Cass. Sez. 2 sent. del 09/01/2024 n. 785, rel. Giannaccari:
“ E’ vessatoria ed abusiva, ai sensi dell’art.1341 c.c. e dell’art.33 del
Codice del Consumo, la clausola, predisposta unilateralmente dal
mediatore, che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la
scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un
soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l’affare sia stato
successivamente concluso da un familiare, società o persona
“riconducibile “; detta clausola determina un significativo squilibrio a
cari del consumatore perché lo obbliga ad una prestazione in favore
del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in
via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti”.
Così la SC riassume la clausola sub iudice:
<<E’ pacifico che il contratto di mediazione predisposto su formulario dalla Toscano s.p.a. conteneva una clausola, non specificamente sottoscritta da Antonella Giglio, che la obbligava a corrispondere il compenso al mediatore anche nel caso in cui l’immobile fosse stato locato dopo la scadenza dell’incarico e anche qualora il contratto fosse stato concluso da parte di soggetti ad essa
riconducibili (familiari, società partecipate)>>.