Le corti di merito milanesi decidono allo stesso modo sulla domanda avanzata dai titolari dei diritti su <Il Piccolo Principe> di Saint Exupery e in particolare sulla questione della loro durata
Nonostante il decesso dell’autore nel 1944 e quindi la scadenza nel 2014 se si applicano i 70 anni, intervennero medio tempore due provvedimenti di proroga:
1) il d. lgs. lgtn. 20.07.1945 n. 440;
2) l’allegato XV al Trattato di pace di Parigi 10.02.1947 (che escludeva il conteggio per il periodo tra l’inizio delle ostilità e il Trattato stesso).
Ebbene, sul tema intervengono Trib. Milano n° 2826/2021 del 06.04.2021 , RG 32.918/2018, e App. Milano n° 2994/2022 del 27.09.2022, RG 1.374/2021.
Per i collegi citt. la norma sub 2) non riguarda però il caso specifico. Per cui, avendo gli attori (i titolari dei diritti) invocato solo quella, la loro domanda non va accolta. Solo il d. lgs. 440 si sarebbe potuto applicare per differire la scadenza.
Non è però chiaro perchè non sia stato applicato.
La corte di appello non ne fa menzione.
Il Trib. invece offre due spiegazioni , però tra loro in sostanza incompatibili: i) il d. lgs. ltn 440 del 1945 è stato abrogato.; ii) esso non è stato invocato in causa.
Che sia stato abrogato, astrattamente non è incompatibile con qualche eventuale disposizione transitoria che ad es . ne permetta l’applicaizone al caso sub iudice: ma nulla è detto.
Che non sia stato invocato dagli attori , è irrilevante, dato il principio iura novit curia. Ma certo, se la norma era stata espunta dall’ordinamento, dire (ad abundantiam?), che non era stata invocato in processo, è fuori luogo e quindi errato.