Ilpossesso di stato non si applica all’adozione

Cass. sez. II, ord. 14/03/2024  n. 6.820, rel. Besso Marcheis:

<< 3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 237 c.c.: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’articolo non possa essere applicato al caso in esame [di adozione, nds], in quanto strumento utilizzato al fine di provare lo stato di figlio nato nel matrimonio in mancanza dell’atto di nascita; nel caso di specie ci si trova di fronte a un’adozione avvenuta secondo una disciplina non più in vigore che legittimava l’adozione nei confronti di un solo coniuge, per cui il possesso di stato combinato con la nuova normativa farebbe sì che il ricorrente possa e debba essere considerato figlio adottivo di Di.Te.

Il motivo non può essere accolto. L’art. 237 c.c., rubricato “fatti costitutivi del possesso di stato”, è collocato nel capo dedicato alle prove della filiazione (l’aggettivo “legittima” è stato cancellato dal d.gs. n. 154/2013, con l’intento di unificare la disciplina delle prove della filiazione) e rappresenta, insieme all’art. 236 c.c., rubricato “atto di nascita e possesso di fatto” la norma più significativa in materia di possesso di stato. L’art. 236 dispone al primo comma che la filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e al secondo comma che, in mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio, così come specificato al successivo art. 237, articolo che, a sua volta, ci dice che il possesso di stato risulta da una serie di fatti – dei quali il secondo comma indica gli indispensabili – “che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere”.

I fatti costitutivi del possesso di stato bastano, in mancanza dell’atto di nascita, a provare la filiazione. Nel caso in esame – e a prescindere da come vada interpretata la parola mancanza, ossia come semplice vizio o assenza, originaria o sopravvenuta, dell’atto – non ci troviamo di fronte a un atto di nascita mancante o invalido, ma a un atto di adozione valido. A fronte di tale valido atto di adozione si vorrebbe fare scaturire da una serie di fatti (che Di.Te. abbia trattato il ricorrente come figlio e che come tale egli sia stato considerato dalla famiglia e nei rapporti sociali) lo status di figlio, riconoscendo quindi al possesso una funzione non solo probatoria, ma costitutiva dello status medesimo. Come si è detto, gli artt. 236 e 237 c.c. sono collocati nel capo destinato a disciplinare le prove della filiazione, così che il loro ambito è dal legislatore circoscritto alla sfera probatoria e d’altro canto il dibattito dottrinario sul possesso di stato ha sottolineato le differenze rispetto all’istituto del possesso sulle cose, c.d. in senso tecnico, di cui agli artt. 1140 segg. c.c., appunto evidenziando come in materia familiare il possesso non costituisca la fonte dello status, ma si limiti a svolgere un ruolo strumentale nel quadro della funzione di accertamento dello status medesimo>>.

Censurabilità in Cassazione delle statuizione del giudice circa le modalità di frequentazione e visita del minore

Cass.  Sez. I  Ord.  19 febbraio 2024, n. 4.327, rel. Caiazzo:

<<Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità”.

(testo da Ondif)

Non trascrivibilità dell’atto matrimoniale estero e non registrabilità dell’atto di nascita di figlio da genitori omossessuali a seguito di maternità surrogata

Importante intervento nomofilattico di Cass. sez. un. 30.12.2022 n. 38.162 , rel. Giusti, di cui hanno dato conto tutti i media.

fatto : <<Il caso che ha dato origine al giudizio riguarda un bambino nato all’estero da maternità surrogata.

In base al progetto procreativo condiviso dalla coppia omoaffettiva, uno dei due uomini ha fornito i propri gameti, che sono stati uniti nella fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice. L’embrione è stato poi trasferito nell’utero di una diversa donna, non anonima, che ha portato a termine la gravidanza e partorito il bambino.

I due uomini, entrambi di cittadinanza italiana, si sono uniti in matrimonio in Canada e l’atto è stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili.

Il bambino, di nome P., è nato nel (Omissis).

Quando il bambino è venuto alla luce, le autorità canadesi hanno formato un atto di nascita che indicava come genitore il solo padre biologico, F.P., mentre non sono stati menzionati né il padre intenzionale, B.F., né la madre surrogata, né la donatrice dell’ovocita.

