Sul diritto connesso del produttore fonografico, un’interessante e approfondita sentenza romana

Trib. Roma n. 12.101/2023 del 4 agosto 2023, RG 80798/2018, rel. Basile , nella lite tra il maestro Vessicchio e la RAI, di cui ha dato ampiamentoe conto la stampa oggi.

La sentenza farà testo, dato l’approfondimento del tema e la numerosità delle questioni affrontate. E’  non definitiva  rimetendo sul ruolo ex art. 279 n. 4 cpc per al quantificaizone del credito del maestro Vessicchio in base alle perizie espletate sulle dimensjoni dell’avvenuto utilizzo.

Il dubbio di base era se il maestro consegnando un master a RAI, in esecuzione di contratto, ne fosse anche il produttore ex art. 73 e 73 bis legge aut.

Principali insegnamenti presenti in sentenza:

1) non serve essere imprendutiore del settore, basta organizzare la produzione fonografica ancbe solo in quella ‘occcasione:

<<Partendo da quest’ultima norma, il Collegio rileva in primo luogo l’infondatezza della contestazione di parte convenuta relativa alla non ravvisabilità della qualifica di produttore fonografico in capo al Maestro VESSICCHIO e/o alla società CIAOSETTE, sul presupposto che essi, in spregio a quanto previsto dall’art. 78 L.d.A., non avrebbero agito in qualità di imprenditore, né avrebbero sostenuto gli investimenti necessari per la registrazione.
Difatti, benché nella stragrande maggioranza dei casi il produttore fonografico svolge tale attività in maniera continuativa e professionale con scopo di lucro e, dunque, acquisisce la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., la norma invocata da RAI e RAI COM non impone affatto la qualifica di imprenditore commerciale in capo al produttore fonografico, ma considera come “produttore di fonogrammi” qualunque persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni.
Deve pertanto ritenersi che la qualifica di produttore fonografico e il conseguente diritto alla corresponsione dell’equo compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis L.d.A. spetti a chiunque abbia assunto l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni su un supporto fonografico (c.d. master), indipendentemente dal fatto che esso rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale e – come si vedrà meglio appresso – a prescindere dal fatto che la fissazione sia avvenuta nell’ambito di un’attività commerciale finalizzata alla messa in commercio delle copie.
Anche con riguardo all’iniziativa e alla responsabilità della prima fissazione dei suoni, non colgono nel segno le contestazioni di parte convenuta secondo le quali gli attori non avrebbero fornito la prova di aver effettivamente compiuto le attività necessarie alla produzione, duplicazione e commercializzazione dei relativi supporti fonografici, adempiendo alle formalità e agli obblighi facenti carico al produttore fonografico, né avrebbero agito di loro iniziativa, ma su specifico incarico conferito al Maestro VESSICCHIO dalla stessa RAI COM, che lo avrebbe incaricato di produrre le musiche di accompagnamento originali del programma “La prova del cuoco”.
Rimandando la trattazione del profilo della commercializzazione dei supporti fonografici al tema della utilizzazione secondaria dei fonogrammi in contestazione, rileva il Collegio come la documentazione versata in atti dagli attori documenti sufficientemente la circostanza che la prima fissazione su supporto fonografico delle opere musicali utilizzate dalla RAI nel programma La prova del cuoco avvenne nell’anno 2000 su iniziativa del Maestro VESSICHIO, in proprio e quale legale rappresentante di CIAOSETTE, negli Studi di registrazione Plastic Studios (cfr. dichiarazione di Silvio Capitta, legale rappresentante della Plastic Studios, All. 3).
Gli attori provvidero, altresì, a remunerare gli artisti interpreti che avevano preso parte alle registrazioni (cfr. dichiarazioni dei sigg.ri Pino Perris, Maurizio Dei Lazzareti e Renato Pistocchi, All. 4).
Gli altri brani di sottofondo furono invece registrati, sempre su iniziativa del Maestro VESSICCHIO, in proprio e quale legale rappresentante di CIAOSETTE, nell’anno 2006 presso gli studi Meggaride Sound, sostenendone i relativi costi (cfr. dichiarazione del sig. Claudio Ribulet depositata sub All. 5 e dichiarazioni dei sigg.ri Pino Perris e Maurizio Dei Lazzareti, All. 4) (…).

Riguardo al secondo profilo, giova ripetere che né il dato letterale, né l’interpretazione dell’invocato art. 78 L.d.A. pongono condizioni o limiti minimi all’importo dell’investimento economico per l’acquisto della qualifica di produttore fonografico in capo a chi assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni.
Dunque, anche investimenti di modesta entità possono essere idonei a realizzare la prima fissazione dei suoni su un supporto fonografico in grado di essere utilizzato da terzi per scopo di lucro o senza scopo di lucro.
L’analisi della fattispecie costitutiva dei diritti sul fonogramma e la definizione di produttore fonografico contenuta nell’art. 78 L.d.A. indicano chiaramente che il titolo d’acquisto originario dei diritti di produttore fonografico di cui agli artt. 72 e ss. L.d.A. è costituito dall’assunzione dell’iniziativa e del rischio economico della realizzazione di una fissazione sonora nuova e originale (la c.d. prima fissazione).
La norma in esame – come si vedrà anche in seguito – neppure condiziona l’acquisto a titolo originario dei diritti sul fonogramma alla “primaria” attività di produzione, duplicazione e commercializzazione dei supporti fonografici.
Sicché, anche nel caso in cui la prima fissazione delle opere musicali destinate al programma RAI “La prova del cuoco” fosse avvenuta al solo fine di consegnare il master all’utilizzatore finale (RAI ), gli odierni attori avrebbero comunque acquistato ab origine la qualifica di produttori fonografici e, di conseguenza, i diritti ad essi spettanti ai sensi degli artt. 72 e 73-bis L.d.A. per ogni utilizzazione del supporto fonografico, indipendentemente dalla sua riproduzione in ulteriori supporti fonografici, distribuzione e commercializzazione.>>.

