Ancora giurisprudenza fiorentina su diffamazione a carico di Matteo Renzi: App. Firenze n° 18/2023 del 04.01.2023, RG 14.199/2020, rel. Zanda.
Non ci son approfondimenti di rileivo, nemmeno circa lo strumento utilizzato (post su Twitter)
Fatto:
<<Tanto premesso si rileva che parte attrice ha depositato il tweet di cui si duole (vd. doc. 1), e in questo tweet si rinviene l’immagine di Del Rio, Renzi , Lotti e Boschi e sopra sta scritto: “intercettazioni Guidi: ho le foto dei mafiosi”>>
Sul mezzo diffusivo usato:
<<Dunque tornando al doc. 1 si tratta di un tweet collegato all’account della convenuta e dunque diretto alla cerchia ristretta dei suoi followers, e tale piattaforma social si caratterizza per un “messaggio lampo” di cd. micro-blogging in cui sono ammessi al massimo 140 caratteri con trasformazione in link dei messaggi che superano queste dimensioni.
La caratteristica di Twitter è dunque il micro blogging che porta nel web il sistema messaggistico SMS, dove un soggetto iscritto con account twitter comunica con altri soggetti che lo seguono o segue altro soggetto e tutti devono essere iscritti alla piattaforma Twitter.
Nella piattaforma Facebook non c’è né questo limite di caratteri né i messaggi per esser visibili devono essere aperti da chi sia iscritto su facebook; i messaggi facebook resi pubblici, infatti, possono esser visibili anche a chi non sia iscritto alla stessa piattaforma.
Dunque, la diffusività di un messaggio pubblicato nelle due piattaforme è molto differente sulle due piattaforme, per le diverse caratteristiche strutturali, essendo maggiore la potenzialità diffusiva dei post pubblicati su facebook.>>
Ricorda la tabnella milanese per la determianzione del risarcimento:
<<Da tali tabelle sono state ricavate le seguenti indicazioni rilevanti, i cui criteri possono valere anche per il cinguettii su Twitter: – notorietà del diffamante, – carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, – natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), – condotte reiterate, campagne stampa, – collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;
– intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale), – mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell’ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato, – risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente), – natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, – reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale), – limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome), – ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale, – rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi, – pubblicazione della sentenza>>+
Concliusione in euro 20.000,00:
<<Orbene si ritiene equo liquidare all’attore l’importo omnicomprensivo (compreso danno da ritardo) pari ad euro 20.000,00 in quanto si è trattato di episodio unico, inoltre dai documenti prodotti dalle parti emerge che vi erano altri articoli dello stesso contenuto, dove compariva l’immagine anche dell’attore, associato alla questione delle foto Di Del Rio e scandalo Guidi; inoltre non vi è prova del fatto che gli altri articoli traggano origine dal twett pubblicato dalla convenuta essendo verosimile il contrario tenuto conto della limitata efficacia di un twett senza costrutto rispetto ad un articolo di testata giornalistica online (vd. doc. 3); si tiene poi conto che l’attore ha lasciato trascorrere quasi 5 anni dal fatto, e poi si tiene anche conto del fatto che non sono stati forniti al giudicante né elementi utili a conoscere la diffusività lesiva di quello specifico tweet della convenuta, che, esaminato nella parte delle condivisioni e gradimento esprime invero una molto limitata diffusività e scarsa sequela; nemmeno sono stati forniti elementi utili sul danno conseguenza ossia elementi utili a modulare il risarcimento in modo da adattarlo alle conseguenze sofferte dal richiedente sia sul piano personale che professionale come conseguenza diretta del tweet creato dalla convenuta>>