Accogliendo il ricorso della coppia, nel 2017 la Corte Suprema della British Columbia ha dichiarato che entrambi i ricorrenti devono figurare come genitori del bambino e ha disposto la corrispondente rettifica dell’atto di nascita in (Omissis).

Costoro, sulla base del provvedimento della Corte Suprema della British Columbia, hanno chiesto all’ufficiale di stato civile italiano di rettificare anche l’atto di nascita del bambino in Italia, che indicava come genitore il solo padre biologico.

L’ufficiale di stato civile ha rifiutato la richiesta, sia perché esisteva già un atto di nascita trascritto, sia per l’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità.>>

Risposta: istanza non accoglibile visto che la maternità surrogata è contraria al ns ordine pubblico e non può permettere la genitorialità al genitore cd intenzionale. La tutela del minore avverrà tramite l’adozione “in casi particolare” che può chiedere il genitore “intenzionale” medesimo.

Copio solo gli ultimi §§ di un ragionamento appprofondito, che si confronta apertamente con  gli argomenti contrari:

<<20. – Poste queste coordinate, deve allora escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il padre d’intenzione. L’ineludibile esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è assicurata attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.
21. – Il provvedimento giudiziario straniero non è trascrivibile per un triplice ordine di considerazioni.
21.1. – In primo luogo, perché nella non trascrivibilità si esprime la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale.
Il riconoscimento ab initio, mediante trascrizione o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status filiationis del nato da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino, finirebbe in realtà per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante.
L’automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, attuando semmai quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi.
L’interesse superiore del minore è uno dei valori in cui si sostanzia l’ordine pubblico internazionale.
Esso costituisce non soltanto il valore fondante di ogni disciplina che riguardi i minori, ma anche l’indice concreto ed effettivo al quale la tutela deve essere commisurata.
Il fatto che l’interesse del minore debba essere oggetto di valutazione prioritaria non significa, tuttavia, che lo Stato sia obbligato a riconoscere sempre e comunque uno status validamente acquisito all’estero.
21.2. – In secondo luogo, perché va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo (Corte Cost., sentenza n. 79 del 2022).
Non v’é nel sistema normativo un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volontà degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico.
È esatto che l’accertamento della filiazione prescinde, oggi, dalla rigida dicotomia, che in passato costituiva il fondamento del sistema, tra filiazione biologica, basata sulla discendenza ingenita, e filiazione adottiva, incentrata sulla affettività e sulla necessità per il minore di crescere in un ambiente familiare idoneo all’accoglienza.
L’ordinamento – è vero – già conosce e tutela rapporti di filiazione non originati dalla genetica, ma sorti sulla base della “scelta”, e quindi dell’assunzione di responsabilità, di dar vita a un progetto genitoriale comune.
La L. n. 40 del 2004 ha dato ingresso alla possibilità di costituire in via diretta lo stato di figlio a prescindere dalla trasmissione di geni anche al di fuori delle ipotesi di adozione.
La scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita eterologa non consente ripensamenti rispetto alla creazione del rapporto di filiazione (artt. 8 e 9 della legge citata). Il consenso è integralmente sostitutivo della mancanza di discendenza genetica.
La disciplina del fenomeno procreativo ormai si compone di modelli fondati sul legame biologico realizzato attraverso il rapporto sessuale e modelli affidati all’intervento in via assistita di tecniche mediche, anche con il contributo genetico di un soggetto terzo rispetto alla coppia, la quale si assume la responsabilità dell’evento procreativo.
La genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita è legata anche al consenso prestato e alla responsabilità conseguentemente assunta.
Con la L. n. 40 del 2004, artt. 8 e 9 il legislatore ha inteso definire lo status di figlio del nato da procreazione medicalmente assistita anche eterologa, ancor prima che fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale del relativo divieto (sentenza n. 162 del 2014).
Nel fondare un progetto genitoriale comune, i soggetti maggiorenni che, all’interno di coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi, abbiano consensualmente fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (L. n. 40 del 2004, art. 5), divengono, per ciò stesso, responsabili nei confronti dei nati, destinatari naturali dei doveri di cura, pur in assenza di un legame biologico.
Dalla disciplina della L. 40 del 2004, artt. 8 e 9 tuttavia, non possono trarsi argomenti per sostenere l’idoneità del consenso a fondare lo stato di figlio nato a seguito di surrogazione di maternità.
Lo spazio entro il quale il consenso risulta idoneo ad attribuire lo stato di figlio in difetto di legame genetico è circoscritto ad una specifica fattispecie – la fecondazione eterologa – ben diversa e ben distinta dalla surrogazione di maternità. In caso di maternità surrogata, la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita, così come avviene per la fecondazione assistita.
21.3. – In terzo luogo, perché il riconoscimento della genitorialità non può essere affidato ad uno strumento di carattere automatico. L’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano con l’automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale.
Una diversa soluzione porterebbe a fondare l’acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata.
La Corte costituzionale ha indicato la strada, che non è quella della delibazione o della trascrizione dei provvedimenti stranieri, secondo un più o meno accentuato automatismo funzionale ad assecondare il mero desiderio di genitorialità degli adulti che ricorrono all’estero ad una pratica vietata nel nostro ordinamento>>.

