App. Roma 14.01.2022, n. 258/2022, rg 1214/2016, decide la lite promssa da AB, persona non nota (ma fratello di persona nota), verso un noto quotidiano nazionale per aver questo riportato, dando notizia della c.d. truffa dei Parioli, anche il nome del primo e la somma di cui era stato truffato.
La sentenza ruota intorno alla <essenzialità> o meno di questi dati personali, requisito posto all’attività giornalistica dall’rt. 137/3 c. privacy.
Il giudizio è negativo: non erano necessario per una completa informazione.
In particolare : <<In definitiva, occorre verificare se, nel caso in esame, la pubblicazione del nome dell’attore e la relativa somma dal medesimo affidata a titolo di investimento alla società oggetto di investigazione, fosse o meno essenziale rispetto alla rilevanza in sé della notizia inerente la corposa attività di indagine inerente la c.d. “truffa dei Parioli”. Rileva a tal fine la Corte, che effettivamente la pubblicazione di tali dati non fosse affatto necessaria ai fini della essenzialità della notizia che in ogni caso, e a prescindere dalla pubblicazione dei dati personali dell’appellante e della somma al medesimo riferibile, aveva già di per sé un notevole impatto mediatico per il numero e per le personalità rimaste coinvolte nella vicenda, pur se come persone offese.
Ritiene dunque la Corte che, attesa l’eccedenza della pubblicazione dei dati dell’attore rispetto alla rilevanza della notizia, via sia stata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali che non può che portare a ritenere fondata la domanda risarcitoria proposta dal B.>.
La domanda di danno patrimoniale è rigettata , ma viene accolta quella di danno non patrimoniale , determinato in euro 20.000,00.