Non trascrivibile l’atto di nascita estero da procreazone medicalmente assistita voluta da coppia omoaffettiva femminile

Cass. sez. I, ord. 2 agosto 2023, n. 23.527, Rel. Tricomi (testo preso da Ondif):

<<2.3.- In particolare, va confermato il principio secondo il quale “In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l’indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l’adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79 del 2022.” (Cass. n. 22179/2022; conf. prec. Cass. nn. 7668 /2020, n. 6383/2022, n. 7413/2022).
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, in relazione ai casi di minori nati all’estero da maternità surrogata, con principio che è applicabile anche alla fattispecie in cui il minore sia nato in Italia mediante il ricorso a tecniche di p.m.a., eseguite all’estero perché non consentite nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva, il minore ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione e “tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.” (Cass. Sez. U. n. 38162 del 30/12/2022; V. anche Cass. Sez. U. n. 12193/2019)>>.

Sulla irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo nella procreazione medicalmente assistita: la Corte Costituzionale ritiene conforme a Costituzione l’art. 6 c.3 ult. parte L. 40/2004

Così Corte Costituzionale n. 161/2023 dep. 24 luglio 2023,  red. Antonini.

Il passaggio forse più significativo (spt. § 12.1):

<<11.4.– Va altresì precisato che il consenso prestato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 40 del 2004 ha una
portata diversa e ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla mera nozione di “consenso informato” al
trattamento medico, in quanto si è in presenza di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di
figlio.
In questa prospettiva il consenso, manifestando l’intenzione di avere un figlio, esprime una
fondamentale assunzione di responsabilità, che riveste un ruolo centrale ai fini dell’acquisizione dello status
filiationis.
È significativo, infatti, che l’art. 8 stabilisca che «[i] nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della
coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6», e che l’art. 9
preveda un duplice divieto: da un lato, quello di disconoscimento della paternità nel caso della PMA
eterologa, così configurando «una ipotesi di intangibilità ex lege dello status» (ordinanza n. 7 del 2012), e,
dall’altro, quello di anonimato della madre.
Tali norme mettono in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente
assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell’ovulo, comporta una specifica
assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato – a prescindere
dalle successive vicende della relazione di coppia – dello status filiationis.
Si tratta di una implicazione dal notevole impatto, tant’è che il medesimo art. 6 prevede espressamente,
al comma 5, che «[a]i richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge».
Nella specifica disciplina della PMA la responsabilità assunta con il consenso prestato (sentenza n. 230
del 2020) riveste quindi un valore centrale e determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre
alla genitorialità, risultando funzionale «a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà
che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo
concepimento» (sentenza n. 127 del 2020).
In definitiva, se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell’irrevocabilità del consenso si
configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e
alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA,
comunque garantita dalla legge, fa sì che l’uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare
padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della
corrispondenza tra libertà e responsabilità.
12.– Va poi soprattutto considerato che, oltre quelli inerenti alla sfera individuale dell’uomo, il consenso
da questi manifestato alla PMA determina il coinvolgimento degli altri interessi costituzionalmente rilevanti,
in primo luogo attinenti alla donna.
12.1.– Quest’ultima nell’accedere alla PMA è coinvolta in via immediata con il proprio corpo, in forma
incommensurabilmente più rilevante rispetto a quanto accade per l’uomo.
Infatti, al fine di realizzare il comune progetto genitoriale viene, innanzitutto, sottoposta a impegnativi
cicli di stimolazione ovarica, relativamente ai quali non è possibile escludere l’insorgenza di patologie,
anche gravi. È del resto significativo che il citato d.m. n. 265 del 2016 stabilisca che, ai fini del consenso
informato, vengano espressamente comunicati anche «i rischi per la madre e per il nascituro, accertati o
possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica» (art. 1, comma 1, lettera h).
All’esito positivo di detta terapia, la donna viene poi sottoposta, nell’ipotesi decisamente più ricorrente
che è quella della fecondazione in vitro, al prelievo dell’ovocita, che necessariamente (a differenza di quanto
accade per l’uomo) consiste in un trattamento sanitario particolarmente invasivo, tanto da essere
normalmente praticato in anestesia generale.
A ridosso del prelievo, nell’arco di un brevissimo spazio temporale, si perviene poi alla fecondazione.
Possono essere peraltro necessari, successivamente alla fecondazione dell’embrione (e alla sua
crioconservazione), ulteriori trattamenti farmacologici e analisi, nonché interventi medici, come nel caso del
giudizio a quo, in cui la ricorrente si è dovuta sottoporre a specifiche terapie prodromiche all’impianto.
L’accesso alla PMA comporta quindi per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria
corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge
rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o
più embrioni.
Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina
nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell’impianto dell’embrione nel proprio utero.
A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di
maternità, la donna si è prestata in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al
comune progetto genitoriale.
L’irrevocabilità di tale consenso appare quindi funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della
donna – coinvolta, come si è visto, in misura ben maggiore rispetto all’uomo – dalle ripercussioni negative
che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, quando questo è ormai giunto alla
fecondazione.
E ciò chiama in causa il diritto alla salute della donna, che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, va inteso «nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che
fisica» (ex plurimis, sentenza n. 162 del 2014).
Coerentemente le citate linee guida di cui al d.m. 1° luglio 2015 stabiliscono che «[l]a donna ha sempre
il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati».
Le suddette ripercussioni sarebbero, peraltro, ancora più gravi, qualora, a causa dell’età (che già solo in
relazione alla capacità di produrre gameti incide in misura ben maggiore rispetto all’uomo) o delle
condizioni fisiche, alla donna – anche per effetto del tempo trascorso dalla crioconservazione dell’embrione
“conteso” – non residuasse più la possibilità di iniziare un nuovo percorso di PMA, con una preclusione, a
questo punto, assoluta della propria libertà di autodeterminazione in ordine alla procreazione>>.