Il §§ 22 spuea che la tuytela del minire avviene con l’adoione incasi particolari

Inoltre le SSUU spiegano che <<Va da sé che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore non può fondarsi sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner.
L’orientamento sessuale della coppia non incide sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 2 giugno 2016, n. 12962; Corte Cost., sentenza n. 230 del 2020).
La giurisprudenza ha in più occasioni chiaramente respinto la tesi che l’omosessualità sia una condizione in sé ostativa all’assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali.>>

Infine inerssanti i §§ 7-8  di teoria civilistica sul concetto di clausola generale e sul  ruolo creativo/meramente applicativo della giurisdizione (data anche la preparazione del relatore, studioso del diritto civile):

<<Anche quando non si trova al cospetto di un enunciato normativo concepito come regola a fattispecie, ma è investito del compito di concretizzare la portata di una clausola generale come l’ordine pubblico internazionale, che rappresenta il canale attraverso cui l’ordinamento si confronta con la pluralità degli ordinamenti salvaguardando la propria coerenza interna, o di un principio, come il migliore interesse del minore, in cui si esprime un valore fondativo dell’ordinamento, il giudice non detta né introduce una nuova previsione normativa.

La valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore.

La giurisprudenza non è fonte del diritto.

Soprattutto in presenza di questioni, come quella oggetto del presente giudizio, controverse ed eticamente sensibili, che finiscono con l’investire il significato della genitorialità, al giudice è richiesto un atteggiamento di attenzione particolare nei confronti della complessità dell’esperienza e della connessione tra questa e il sistema.

Si tratta di temi, infatti, in rapporto ai quali lo stesso diritto di famiglia, nel mentre riflette, come uno specchio, lo stato dell’evoluzione delle relazioni familiari nel contesto sociale, tuttavia non può prescindere dal sistema, affidato anche alle cure del legislatore.

Ciò vale soprattutto in una vicenda, come l’attuale, nella quale si profila un ambito di discrezionalità del legislatore che la Corte costituzionale ha inteso preservare, indicando un percorso di collaborazione istituzionale nel quadro di un bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

Una pluralità di ragioni giustifica l’indicato approccio metodologico.

Il rispetto del pluralismo e dell’equilibrio tra i poteri, profilo centrale della democrazia, perché la ricerca dell’effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione e con il dialogo istituzionale che la Corte costituzionale ha avviato con il legislatore.

La presa d’atto che talora la ricerca dell’effettività richiede un camminare in direzione di una meta non ancora completamente a portata di mano, perché la gradualità concorre a far assorbire il cambiamento e le novità nel sistema, con la giurisprudenza che accompagna ed asseconda l’evoluzione che si realizza nel costume e nella coscienza sociale.

La coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, giacché le nuove frontiere dell’interpretazione che aspirino a offrire stabilità e certezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta, ma sono il frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti, con le altre Corti e con la cultura giuridica.

