Piano d’azione per la democrazia europea

Qualche giorno prima di far uscire l bozze della legge sui servizi digitali e della legge mercati digitali , la Commissione UE ha fatto uscire il Programma (action plan) –niente po’ po’ di meno che-  per la democrazia europea.

Si tratta della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul piano d’azione per la democrazia europea, COM(2020) 790 final, del 03.12.2020 .

L’obiettivo (§ 1) è quello di:

  1. promuovere elezioni libere e regolari e una forte partecipazione democratica;
  2. sostenere mezzi d’informazione liberi e indipendenti; nonché
  3. contrastare la disinformazione.

Circa il punto 1, i sottoargomenti sono:

Trasparenza della pubblicità e della comunicazione di natura politica: importante, visto che mirerà ad introdurre una < legislazione volta a garantire una maggiore trasparenza nel settore dei contenuti sponsorizzati in un contesto politico (“messaggi pubblicitari di natura politica”)>.

Regole più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei;

Rafforzamento della cooperazione nell’UE per garantire elezioni libere e regolari;

Promozione dell’impegno democratico e della partecipazione attiva al di là delle elezioni;

Circa il punto 2, i sottoargomenti sono:

Sicurezza dei giornalisti;

Lotta al ricorso abusivo di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica;

Cooperazione più stretta per lo sviluppo e l’attuazione di standard professionali;

Ulteriori misure a sostegno del pluralismo dei media.

Circa il punto 3, i sottoargomenti sono:

Miglioramento delle capacità dell’UE e degli Stati membri di contrastare la disinformazione, con azioni che -a parole- sono assi importanti: *** Sviluppare il pacchetto di strumenti dell’UE per contrastare l’ingerenza straniera e le operazioni di influenza, compresi nuovi strumenti che consentono di imporre oneri ai responsabili e di rafforzare le attività e le task force di comunicazione strategica del SEAE; *** Istituire un nuovo protocollo per rafforzare le strutture di cooperazione esistenti per combattere la disinformazione, sia nell’UE che in ambito internazionale; *** Sviluppare un quadro e una metodologia comuni per raccogliere prove sistematiche sull’ingerenza straniera e un dialogo strutturale con la società civile, i soggetti del settore privato e con altri portatori di interessi al fine di riesaminare con regolarità la situazione di minaccia;  *** Aumentare il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità nazionali, dei media indipendenti e della società civile nei paesi terzi al fine di individuare e rispondere alle operazioni di disinformazione e ingerenza straniera;

Ulteriori obblighi e responsabilità per le piattaforme online : spt. rafforzerà il Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 (ove anche l’elenco delle stesse in allegato) , ed altro;

Consentire ai cittadini di assumere decisioni informate.

Finalmente la bozza delle modifiche europee alla regolamentazione dei servizi digitali

la Commissione UE a dicembre 2020 ha fatto circolare la bozza di legislazione sui servizi digitali nota come Digital Services Act , che modifica anche la Direttiva sul commercio elettronico (n 31 del 2000 da noi attuata con il decreto legislativo 70 del 2003).

Si tratta di Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC,  del 15 dicembre 2020, COM(2020) 825 final  – 2020/0361(COD) .

Ora è tradotta in italiano col nome di <legge sui servizi digitali>.

L’atto è complesso e non vale la pena qui di esaminarlo in dettaglio, dovendo superare lo scoglio del Consiglio e del Parlamento (ove saranno possibili diverse modifiche , come l’esperienza insegna).

Accenno brevemente alle disposizioni che sembrano più significative ad oggi. E’ utile leggere pure l’EXPLANATORY MEMORANDUM iniziale e ad es. qui il rapporto con le altre leggi europee (Consistency with other Union policies)

Va tenuto conto che questo strumento normativo è stato presentato contemporaneamente ad un’altro , il  regolamento sui profili concorrenziali delle piattaforme, detto Digital Markets Act

Il cap. 1 contiene soprattutto definizioni.

Il capitolo 2 è quello che qui interessa maggiormente. Riguarda la responsabilità dei fornitori di servizi internet , articoli 3 e seguenti.  Rimane la tripartizione passata.

