Così Cass. 13.12.2021 n. 39.534, rel. Nazzicone che in particolare osserva:
<< 3.2.1. – In tal modo, la corte territoriale ha deciso in linea con il
condiviso principio, già affermato da questa Corte, secondo cui non
sussiste una responsabilità dell’organo legislativo per avere deliberato
una legge, contenente norme successivamente dichiarate
incostituzionali.
A fronte della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68,
comma 1, 122, comma 4, Cost.), non è ravvisabile un’ingiustizia che
possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, né si può
arrivare a fondare il diritto al risarcimento, quale esercitato nel
presente giudizio (Cass. 22 novembre 2016, n. 23730).
Va invero escluso, nell’ordinamento italiano, il diritto soggettivo
del singolo all’esercizio del potere legislativo, il quale è libero nei fini
e sottratto, perciò, a qualsiasi sindacato giurisdizionale, né può
qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai
sensi dell’articolo 2043 cod. civ., una determinata conformazione
dello stato-ordinamento.
Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una
responsabilità per «illecito costituzionale», rilevante sul piano
risarcitorio, in ragione dell’emanazione della norma espunta
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto,
essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico,
incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso
non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli
protette dall’ordinamento (Cass. 24 dicembre 2019, n. 34465).
Non è, dunque, ipotizzabile che dalla promulgazione della legge
possa derivare un danno risarcibile, perché l’eventuale pregiudizio
subito dal singolo non può essere ritenuto ingiusto, neppure nei casi
in cui la norma venga poi espunta dall’ordinamento perché in
contrasto con la Carta costituzionale.
Sebbene nel sistema delineato dalla Costituzione la discrezionalità
del legislatore non sia assoluta, bensì limitata dal controllo accentrato
di costituzionalità, tuttavia è proprio quel sistema che esclude che le
norme costituzionali sulle scelte del legislatore possano attribuire
direttamente al singolo diritti, la cui violazione sia fonte di
responsabilità da far valere dinanzi all’autorità giudiziaria.
Resta, dunque, insindacabile l’attività esplicativa di funzioni
legislative