Sullegittimo interesse del titolare del trattamento in caso di aassenza del consenso (art. 6.1.f) GDPR)

Una federazione sportiva tennis olandese cede ai suoi sponsor i dati personali degli atleti federati, pur senza loro consenso.

Ricorre il legittimo interesse ex art. 6.1.f) GDPR?

Potrebbe anche darsi di si, risponde Corte Giust. 04.10.2024, C-621/22, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond c. Autoriteit Persoonsgegevens.

Devono ricrrere anmcjhe gli altri elemenit precista dlal norma cit. e … la valutazione compete al giudice nazionale.

I passi salienti:

<<49     Pertanto, un interesse commerciale del titolare del trattamento, come quello menzionato al punto 47 della presente sentenza, potrebbe costituire un legittimo interesse, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD, purché non sia contrario alla legge. Spetta tuttavia al tribunale nazionale valutare, caso per caso, l’esistenza di un interesse del genere, tenendo conto del quadro giuridico applicabile e di tutte le circostanze del caso. (…)

51      In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità di tale trattamento per il conseguimento di detto interesse e, in particolare, l’esistenza di mezzi meno lesivi delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati e altrettanto adeguati, occorre constatare che sarebbe segnatamente possibile, per una federazione sportiva come il KNLTB, che intenda comunicare a titolo oneroso i dati personali dei suoi membri a terzi, informare previamente i suoi membri e chiedere a questi ultimi se desiderano che i loro dati siano trasmessi a tali terzi a fini di pubblicità o di marketing. (…)

56      Inoltre, il giudice del rinvio dovrà tener conto della circostanza che i dati in questione sono trasmessi, in particolare, a un fornitore di giochi d’azzardo e di giochi da casinò, come la NLO, le cui attività di promozione e di marketing, pur se legittime, sono esercitate in un contesto che, contrariamente a quanto risulta dal considerando 47 del RGPD, non sembra essere caratterizzato da una relazione pertinente e adeguata tra gli interessati e il titolare del trattamento. Inoltre, in talune circostanze, il trattamento di tali dati potrebbe avere effetti nefasti sui membri delle associazioni di tennis considerati in quanto tali attività possono esporre detti membri ai rischi connessi allo sviluppo della ludopatia>>.

Pilatesca decisione che non afrronta il tema principalre: questa cessione agli sponsor era stata da loro imposta? C’era margine di manovra diversa? E’ prassi diffusa nel mercato europep questo impoegnoi verso lo sponsor?

A nulla conta , invece, il settore di business dello sponsor, purchè lecito.

Dichiarazioni personali dei dirigenti pubblici e tutela della privacy ex art. 6.1.e ed ex art. 9.1 GDPR

Se ne occupa Corte di Giustizia 01.08.2022, C-184/20.

In Lituania i dirigenti di enti pubblici, o  pubblicamente finanziati, devono presentare all’assunzione una dichiarazione di interessi privati, con questo contenuto:

  L’articolo 6 della legge succitata, intitolato «Contenuto della dichiarazione», così recita:

«1.      Il dichiarante indica nella sua dichiarazione le seguenti informazioni relative a sé stesso, al proprio coniuge, convivente o partner:

1)      nome, cognome, numero identificativo personale, numero di previdenza sociale, datore/i di lavoro e mansioni;

2)      persona giuridica di cui il dichiarante o il coniuge, convivente o partner riveste la qualità di associato o di socio;

3)      attività indipendente, come definita nella legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sui redditi;

4)      appartenenza a imprese, enti, associazioni o fondi e funzioni ivi esercitate, fatta eccezione per l’appartenenza a partiti politici e a sindacati;

5)      doni (diversi da quelli di parenti) ricevuti nel corso degli ultimi dodici mesi civili, se il loro valore supera EUR 150;

6)      informazioni sulle operazioni concluse nel corso degli ultimi dodici mesi civili e sulle altre operazioni in corso, se il valore dell’operazione è superiore a EUR 3 000;

7)      parenti o altre persone o dati noti al dichiarante idonei a far insorgere un conflitto d’interessi.

2.      Il dichiarante può omettere i dati relativi al coniuge, convivente o partner se vivono separati, non formano un nucleo familiare comune ed egli non dispone pertanto di tali dati» (§ 29)-

Dichiarazione che viene resa poi pubblica in rete (§ 30).

Il giudice a quo chiede se ciò contrasti con le disposizioni in oggetto.

Riposta della CG:

<< 1) L’articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la pubblicazione in rete della dichiarazione di interessi privati che qualsiasi direttore di un ente percettore di fondi pubblici è tenuto a presentare, in quanto, in particolare, tale pubblicazione riguardi dati nominativi, relativi al coniuge, convivente o partner nonché ai parenti o conoscenti del dichiarante che possono dar luogo a un conflitto di interessi, nonché qualsiasi operazione conclusa nel corso degli ultimi dodici mesi il cui valore ecceda EUR 3 000.

2)      L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che la pubblicazione, sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccogliere le dichiarazioni di interessi privati e di controllarne il contenuto, di dati personali idonei a divulgare indirettamente l’orientamento sessuale di una persona fisica costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi di tali disposizioni>>.