Stimolante sentenza (ex art. 702 ter cpc) da parte di Tib. Varese 02 agosto 2022 n° 1181/2022, RG 2572/2021 , rel. M.M. Recalcati, circa la lite promossa dall’utente censurato da Facebook (suo account nonchè gruppo) sostanzialmente per attività disinformativa.
Il Tribunale dà torto alla ricorrente e ragione a Fb.
Bene su giurisdizione , legge applicabile e contrattualità sinallagmatica del rapporto Fb / utente (cosa ormai scontata):
Meno bene laddove ritiene non vessatoria ex art. 34 cod. cons. il diritto unilaterale di “sospendere a suo insindacabile giudizio la propria prestazione conservando il diritto di fruire della controprestazione”: ci pare evidente uno significativo squilibrio di diritti e obbligjhi.
Punto assai interssate è la precisazione sulla distinzione giudizio in astratto e in concreto: << Il Tribunale non può però limitarsi a tale astratta valutazione, essendo chiamato a
verificare se, tenuto conto della natura del servizio oggetto del contratto, come indicato
dall’art. 34 cod. consumo, la tipizzazione delle condotte dell’utente giustificanti la
limitazione/sospensione del servizio non comporti uno squilibrio tra i diritti e gli
obblighi delle parti.
In particolare, poiché Facebook propone il proprio servizio a tutti gli utenti, senza
alcuna distinzione o limitazione all’ingresso), e poiché il servizio offerto consiste nel
consentire all’utente di incontrare altri soggetti, di esprimere la propria personalità e,
quindi, anche e soprattutto, di manifestare il proprio pensiero, la previsione di
limitazioni a questa libertà di espressione non comporta uno squilibrio contrattuale, in
danno dell’utente, nella misura in cui tali limitazioni non si risolvono in una lesione
dell’art. 21 Cost >>
Il giudizio va dato in astratto o solo al singolo tema volta per volta sub iudice? opta per la seconda , ma non pare corretto: la clausola va giudicata in astratto.
Il Trib. invece la ritiene vessatoria quando inibisca l’esewrcizio di diritto fondamentali come il diritto di espressione del lensiero ex 21 Cost.
IMportante l’affermazione di applicaizone di tale diritto -in sostanza.- verso qualunque privato che possa -per la sua posizione.- inibirlo in modo significativo.
Ritiene però che un’eccessiva compressione da parte delle clausole di Fb (applicate al tema specifico) non ci sia, dato che è a fronte di altri dirtti di pari valore (sicurezza e tranquillità degli altri utenti).
Esclusa la vessatorietà , nel caso concreto (era un post riportante intervento in aula della parlametnare Cunial contrario fortemente ai vaccini anticovid) la rimozione è stata valutata “giustificata” sotto il profilo della disinformazione. IL punto è importante, stante il ruolo pubblico della persona il cui video è censurato: << 5.3 Ciò posto, non si ritiene che il carattere composito del discorso pubblicato dalla ricorrente valga a rendere illegittima la rimozione del post e il blocco del profilo della stessa per 30 giorni, attesa l’impossibilità di scindere il contenuto del discorso, nonché in ragione del fatto che la critica espressa dalla parlamentare alla politica del c.d. green pass si fonda sostanzialmente sui dati relativi ai vaccini dalla stessa riportati e contrari agli Standard >>
Il punto è: anche si concordasse che il discorso della parlamentare contrastava ideologicamente con le regole di Fb, conta qualcosa il fatto che sia espresso in sede parlametnare? Oppure è soggetto allo stesso trattamento contrattuale cui sarebbe soggetto il medesimo discorso fatto però dal quisque de populo?