Mancanza di distintività del noto marchio figurativo CHIQUITA

Questo il marchio chiesto in registrazione da Chiquita Brands per alimenti.

 TRIB UE 13.11.2024 , T-426/23, Chiquita Brands v. EUIPO, rigetta la domanda perchè privo di distintività.

Dal comunicato stampa del Trib.:

<<Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma quindi la nullità del marchio per la frutta fresca.
Il Tribunale ritiene che né la forma né lo schema di colori blu e giallo del marchio gli conferiscano carattere distintivo. Infatti, la forma del marchio corrisponde a quella di una semplice figura geometrica (una variazione di un ovale), senza caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili. Inoltre, le etichette di forma ovale sono comunemente utilizzate nel settore delle banane, in quanto sono facili da applicare su frutti incurvati. Di conseguenza, tale forma non sarà idonea ad attirare l’attenzione del pubblico né permetterà a quest’ultimo di identificare l’origine commerciale della frutta fresca contrassegnata dal marchio.
Quanto allo schema dei colori, il Tribunale rileva che si tratta di una combinazione di colori primari frequente nel commercio della frutta fresca e il suo uso nel marchio non la rende particolarmente caratteristica o significativa. Tali colori non sarebbero quindi idonei a individualizzare detti prodotti.

Secondo il Tribunale, la Chiquita Brands non è riuscita a dimostrare che il suo marchio, così come è stato registrato, avesse acquisito in tutto il territorio dell’Unione un carattere distintivo in seguito all’uso che gli avrebbe consentito di identificare l’origine commerciale dei prodotti in parola. Infatti, da un lato, la maggior parte delle prove presentate si riferisce solo a quattro Stati membri, e non è stato dimostrato che la situazione del mercato della frutta fresca in tali paesi sarebbe stata la stessa negli altri Stati membri. Dall’altro, nella quasi totalità delle prove, il marchio appare assieme ad  elementi figurativi o denominativi aggiuntivi, in particolare la parola «chiquita» >>

Il marchio di posizione si conferma difficile da registrare, spesso mancando il suo distacco dalla ornamentalità e dagli usi del settore

Anna Maria Stein dà notizia del rigetto di Alicante della domanda di marchio avanzata da Loro Piana , consistente <<nella combinazione di fascetta più nodino e nastrini più pendenti metallici, uno a forma di lucchetto, l’altro a forma di ghiera che, nel suo insieme, è applicata alla mascherina della tomaia che copre la parte superiore del piede, in tutto o in parte, e sempre posizionata più vicino alla linguetta, rispetto alla punta della scarpa>>

Si tratta della decisione 26 aprile 2024, fascicolo n° 018895734 .

Qui:

Succo della motivazione:

<<In tale contesto, soltanto il marchio che diverga significativamente dalla norma o dagli usi del settore e sia pertanto in grado di soddisfare la sua funzione essenziale originaria non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 81; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARESHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35-36).
Nel caso di specie, il segno in questione è solo un’ulteriore variante dei molti esistenti sul mercato che adottano elementi decorativi più o meno semplici, da sole o in combinazione tra di loro. Infatti, la posizione del segno nonché la sua rappresentazione, non si discostano significativamente dalla norma né dalle consuetudini del settore di riferimento. In particolare, il segno consiste meramente di una fascetta con nodino e nastrini con pendenti metallici apposti sulla mascherina della tomaia>>.

Quanto al potere istruttorio dell’Ufficio:

<<La giurisprudenza europea ha più volte stabilito che l’Ufficio, laddove accerti
l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti, non essendo obbligato a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica (15/03/2006, T-129/04,
Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 15; 29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma
de taco, EU:T:2015:440, § 29-30, 32 e giurisprudenza ivi citata)>>.

Vedremo l’esito del reclamo (che riterrei probabile).

La (non) distintività dei pattern trademarks

Eleonora Rosati in IPKat ci notizia della confrma d’appello EUIPO secondo cui non è intrinsecamente distintivo il marchio seriale di Prada sotto rappresentato

o perlomeno non lo è per la maggior parte dei prodotti indicxati indomanda.

E’ infatti dal pubblico perceptico come decorativo, non come indicatore dell’rigina imnrpenditoriale (giudizio dubbio, data ormai la sua notorietà, ma forse alla fine esatto) e comnque siffuso nel commercio, almeno per certi prodotti

Si tratta di 2nd Board od Appeal 19.12.2023, case R 827/2023-2, Prada SA Applicant / Appellant .

