Cass. sez. II sent. 24/10/2024 n. 27.606, rel. Fortunato:
In diritto:
<<L’art. 647 c.c., comma terzo, c.c. dispone che l’onere impossibile o illecito si considera non apposto, ma rende nulla la disposizione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Affinché la nullità del modus possa invalidare l’intero lascito e necessario accertare se esso sia stato ispirato da un motivo senza il quale la volontà testamentaria sarebbe stata diversa e il legato non sarebbe stato disposto.
In presenza di una pluralità di motivi, uno solo di essi può essere considerato determinante ai fini della validità del legato, prevedendo la norma in ogni caso che l’errore sul motivo deve cadere su quello che risulti causam dans.
Più in particolare, se di due o più motivi ognuno ha pari efficienza, nessuno dei due isolatamente può essere considerato causam dans. Basta che uno dei due sia lecito o possibile perché la disposizione sia salva.
Se invece, di più motivi, uno solo sia determinante, l’errore su questo travolge la disposizione (cfr., testualmente, Cass. 1380/1955; Cass. 2071/1964; in tema di errore, di recente, Cass. 7056/2023)>>.
Applicato al caso sub iudice:
<<Ciò posto, anche a ritenere ormai acquisito e non più confutabile che il vincolo destinazione gravasse non solo sulla villa ma sull’intero compendio, non appare superabile l’accertamento in concreto svolto dal giudice circa il fatto che la disposizione era sorretta anzitutto da una molteplicità di motivi, tra cui lo svolgimento di attività benefiche, di pari rilevanza e che, invece, l’unico motivo tra i tanti che poteva considerarsi preminente e determinante risiedeva nella volontà di Carla Pontoni di ottenere l’intitolazione della casa di riposo alla memoria dei genitori, volontà che, come ha evidenziato la sentenza, era stata esplicitamente manifestata nel testamento.
A tale conclusione il giudice è pervenuto sulla base del dato letterale e di una lettura coordinata delle altre disposizioni, rilevando l’autonomia degli altri e diversi oneri e la determinante volontà di onorare la memoria degli ascendenti, in ossequio al principio per cui nell’interpretazione del testamento occorre privilegiare gli elementi intrinseci alla scheda e, solo ove il loro impiego non approdi a risultati appaganti, è possibile far ricorso ad elementi estrinseci (Cass. 10882/2018; Cass. 23393/2017).
La sentenza ha inoltre spiegato che le finalità di assistenza non potevano considerarsi le uniche che avevano indotto a testare e che, invece, l’aver beneficiato del legato proprio la Casa di Cura di C era coerente con lo scopo primario di onorare la memoria dei genitori, che solo l’Istituto avrebbe potuto realizzare.
Essendo tale motivo sicuramente lecito e determinante, era esclusa l’invalidità del lascito.
L’asserita strumentalità di molti degli oneri (e della stessa intitolazione della casa di riposo) rispetto alla destinazione non trova avallo nella sentenza, né appare autoevidente. Taluni pesi erano certamente compatibili con finalità estranee agli scopi benefici, ben potendo essere soddisfatti quale che fosse l’ulteriore scopo dell’attribuzione (costituzione dell’usufrutto, corresponsione di una somma una tantum ai coloni, pagamento delle imposte etc.), non assumendo valenza confermativa della perpetuità del vincolo di destinazione come unica ragione determinante del legato; la clausola che prevedeva la perdita dei diritti successori da parte dei chiamati che avessero impugnato il testamento rivelava invece – come ha spiegato la sentenza – l’equivalenza e la pari influenza dei diversi motivi del legato.
Lo scopo di onorare la memoria dei genitori della Po.In. non poteva considerarsi collegata alla destinazione dei beni a finalità benefiche, nel senso di esplicitare e integrare il reale movente della de cuius (come sostenuto in ricorso), potendo valere come autonoma ragione giustificativa, sul piano soggettivo, del lascito in sé, che la Po.In. avrebbe comunque disposto in favore dell’ente, essendo quella intitolazione rispondente ad un preciso interesse morale della de cuius, rispetto al quale anche la stessa perpetuità della destinazione (e del vincolo di alienabilità) poteva in astratto risultare funzionale.
I motivi di censura, nel professare il carattere unico e determinante del vincolo di destinazione, sconfinano nel perimetro degli accertamenti di merito circa il contenuto della volontà testamentaria, incensurabile in cassazione sotto i profili dedotti in ricorso>>.