Cass. sez. III, sent. 16/01/2024 n. 1.735, rel. Fanticini:
<<13. In difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata) sulla mancata acquisizione della qualità di erede (tesi che, invece, sostengono infondatamente i ricorrenti), la perdita del diritto di accettare l’eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l’acquisto della qualità di erede; in proposito, si richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01: “L’atto di accettazione dell’eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all’eredità.”>>.
REgola risaputa, nulla di nuovo.
Che poi prosegue.
14. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla domanda di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Cl.Bo. (in un momento antecedente alla tacita rinuncia derivante dallo spirare del termine ex art 481 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, dell’acquisizione al patrimonio della stessa Bo. dei beni oggetto di pignoramento>>.