Cass. Sez. I, Ord. 21/02/2024, n. 4648, rel. Tricomi, sulla pubblicaizone del sito del Comune della targa di un veicolo estraneo alla infrazione contestata:
<<3.3.- Va ricordato che questa Corte ha già affermato che la targa automobilistica è un dato che consente la identificazione diretta del proprietario e che ciò che assume rilievo decisivo, in materia di protezione dei dati personali è dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell’alveo del trattamento (Cass. n. 19270/2021); sia pure con la precisazione, in fattispecie concernente l’impiego di parcometri evoluti atti a registrare targa e localizzazione del veicolo in sosta, che “Nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell’intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario, il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo (fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali degli utenti, raccolti attraverso una certa tipologia di parcometri, senza essere stata previamente nominata quale sub-responsabile per il trattamento e, dunque, in assenza dei requisiti di interesse pubblico che insistono in capo al titolare effettivo del trattamento stesso).” (Cass. n.35256/2023).
3.4.- La decisione, che non si è conformata a questi principi risulta, pertanto, errata e la decisione va cassata.
3.5.- Nel caso di specie, infatti la visualizzazione della targa dell’autoveicolo in questione, estraneo alla violazione contestata, si colloca nell’ambito di un più ampio rilievo fotografico che, unitamente agli altri elementi confluiti nello stesso (luogo ed ora della ripresa e rappresentazione del contesto globale in cui era evidenziata la violazione riscontrata a carico del veicolo contravvenzionato), appare idoneo a consentire una profilazione, senza che sia stato nemmeno accertato che ciò poteva essere funzionale o necessario alla compiuta esecuzione del controllo amministrativo.
3.6.- Ne consegue che, in sede di rinvio il Tribunale, a fronte del trattamento della targa dell’autoveicolo di proprietà di un terzo, connesso all’accertamento dell’infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, dovrà verificare se tale trattamento abbia esorbitato i principi e le modalità fissate negli artt. 3, 11, 18 e 19, del D.Lgs. n. 196/2003, dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all’identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all’esterno mediante l’esposizione in una fotografia documentante l’infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura. In relazione a tale complessivo trattamento, si dovrà accertare se ricorreva la necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità proprie dell’atto adottato, se ricorreva un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1,lett. d) del Codice) e se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex art.24, comma 1, lett. a), c) del D.Lgs. n. 196/2003; se la fattispecie, ricadeva o meno nell’ambito di applicazione dell’art.25, comma 2, che stabilisce “2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.” >>
Insegnamento esatto, anche se scontato.
Più interessante è invece il passaggio che tratta il come vada (ex ante) considerata la possibilità che il conducente non sia il proprietario (unico soggetto desumibile dal PRA) o che questi sia un ente anzichè persona fisica