Sul trattamento dei pattern trademarks:

 <<24  That case-law, which was developed in relation to three-dimensional trade marks
consisting of the appearance of the product itself, also applies where the contested mark is
a figurative mark consisting of the two-dimensional representation of that product. In such
a case, the mark likewise does not consist of a sign unrelated to the appearance of the
products it covers (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 24 and case-law cited). The same applies to a pattern mark consisting
of the two-dimensional representation of that product.
25 That is also the case for a figurative mark consisting of a part of the shape of the product
that it represents, inasmuch as the relevant public will immediately and without further
thought perceive it as a representation of a particularly interesting or attractive detail of
the product in question, rather than as an indication of its commercial origin (21/04/2015,
T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 25 and case-
law cited). The same applies to a pattern mark consisting of a part of the shape of the
product that it represents>>

Ineressanti sono poi le consiederaozipni sul raggruppamento dei prodotti in classi omogenee al fine del giudizio di distintività a

Rimane difficilino registrare marchi di posizione (soprattutto se consistente nella colorazione delle suole dei calzari)

Descrizione del marchio nella pagina web EUIPO: <<The mark consists of a product configuration consisting of a metallic gold sole on footwear. The dotted lines demonstrate placement of the mark and are not claimed as a feature of the mark. >>

Disegno ivi presente:

(dal fascicolo EUIPO)

Rigettata la domanda di registaizone dallEUIPOP  n° 018731419 con decisione 31 agosto u.s..: il segno  <<does not possess at first sight any distinctive character in relation to the goods pursuant to Article 7(1)(b) EUTMR and is therefore unable to function as a trade mark in the market place, i.e. it fails to distinguish these goods from those of other undertakings>>

Però la corte di giustizia UE 12.06.2018 ha validato quello rinomato di colore rosso di Louboutin (caso C-163/16) (L?ufficio non la menziona)

(segnalazione di Louise Rooms in IPKat)

Decettività e non distintività della mucca rovesciata (inverted cow)

Anna Maria Stein su IPKat dà notizia di interessante decisione EUIPO 08.05.2023, marchio inter. reg. 1600229, ref. dell’istante 35/RM20K01/EM.

Si tratta di marchio costituito da immagine di mucca rovesciata per prodotti alimentari etc. come sostituti della carne etc..

L’idea commerciale -parrebbe- era quella di indicare l’assenza di carne marcandoli tramite l’immagine di una mucca rovesciata anzichè diritta.

Ma le cose vanno doppiamente male: da un lato è ingannatoria perchè l’utente continua a pensare invece alla presenza (non all’assenza) di carne; dall’altro, è comunque descrittivo.

I giudizio sulla decettità non sono frequenti.

Quindi domanda rigettata

 

Il marchio multimediale (audiovisivo) è registrabile

Interessante decisione del 5° Board of Appeal dell’EUIPO, 7 marzo 2023, caso R 1490/2022-5, Chiever RB . v. la pagina web della pratica nel sito del’ufficio nonchè direttamente il file word on la traduzione automatica inglese (orig. olandese).

Questo il link diretto al video.

Domanda rigettata in primo grado amminstrativo per assenza di distintività ma accolta nel reclamo.

I marchi multimediali sono contemplati dal reg. di esecuzione del reg. UE 2017/1001: reg. 2018/626 art. 3.3.i), circa la modalità di rappresentazione (file audiovisivo)

Qui l’interessnte  è dove si possa apporre il marchio audiovisivo.

Lo spiega l’istante:

<< –  The Office shall explicitly draw the comparison with a TV spot. In most cases, a multimedia brand is not TV advertising at all and should therefore not be compared with it. It is a new type of brand, a combination of sound, images and movement. This could be a TV spot, but in most cases it is precisely not. They are videos on the internet, lead on websites, on Instagram. All moving images and sounds, to which modern consumers are fully accustomed to using their mobile phone.
–  The sign in question will be used in practice, including via Facebook. Once the end has passed, a bottle of wine with a clear label appears in a new shot. Of course, the trade mark proprietor does not choose to include that bottle of wine in his trade mark, just as, in the case of a slogan, you do not, in principle, take the trade mark (the sender) with it>>.

