento notorio con il quid pluris del messaggio, tale elemento innovativo potrebbe astrattamente essere qualificato come innovativo, siccome certamente non comunemente associato all’elemento noto. Ma certamente, in astratto, la necessità che il claim debba essere valutata nella sua complessità può certamente condurre il giudice del merito, cui in concreto spetta l’accertamento caso per caso, a concludere nel senso dell’inscindibilità del claim, siccome derivante da un motivato accertamento che, senza l’effetto di trascinamento dell’elemento notorio, il messaggio pubblicitario non avrebbe alcuna capacità evocativa nel consumatore del settore.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato nel senso che nel claim in esame l’elemento notorio (marchio notorio Fiat) era inscindibilmente collegato all’altra parte del claim (la percentuale allusiva), siccome peraltro riferita a un modello di vettura di grandissima fama nell’ambito della gamma di prodotto della società. Di talché solo combinando i due fattori, il claim poteva elficamente divenire veicolo di comunicazione nei settori specializzati, come presso il grande pubblico, che non recepirebbe il messaggio pubblicitario convogliato tramite una sola parte (non allusiva al marchio notorio) del claim in esame.

Può quindi pronunciarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 2, n. 4, (legge sul diritto d’autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo.>>

A nulla , concluide la SC, che la riforma del 2001 (d. lgs. 95 del 2001, art. 22) abbia tolto il requisito della scindibilità dala testo dell’artg. 2 n. 4 l. aut.