Resta uguale la disciplina del mere conduit provider e del caching prpovider, articoli 3/4

Cambia invece un pò (non ci sono però stravolgimenti) quella circa l’hosting. provider. Ad es.  il safe harbour non si applica, quando la piattaforma fa apparire di essere non un mero fornitore di hosting bensì’ il fornitore diretto dell’informazione sub iudice: <<Paragraph 1 shall not apply with respect to liability under consumer protection law of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, where such an online platform presents the specific item of information or otherwise enables the specific transaction at issue in a way that would lead an average and reasonably well-informed consumer to believe that the information, or the product or service that is the object of the transaction, is provided either by the online platform itself or by a recipient of the service who is acting under its authority or control.>>, art.  5 paragrafo 3 (novità assai significativa).

Importante  è pu re l’articolo 6:  il fatto di portare avanti indagini volontarie non fa venir meno necessariamente il safe harbor

Rimane il divieto di imporre obblighi generali di monitoraggio:  la norma appare sostanzialmente invariata (art. 7)

Nell’articolo 8 viene specificato l’ex paragrafo 2 dell’articolo 15 cioè l’assoggettaabilità ad injunction.

Qui ad esempio la particolarità è che la denuncia la richiesta dell’autorità deve concernere un elemento specifico (specific item) a  contenuto illecito. La disciplina viene inoltre arricchita in vario modo (v. paragrafo 2).

La disciplina viene ulteriormente integrata dall’articolo 9 il quale a differenza dell’articolo 8 riguardo a un ingiunzione di fornire informazioni (mentre l’articolo 8 riguardava un ingiunzione per agire contro illegalità). Anche qui si richiede uno specific item , anche se muta l’oggetto: non è più per un oggetto illegale ma è riferito a soggetti (gli utenti dell piattaforma, gli uploaders).

il capitolo III sezione 1, artt. 10 ss. impone una disciplina organizzativa a carico di tutte le piattaforme: vengono imposti l’istituzione di un point of contact, doveri di  trasparenza nel reporting , eccetera

Iel capo III sezione II viene (finalmente!) regolato il meccanismo di notice And Take down con una certa analiticità (articoli 14 e 15)

Ci sono altre disposizioni importanti : ad es. l’esenzione per le imprese micro e piccole (individuate con rinvio all’allegato della  Raccomandazione 2003/361/EC).

Interessante poi l’articolo 19 sui trusted flagger,  che dà priorità alle segnalazione provenienti da questi soggetti particolarmente credibili (trusted flagger appunto, le cui caratteristiche sono indicate al § 2).

E poi previsto il dovere di sospensione per i violatori frequenti , articolo 20, e uno per la notificazione di sospetti di violazioni penali , articolo 21.

E’ posto un obbligo di tracciabilità delle informazioni per i contratti conclusi tramite la piattaforma -articolo 22- e un altro addizionale di trasparenza , ex articolo 23

Ci sono doveri speciali per le very large online platforms . Queste sono quelle con utenti mensili pari/maggiori di 45 milioni (sono ad es. tenute ad eseguire un Risk Assessment , articolo 26). Queste dovranno anche adottare delle misure di mitigation of Risk secondo l’articolo 27 e avranno doveri addizionali (tipo Independent Audit ed altri ancora)

Il capitolo 4 concerne l’enforcement , comprensivo pure di una regola sulla giurisdizione , articolo 40

E’  creata la figura dei cosiddetti Digital Services Coordinators cioè l’Autorità che in ogni Stato sovrintenderà l’attuazione della normativa. I poteri di questi Digital Services coordinators sono indicati  nell’articolo 41

Viene istituito uno un Board indipendente per i servizi digitali (articolo 42) , sostanzialmente per un migliore applicazione del regolamento

La successiva sezione 3 del cap. 4 (art. 50 segg.)  disciplina le conseguenze in caso di violazioni da parte delle very large online platforms (di cui al cit. art. 25).

Infine, il regolamento abroga gli articoli 12-15 della direttiva 2000/31, cit. all’inizio.