Così insegna Cass. 11.808 del 12.04.2022, rel. Fidanzia, circa un contratto in cui il recesso era stata pattuito nella forma della raccomandata A.R.
Alla luce dell’art. 48.2 d. lkgs. 82/2005 (codice dell’amministrazine digitale
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.>>,
la soluzione è esatta.
Stante la chiarezza del dettato normativo, è strano che il Tribunale a quo (Bologna) avesse negato l’efficacia della disdetta via pec