Plagio di lettera da parte di un breve saggio: “The Kindest” in Larson v. Dorland Perry

La corte del Massachussets 14.09.2023 n. Case 1:19-cv-10203-IT, larson v. Dorland Perry, (segnalato e linkato dal prof. Edward Lee su X ).

Qui la peculiarità fattuale è che il lavoro plagiario si è evoluto in tre versioni, sempre più lontane dal lavoro originale.

Sulla substantial similarity : <<“Substantial similarity is an elusive concept, not subject to precise definition.” Concrete Mach. Co. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 606 (1st Cir. 1988). The inquiry is a “sliding scale”: If there are many ways to express a particular idea, then the burden of proof on  the plaintiff to show substantial similarity is lighter. Id. at 606-07. Here, there are many ways to write a letter, even one dealing specifically with kidney donations. Larson Mem. SJ, Ex. 8 [Doc. No. 189-8] (examples of sample letters from organ donors/family members of organ donors to recipients); Id., Ex. 1 ¶ 7 (Larson Aff.) [Doc. No. 189-1]>>.

Sulle parti non originali:

<<However, “[n]o infringement claim lies if the similarity between two works rests necessarily on non-copyrightable aspects of the original—for example, ‘the underlying ideas, or expressions that are not original with the plaintiff.’” TMTV, Corp. v. Mass. Prods., Inc., 645 F.3d 464, 470 (1st Cir. 2011) (internal citation omitted). “[I]t is only when ‘the points of dissimilarity not only exceed the points of similarity, but indicate that the remaining points of similarity are (within the context of plaintiff’s work) of minimal importance either quantitatively or qualitatively, [that] no infringement results.’” Segrets, Inc., 207 F.3d at 66. “‘The test is whether the accused work is so similar to the plaintiff’s work that an ordinary reasonable person would conclude that the defendant unlawfully appropriated the plaintiff’s protectible expression by taking material of substance and value.’” Id. at 62. “While summary judgment for a plaintiff on these issues is unusual,” it may be warranted based on the factual record. Id.; accord T-Peg, Inc. v. Vt. Timber Works, Inc., 459 F.3d 97, 112 (1st Cir. 2006)>>.

Sui dati fattuali sostenenti il giudizio di accertato plagio nella prima versione:

<<The 2016 Brilliance Audio Letter.8 As Larson concedes, the undisputed evidence mandates a conclusion that the 2016 Letter is substantially similar to the Dorland Letter. The Dorland Letter is approximately 381 words long, Dorland Mem. SJ, Ex. C [Doc. No. 181-3]; of those 381 words, the 2016 Letter copies verbatim approximately 100, and closely paraphrases approximately 50 more, Larson Mem. SJ, Appendix I [Doc. No. 193-1]. Many of these verbatim or near-verbatim lines gave the Dorland Letter its particular character, including: “My gift…trails no strings”; “I [focused/channeled] [a majority of] my [mental] energ[y/ies] into imagining and celebrating you”; “I accept any level of involvement,…even if it is none”; “To me the suffering of strangers is just as real”; and “I [wasn’t given/didn’t have] the opportunity to form secure attachments with my family of origin.” Id. The 2016 Letter also follows an identical structure to the Dorland Letter: a paragraph introducing the donor, including information on race, age, and gender; a paragraph explaining how the donor discovered the need for kidney donation; a paragraph explaining the donor’s traumatic childhood; a paragraph expressing the donor’s focus on the future recipient; a paragraph wishing the recipient health and happiness; and a concluding paragraph expressing a desire to meet. Id. Based on the documents before the court, the 2016 Letter took “material of substance and value” from the Dorland Letter in such a quantity and in such a manner that the points of similarity outweigh the points of dissimilarity. See Segrets, Inc., 207 F.3d at 62, 66.>>

Con analitico esame ravvisa comunque fair use.

Il giudice esclude tortiuous interference nelle continue dichiaraizoni dell’asserito plagiato verso le contriopati contrattiuali dell’asserito plagiante

Esclude anche che ricorra diffamazione.

Plagio di opera letteraaria: domanda rigettata dal Tribunale di Milano

Trib, Milano n. 9067/2019 del 09.10.2019, RG 39174 / 2016, rel. Bellesi, sull’oggetto, azione svolta -senza successo- contro (l’erede di) Sebastiano Vassalli per il suo Io Partenope.

Come spesso capita in questi casi, l’opera azionata è una ricostruzione di fatti storici del lontano passato e  basata su fonte comune (qui : vicenda napoletana del 1600 all’epoca dell’Inquisizione). Come pure spesso capita, la domanda fa valere un contatto realmente avvenuto tra le parti.

Inrteressante è l’analisi fattuale del Tribunale circa la comparazione tra le le due opere a paragone, qui non esaminabile in dettaglio.

<<Come è noto, infatti, perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale (in tal senso, fra le altre, Tribunale Milano 11.6.2001 e Tribunale Napoli 23.6.2009). Occorre pertanto verificare se la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione di Fabio Romano (forma interna) siano stati ripresi e fatti propri da Sebastiano Vassalli.
La lettura dei due testi messi a confronto fa emergere una radicale diversità di approccio alla storia di Giulia di Marco, alla cui vita e alle cui vicende entrambi si riferiscono: laddove il libro di Fabio Romano pone in risalto ed enfatizza i profili scandalistici, evidenziati nella quarta di copertina della seconda edizione con una presentazione dell’opera quale “kolossal della passione carnale e del misticismo”, il libro di Sebastiano Vassalli accentua e sottolinea i risvolti più intimi della storia della mistica eretica, giungendo all’esito di una ricerca sulla spiritualità femminile che era iniziata con “La chimera”, la cui protagonista è anch’ella vittima dei pregiudizi culturali di un mondo e di un apparato ecclesiastico che sono espressione del predominio maschile nella società e nella Chiesa>>

Po ad es. :

<<Nella dettagliata elencazione, contenuta nell’atto di citazione, di 73 passaggi del libro di Sebastiano Vassalli, gli attori riportano quelle che definiscono analogie rispetto all’opera del Romano e, nella memoria depositata si sensi dell’art.183 sesto comma n. 1 c.p.c., gli stessi individuano altri 69 punti, assumendo che essi rappresentano altrettante corrispondenze con analoghi passaggi dell’opera del Vassalli.
Tutti i punti evidenziati in citazione e nella memoria vengono indicati anche quale prova del lamentato plagio formale, asserendo gli attori che essi “copiati, o maldestramente rielaborati, formano parte integrante del romanzo” (pag.9 della comparsa conclusionale degli attori).
Al riguardo, il Collegio osserva che nessuno dei passaggi elencati costituisce pedissequa e letterale ripresa delle soluzioni formali già adottate nell’opera del Romano. Sembra pertanto che, relativamente ad essi, gli attori, che lamentano la “palese vicinanza  contenutistica, nonché affinità lessicali, formali e sostanziali”, intendano riferirsi essenzialmente al plagio camuffato, poiché sostengono che le varianti introdotte nell’opera del Vassalli non sono sufficienti ad attribuirle autonomia rispetto alla propria.
Ritiene invece il Tribunale, all’esito di un’attenta e puntuale verifica dei passaggi richiamati, che le cosiddette analogie e corrispondenze rinvenute non siano tali da configurare il plagio.>>