Poi il Board osserva:

<< (5) Final remark: evolution of technology and digital marketing
72 With the evolution of technology, it cannot be excluded that multimedia brands are also effectively placed on goods. Moreover, digital packaging is already a reality.
73 For wines, it is perfectly possible, for example, that not only a QR code on the bottle, but also the wine label itself is scanned by the consumer via his smartphone and it will then see the video requested. A label can be ‘activated’ by way of words.
74 The Chamber gives an example below:
https://winerytale.com/media-release/wine-label-storytelling/” >>

Riporto poi la Conclusion:

<<75 Consumers may not have previously been accustomed to assigning a function of origin to a combination of images and sounds. This has changed with the digital evolution. As also indicated in the Common Communication on new types of marks, there is an increase in the number of signs combining images and sound used as part of market strategies, which will lead consumers to perceive them more as indications of commercial origin. The applicant also rightly points out that the multimedia mark consists of moving images and sounds to which modern consumers are entirely accustomed to their mobile phone.
76 Although the filing of films as trade marks is quite new and exceptional, that does not mean that the registration of such marks would be precluded if they could be immediately perceived as an indication of the commercial origin of the goods or services in question, so that the relevant public could, without any possibility of confusion, distinguish the goods or services of the proprietor of the mark from those with a different commercial origin (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
77 Admittedly, although special or original characteristics are not criteria for the distinctive character of a trade mark, the mark in question must enable the public to distinguish the goods and services in question from those of other undertakings or persons (04/07/2017, T-81/16, a pair of curved strips on the side of a Tire, EU:T:2017:463, § 49).
78 The mark applied for does not only have original features (although they are not necessary), but the video also enables the public to distinguish the goods and services in question from those with a different commercial origin.
79 Therefore, in the view of the Chamber, the multimedia mark at issue is capable of fulfilling the essential function of a trade mark, which distinguishes the goods and services applied for from a different origin, and is therefore not contrary to the absolute ground for refusal laid down in Article 7 (1) (b)EUTMR.
80 In the light of the foregoing considerations, the appeal is therefore considered to be well founded and the contested decision is annulled.

(notizia e link offerti da  Anna Maria Stein Thursday, April 13, 2023 in IPKat)

Marchio tridimensionale di colore collocato a soffitto di negozi rilasciato dall’USPTO

Si v. il post Twitter di Trademarks Are Magic sui due seguenti marchi appena cocnesso dall’USPTO (e i link alle pagine relative dell’ufficio medesimo):

e

La descrizione del primo: <<The mark consists of a three-dimensional configuration of the interior of a retail store. The ceiling in the middle of the store shows a red color circle with a white center as part of an incomplete exclamation point, located directly above the check-out stand and with recessed lighting inside. The top part of the incomplete rounded exclamation point is red with a white center, in a “V” shape, with recessed lighting inside, and extends from the front of the store to the middle of the store. The stylized wording “ME SALVE!” appears on the front of the check-out stand, with the letters in red and the exclamation point having a red color outline and white interior. The broken lines depicting the check-out stand, cash register, lighting fixtures, walls, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

Descrizione del secondo: <<The mark consists of three-dimensional trade dress configuration of a red and white color ceiling fascia in the shape of an incomplete exclamation mark, in the interior of a retail store. The exclamation mark design is composed of two separate fascia, one is a V shape with a red color outline, a white color center and a rounded corner; and the second is a circle with a red color outline and a white color center. The circle fascia is located in front of the corner of the V shape fascia. The V shape fascia runs from the entrance of the store and the circle fascia is above the checkout stand of the store. The fascia have recessed lightings on their surface. The broken lines depicting the check-out stand, lighting fixtures, walls, windows, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

I colori rosso e bianco fanno parte della domanda di marchio.

Distintività del marchio e ruolo della commissione dei ricorsi

Il segno distintivo sub iudice era ” LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE”  per cosmetici e simili.

Il segno era stato rigettato in entrambi i gradi della sede amministrativa (UIBM e Commisisone dei ricorsi, art. 135 cpi).

Nè sortisce miglior esito in sede di legittimiutà  con Cass. sez. 1 n° 37.697 del 23.12.2022, rel. Reggiani.

Tre sono i punti di interesse: il ruolo della Commissione dei ricorsi, la registrabilità di uno slogan come mnarchio e il rapprto tra l’art. 7 e l’art. 13 cpi.

