Cass. 21.10.2021 n. 29.325, rel. Abete, LE GROTTAGLIE CHIARA c. MB – SVILUPPO INDUSTRIALE s – Parco dell’aniene soc. cons. a r.l., affronta (fugacemente) il tema; appare quasi trattarsi di obiter dictum in quanto introdotto solo ad abundantiam.
La Sc liquida sbrigativamente il questito rispondendo in modo negativo dato che la nullità potrebbe essere fatta valere solo dalla società
La censura della ricorrente era questa : << 13 . Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, era senza dubbio interessata e legittimata ad agire anche ai sensi dell’art. 2900 c.c., ai fini della declaratoria di nullità dell’atto di compravendita in data 4.8.2010. Deduce che, per un verso, non è dotata di poteri che le consentono di influenzare le scelte gestorie o di vigilare sulle scelte gestorie da compiersi dagli organi della “Società Generale di Partecipazioni” e della “MB – Sviluppo Industriale”; che, per altro verso, è stata direttamente ed indirettamente danneggiata dalla illiceità della vendita per notar A. del 4.8.2010.>>.
La SC così risponde : << 16 In ogni caso, questa Corte spiega che l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio (cfr. Cass. 25.2.2009, n. 4579).
In questi termini vanamente la ricorrente reitera la sua legittimazione ad agire, il suo interesse ad agire, “per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di che trattasi” (così ricorso principale, pag. 14).>>
Sfugge la ragione di tale perentorietà: par dimenticare la regola generale per cui la nullità è domandabile da chiunque vi abbia interesse (art. 1418 cc; ed è dichiarabile d’ufficio dal giudice). L’interesse, a far “rientrare” nel patrimonio sociale un bene venduto sottocosto, è palese.
Nemmeno menziona la possibiltà (almeno astratta) di (ri-)qualificare l’azione svolta come surrogatoria.