Eleonora Rosati nel blog IPKat dà notizia della sentenza inglese della Intell. Prop. enterprise court del 8 giugno 2022 [2022] EWHC 1379 (IPEC) , Shazam v. Only Fools ltd e altri, che esamina la tutela d’autore del personaggio letterario creato dall’a. per una serie televisiva di successo.
I punti più interessanti per noi sono:
. proteggibilità dello script (equivale a “copione”, suppergiù) come dramatic work secondo il loro copyright act, § 66;
– proteggibilità del personaggio, §§ 76-113 (secondo il doppio test europeo proposto dalla corte di giustizia in Cofemel), protetto anche in disciplina basata su tipicità come quella UK qual literary work, § 121/2.
La violazione che discende è evidente, § 127.
E’ rigettata sia l’eccezione di parodia , § 194 ss (v. l’esame preliminare sull’istituto, § 160 ss) che quella di pastiche , § 195 ss
Impressiona l’analiticità e la chiarezza di analisi fattuale per accertare la contraffazione: v. lo schedule of infringement e l’elenco dei punti copiati fornito dal giudice, § 132. Si v. anche la tabella finale delle conclusioni del giudice, p. 67/8.
Il senso pratico e il fine di immediata utilizzabilità di ogni ragionamento, proprio della cultura inglese, ha ancora molto da insegnarci.
Da noi la tutela del personaggio letteraio è comunemente ammessa. Lo stesso per il copione/script, quantomeno in liena astratta (salva la compiutezza espressiva nel caso specifico).
Sulla tutela dello script è noto il precedente cautelare torinese del 2015 (Trib. TO RG 32855/2014, 31.05.2015, Pagani v. Leo Burnett Company, reperibile in rete, ad es. qui) , il cui passaggio rilevante -in astratto: v. poi la seguente applicazione cocncreta- è :
<< – Per questa ragione un momento di fondamentale importanza nel processo creativo dello spot è la sua progettazione. E’ in questa fase che avviene la individuazione degli obbiettivi della pubblicità e del modo in cui conseguirli: la comunicazione che si intende dare, i destinatari, il modo in cui raggiungerli. In altri termini: ciò che caratterizza in modo “decisivo” uno spot è il modo in cui esso sceglie di caratterizzare un certo prodotto, e il modo in cui intende comunicare un certo messaggio (p.es. creando sorpresa, divertimento, simpatia, complicità, …). L’idea dello spot, da intendersi come sua progettazione, costituisce quindi la sintesi, destinata a essere sviluppata nella fase di realizzazione del filmato. Anche quest’ultima fase è connotata (o almeno può esserlo) da attività creativa,
focalizzata sugli strumenti di realizzazione della reclame, sul sapiente utilizzo delle tecnologie al servizio del progetto racchiuso nell’ideainiziale.
– Le parti hanno a lungo discusso sul se lo script di uno spot pubblicitario costituisca una concreta espressione creativa, tale da far riconoscere il suo autore come autore dello stesso spot. L.B.C. ha sottolineato la differenza fra lo script e il bozzetto pubblicitario (noto in gergo come storyboard), ed ha richiamato giurisprudenza che accorda la tutela autoriale al bozzetto (sottintendendo che sia necessario “almeno un bozzetto” per ravvisare un contributo materiale all’opera). Va peraltro chiarito che la giurisprudenza citata dal convenuto (Cass. 3390/2003) ha riconosciuto al bozzetto il valore di opera protetta ai sensi dell’art. 1 l. 633/1941; ma ciò di cui qui si discute non è se lo script realizzato dal P. sia autonomamente tutelabile come opera; si discute invece se il contributo dato dal P. con lo script gli dia titolo per qualificarsi autore morale dello spot.
– Il problema non va posto in termini astratti, ma concreti: non si tratta di affermare in termini generali se la realizzazione di uno script sia un contributo decisivo alla creazione di un filmato pubblicitario; ma di verificare se, nel caso di specie, lo script realizzato dal ricorrente, per i suoi contenuti, per la sua relazione con lo spot finale, per il modo in cui è Stato divulgato e recepito nell’azienda (Leo Burnett) e al di fuori di essa, valga a individuare il suo autore come autore dell’opera finale (e protetta), cioè lo spot.>>