1°  PUNTO  :   “In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005 art. 135, è un organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra i richiedenti e l’UIBM che siano originati dall’attività amministrativa di tale Ufficio, e il suo operato non si risolve in un sindacato sulla legittimità degli atti contro cui è proposto ricorso, ma si sostanzia in una verifica della fondatezza delle richieste, afferenti a diritti soggettivi, che non sono state accolte dall’UIBM”, § 4.4.

Poco sopra a, § 4.3 aveva detto: <<in conclusione, la menzionata Commissione è un organo di giurisdizione speciale di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra richiedenti ed UIBM che abbiano origine dall’attività amministrativa dell’Ufficio. La Commissione, più che giudice dell’atto è giudice del rapporto, per cui la sua competenza resta modulata su tutto l’ambito in cui esercita funzione di controllo, essendo chiamata a verificare la pretesa del privato che è stata disconosciuta dall’UIBM>>.

2°  PUNTO  :  << 10.4. La giurisprudenza dell’Unione ha, peraltro, maturato un consolidato orientamento in ordine alla possibilità di registrare, come marchio, slogan pubblicitari, il quale si colloca in perfetta sintonia con gli argomenti appena evidenziati.

Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che sono utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione (Corte di giustizia, 4 ottobre 2001, C-517/99, punto 40; Corte di giustizia UE, 21 ottobre 2004, C-64/02, punto 41; Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28), ma, si precisa, devono essere utilizzati gli stessi criteri selettivi utilizzati per altri tipi di segni (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28).

La registrazione di un marchio non può, dunque, essere esclusa a causa del suo uso elogiativo o pubblicitario, ma il segno deve, comunque, essere percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da esso designati.

La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C139/16, punto 29).

Ciò comporta che la sola qualificazione di un messaggio come slogan pubblicitario non comporta automaticamente che abbia anche quel carattere distintivo, proprio del marchio, che deve essere accertato perché si compia una valida registrazione.

10.5. Nel caso di specie, come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto sussistente il carattere promozionale del marchio e, facendo corretta applicazione delle norme sopra menzionate, ha accertato se avesse anche carattere distintivo, e cioè se fosse in grado di ricondurre il prodotto e i servizi prestati proprio all’impresa che ne ha chiesto la registrazione, escludendo che tale carattere fosse esistente, ritenendo che le espressioni usate non fossero in grado di ricondurre proprio alla impresa che ne ha chiesto la registrazione.

10.6. Il secondo motivo di ricorso, con riferimento alle censure appena esaminate, deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di marchio d’impresa, l’imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l’espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell’impresa” >>.

3° PUNTO   : <<Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 30 del 2005, emerge con chiarezza che l’art. 7 D.Lgs. cit. individua un requisito la cui assenza impedisce già in astratto di considerare un segno come marchio, perché non è idoneo atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il successivo art. 13 D.Lgs. cit. individua ipotesi in cui i segni in concreto perdono o acquistano capacità distintiva (rispettivamente, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e i segni che, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo) e contiene la specificazione di alcuni segni che sono senza dubbio privi del carattere distintivo (in quanto costituite esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi

o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono), riportando anche riferimenti esemplificativi.

Ovviamente la disposizione da ultimo menzionata non si sostituisce a quella precedente, contenuta nell’art. 7 D.Lgs. cit., più generale, che individua i requisiti per ottenere la registrazione di un marchio, né esaurisce tutte le ipotesi in cui si deve escludere il carattere distintivo del segno, ma contiene solo una elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui tale carattere non può ritenersi esistente>>, § 10.1.

Ancora respinta la domanda di marchio del tessuto scozzese di Vuitton: manca la prova del secondary meaning

Il Tribunale UE con sentenza 19.10.2022 , T-275/21, Luis Vuitton c. EUIPO, ha riconfermato la nullità del marchio  del noto tessuto (si v. il mio post 24 luglio 20 sulla prima sentenza).

Era stato già dichiarato privo di distintività ab origine ma rimandato all’Ufficio per esaminare la eventuale distintività sopravvenuta.

Ma l’ufficio l’ha negata e così pure il Tribunale.

Sentenza importante non tanto per il gidizio finale nel caso specifico quanto per l’iter motivatorio: sarà il leading case per la determinazione del secondary meaning (ma anche per quella ab origine) nei marchi europei.

