Cass. sez. II, sent. 21/06/2024 n. 17.198, rel. Picaro:
<<Ed invero l’impugnata sentenza, non avendo correttamente e compiutamente riportato il contenuto dei motivi dell’appello incidentale proposto da In.Gi. sopra descritti, non ha adottato una specifica statuizione, né ha addotto una sia pur minima motivazione sulla ragione per la quale, malgrado l’obbligo della collazione imposto dal testatore a tutti i legittimari, e benché l’imputazione dei beni immobili donati dal de cuius ad In.En. avesse fatto registrare alla data dell’apertura della successione (9.4.1991) un consistente superamento della quota di legittima riservata dal testatore ad In.En., il che ha giustificato la mancata attribuzione di beni immobili al predetto nel piano di riparto, non abbia disposto la restituzione in denaro di tale eccedenza da parte di In.En. a favore della massa ereditaria ai sensi dell’articolo 724 comma 2 cod. civ. per consentirne il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri legittimari (Vi.Gi., In.An. ed In.Er.) fino a raggiungere insieme ai beni loro donati il valore delle rispettive quote di legittima, e per il residuo, il prelevamento pro quota della disponibile da parte dei coeredi testamentari (Va. In. In.Gi., Va.In., In.Gi. ed In. Lu.In. junior). Il piano di riparto, invece, ha lasciato In.En. nella piena proprietà dei beni immobili donatigli per un valore ampiamente superiore a quello della quota legittima a lui riservata dal testatore, in violazione della volontà di quest’ultimo, ricostruita nel senso di attribuire ai soli nipoti la quota disponibile del suo intero patrimonio (relictum + donatum), imponendo a tutti i legittimari la collazione dei beni ricevuti per donazione.
La restituzione da parte di In.En. alla massa ereditaria dell’eccedenza del valore dei beni a lui donati corrisponde ad un effetto legale della collazione imposta dal testatore, e non richiedeva alcuna azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. D’altra parte, In.En., avendo accettato l’eredità devoluta per testamento del padre In.Lu., era tenuto a subire gli effetti della collazione, che comunque non intaccavano la quota a lui riservata per legge, costituente l’unico limite all’operatività della collazione stessa.>>
Affermazione però frettolosa, dato che è discusso se l’effetto da collazione sia automatico oppure obbligatorio (ad es. Capozzi, Successioni e donaizoni, t. II, Giuffrè, 2023, 5 ed a cura di Ferrucci e Ferrentino, § 352.b)