Non c’è spazio, in altri termini, né per una penetrazione diretta – attraverso la ricerca di un bilanciamento diverso da quello già operato dal Giudice delle leggi – di quell’ambito di discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha inteso far salvo, né per una messa in discussione del punto di equilibrio da essa indicato.

  1. – La Corte costituzionale, rivolgendosi in prima battuta al legislatore, ha riconosciuto il ruolo primario del legislatore e della sua discrezionalità a fronte del ventaglio delle opzioni possibili.

Ciò nondimeno, al giudice compete pur sempre di valutare la situazione rimasta in attesa di una migliore disciplina per via legislativa.

La giurisprudenza, nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, dà vita al testo normativo e dà contenuto alle clausole generali, elaborando la regola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nelle successive decisioni.

La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo – costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore – di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, nel quadro dell’equilibrio dei valori già indicato con chiarezza dalla Corte costituzionale.>>

Tutto molto bello e giusto: solo che ciò è diritto nuovo, non presente nella clausola generale. La attispecie sub iudice è nei fatti governata dal decisum del giudice, non dalla clausola stessa.

Il principio sul riconoscimento dello status , affermato dalle S.U., è ora riaffermato da Cass. Sez. I, ord. 3 gennaio 2024 n. 85 , rel. Tricomi.

Appello Firenze sul danno c.d. endofamiliare

Una figlia chiede i danni al padre per non aver adempiuto al dovere di <istruire educare> lei stessa ex art. (oggi) 315 bis cc : disposizione che anzi aggiunge quello di <moralmente assistere> i figlio (nel caso de quo sopratutto quest’ultimo)

Domanda respinta in entrambi i gradi.

La corte d’appello di Firenze ricorda la disciplina del danno c.d. endofamiliare con sentenza n° 1949/2022 , RG 873/2019, del giorno 08.09.2022, rel. ed est. Carrano.

<< Ritiene questo Collegio di aderire all’insegnamento di nomofiliachia della S.C.
(3079/2015) secondo cui “
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una
figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed
educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di
filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di
natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di
riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi
dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma
azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.”.
Per
quanto concerne la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. ritiene questa Corte che la menzionata decisione della
S.C. aveva chiarito che la domanda avanzata dalla figlia dava luogo ad una autonoma
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.-, denominato
danno cd. endofamiliare. L’obbligo di un genitore di concorrere al mantenimento della
figlia si poneva in connessione eziologica con la procreazione e sorgeva con la nascita
della figlia, ancorché il rapporto di filiazione venisse accertato solo successivamente
con sentenza (S.C. 27653/2011): l’automatismo che sussisteva tra responsabilità
genitoriale e procreazione costituiva il fondamento della responsabilità aquiliana da
illecito endofamiliare, ogni qual volta alla procreazione non seguiva il riconoscimento
e l’assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore. Secondo
l’insegnamento della S.C.-, presupposto della responsabilità e del conseguente diritto
della figlia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, era la
consapevolezza del concepimento come proprio figlio da parte del genitore.

Quanto al danno non patrimoniale lamentato deve osservarsi che la giurisprudenza di
legittimità e di merito ha costantemente affermato che il danno da privazione della
figura paterna non possa considerarsi
in re ipsa (S.C. 10527/2011) ma deve essere
oggetto di prova.

(…)

Questo Collegio ritiene di aderire alla valutazione approfondita effettuata dal C.T.U.-,
della quale condivide il percorso logico e le conclusioni, non contestate in modo
pregnante e specificamente dall’appellante principale secondo cui il descritto
comportamento del padre non era stata la causa della patologia accertata dal C.T.U.
come condivisa dai C.T.P.-. Il comportamento nel suo complesso tenuto dal padre di
Federica non aveva cagionato un danno ingiusto alla figlia, suscettibile di essere
risarcito.
Condivisibilmente il primo Giudice aveva ritenuto che non risultava provato il nesso di
causa tra il comportamento del padre e la patologia della figlia
>>

Il danno è da violazione di obbligo e quindi contrattuale, non aquiliano (non è chniaro cosa intenda la SC per <illecito civile>)