2) irrilevante la mancata richiesta e apposizione di contrasssegno SIAE:

<<Anche la deduzione relativa alla mancata richiesta dei contrassegni SIAE, con il pagamento dei relativi diritti d’autore, non coglie nel segno.
E’ evidente, infatti, che l’apposizione del contrassegno SIAE su ogni supporto fonografico contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere dell’ingegno di cui all’art. 1 L.d.A., oltre ad essere finalizzata alla protezione del diritto d’autore degli autori delle opere ivi fissate (questione che, come detto, non viene in alcun rilievo in questa sede), riguarda i supporti fonografici “destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro”.
Ne discende, al contrario, che qualora, come nel caso in esame, il supporto fonografico non sia destinato alla vendita e/o al noleggio al pubblico a fine di lucro, non sussiste alcun obbligo di apporre il contrassegno SIAE sul master realizzato e destinato ad essere utilizzato direttamente da un’emittente televisiva, né sussiste l’esigenza di tutelare attraverso tale accorgimento il diritto d’autore>>

3) distinzione concettuale netta tra incarico di creazione dell’opera e produzione del fonogramma, p. 24-25

4) la cessione dei diritto sull’opera non comporta la cessione di quello di produttore, anche ex art. 109/1 l. aut.

5) la proprietà della res è un diritto diverso da quello al compenso come produttore fonografico, p. 28-29

6) non è richiesta una previa utilizzione primaria perchè maturi l’equo compensui ex 73-73 bis l. aut. su quelle secodnarie : quindi il compenso spetta anche su un master di opera mai prima commercializzata , p. 31/4

7) prescrizione 1: si tratta non di fatto illecito ma di violazione di obbligazione ex lege. Quindi opera il termine generale decennale, anzichè la diversa regola per ciò che va pagato ad anno o in termine minore ex art. 2948.4 cc.

8) prescrizione 2:  il termine  allora decorre dalle singole utilizzazioni.

sampling e protezione dei fonogrammi: notizie dalla UE

Nella causa C-476/17, Pelham ed altri c. Hutter e Schneider-Esleben, pendente avanti la Corte di Giustizia, si discute sulla liceità della riproduzione in un’opera musicale di un estratto (“sample”) della durata di due secondi, tratto da altra opera musicale come fissata in un fonogramma.  L’opera “riproducente” è Nur Mir (autori : Pelham e Hass; cantante: Setlur ), mentre l’opera riprodotta è  Metall auf Metall dei Kraftwerk. 

Ebbene l’avvocato generale Szpunar (conclusioni del 12.12.2018) dice che: 

i) tale riproduzione viola il dir. di riproduzione, perché il fonogramma è protetto per intero inscindibilmente. Non  si applica alcuna soglia minima o della minima unità espressiva, come per il diritto di autore: qui non si protegge la creatività, ma l’investimento finanziario e organzzartivo (il disco può contenere anche suoni non costituenti opere dell’ingegno);

ii) tale riproduzione non costituisce copia ai sensi dell’art. 9/1 lett. b della dir. 115/2006;

iii) il dir. UE osta ad una norma come quella tedesca che pare permettere l’elaborazione (indipendente)  quasi illimitata delle opere altrui , se qualora ciò superi l’ambito consensito dalla eccezioni previste nell’art. 5/1-2 della dir. 29;

iv) l’eccezione di citazione, di cui all’art. 5 dir. 29,  non si applica al sampling; v) gli Stati non possono introdurre eccezioni maggiori di quelle poste dall’art. 5 dir. 29.

vi) il diritto esclusivo del produttore di fonogrammi non contrasta necessariamente col diritto alla libertà di esrpressione posto dall’art. 13 carta dir. fondam. UE, essendo diritti di pari grado e dovendo quindi venir bilanciati.

NB: l’AG al § 76 ricorda che le nozioni utilizzate nella dir. 29 sono autonome e non rinviano alla normativa degli Stati membri

Inoltre circa le eccezioni, di cui all’art. 5/1-3 dir. 29 , l’A.G. osserva al § 77: <<Atteso che tali eccezioni, all’infuori di una, sono facoltative, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per quanto attiene alla scelta e alla formulazione delle eccezioni che ritengono opportuno recepire nel proprio diritto interno. Essi non possono invece introdurre eccezioni non previste né ampliare la portata di quelle esistenti. Va tuttavia osservato che tale margine di discrezionalità è anch’esso limitato, in quanto alcune di tali eccezioni rispecchiano il bilanciamento effettuato dal legislatore dell’Unione tra il diritto d’autore e vari diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione. Pertanto, la mancata previsione di talune eccezioni nel diritto interno potrebbe risultare incompatibile con la Carta >>

Vedremo cosa dirà la Corte


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