Fattori da considerare: <<23   In order to determine whether a mark has acquired distinctive character, account must be taken, inter alia, of the market share held by the mark, how intensive, geographically widespread and long-standing the use of the mark has been, the amount invested by the undertaking in promoting the mark, the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify the product as originating from a particular undertaking, statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations as well as opinion polls (see judgment of 21 April 2015, Louis Vuitton Malletier v OHIM – Nanu-Nana (Representation of a grey chequerboard pattern), T‑360/12, not published, EU:T:2015:214, paragraph 90 and the case-law cited).>>

da provare in tutti gli stati ue , § 28 (si badi: in tutti)

la parte più interessante è quando poi esmina i singoli mezzi di prova in casau.

Tra i molti ricordo per la suasemrep poco cjhiartr rilevanza quella della presenza in rete

<<84  By contrast, the mere fact that a website on which the mark at issue was promoted is accessible in certain Member States is not sufficient to demonstrate that a significant part of the relevant public in those Member States has been exposed to that mark. The mere existence of a website is not capable of establishing the intensity of use of a trade mark or of the relevant public’s exposure to that mark (see, to that effect and by analogy, judgment of 19 November 2014, Out of the blue v OHIM – Dubois and Another (FUNNY BANDS), T‑344/13, not published, EU:T:2014:974, paragraph 29).

(…) 90  In that regard, it is important to note that whilst, in principle, the fact that a search engine or social network algorithm associates the name of the contested mark and the goods made by the proprietor of that mark may be a relevant indicator for the purposes of assessing distinctive character acquired through use of the contested mark (see paragraph 83 above), it remains the case that the Board of Appeal rightly found that, given the small percentages of data concerning the relevant Bulgarian and Slovakian public, and given the low number of repetitions of the keywords in question, that evidence did not demonstrate an exposure of a significant part of that public to the contested mark.

(…)

967  Lastly, as regards the sites where the top-level domain is general, namely ‘www.upscalehype.com’, ‘www.coolspotters.com’, ‘www.bloguez.com’, ‘www.bagbliss.com’ and ‘www.styleestate.com’, suffice it to state that the applicant has not submitted any substantiated evidence demonstrating that a part of the relevant public in the Member States concerned consulted them. Therefore, the Board of Appeal cannot be criticised for having found that they did not primarily target the Member States concerned (see paragraph 82 above)>>.

Marchio figurativo v. marchio 3 D : sul marchio riproducente il Camper Van di Volkswagen

Il marchio <Cultcamper> (nome + figura del muso del noto camper van di volkswagen, poi: VW) viola quello 3D di vw COSTITUITO DALAa riproduizione appunto in cinque posiozini 3D del noto camper van (si v. le riproduzionui de imarchji nella testo della decisione).

L’appello amministrativo presso l’EUIPO con decisione 15.12.2021, caso R 609/2021-2 , riformando la decisione di primo grado e pur rigettando la domanda di rinomanza, ritiene da un lato il segno anteriore in 3D sufficientemente distintivo e dall’altro il segno  posteriore <Cultcamper> fonte di possibile confusione:

<<38  As a result, the opponent can only rely on the inherent distinctiveness of its earlier  marks. As already observed, the earlier marks have an inherently average degree of distinctive character.
39 Considering the above, and in particular the average distinctive character of the earlier marks, the codominance of the figurative element in the contested sign, the visual and conceptual similarity of the signs, the identity and similarity of the goods and services, applying the interdependence principle, the Board finds that, faced with the image of the mark applied for, the relevant Englishspeaking public in the EU will perceive that mark as another version of the earlier marks, rather than as a separate trade mark with a different commercial origin. It follows that there is a likelihood of confusion, including a likelihood of association, on the part of at least the relevant Englishspeaking public in the EU, whose degree of attention is average to high.

40 Even for a public with a high level of attentiveness, the fact remains that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his or her trust in the imperfect picture of them that he or she has kept in his or her mind (16/07/2014, T324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 and the caselaw cited therein; 15/10/2008, T305/06 T307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).

41 In light of the above, the appeal is upheld, the contested decision is annulled in its entirety, the opposition is upheld and the contested trade mark application is rejected in its entirety>>

DA notare l’uguale rilevanza assegnata alle componenti denominativa e figurativa nel marchio posteriore, contrariamente ad un largo orientamento (ricordato in decisione) per cui in tali casi è di maggior impatto nel pubblico quella denominativa.

(notizia e link tratti dal blog IPKat).